Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 febbraio 2012 |
Commentari • 7
- 1. L’impresa ittica: fra agrarietà, statuto fiscale dell’imprenditore agricolo e sostenibilitàAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 27 dicembre 2025
Giurisprudenza • 83
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- art. 5 comma 5 DL 167/90·
- art. 20 Dlgs 18/12/1997 n. 472·
- art. 12 comma 2 ter DL 78/2009·
- art. 167/90·
- favor rei·
- art. 6 DL 167/90·
- art. 472/97·
- art. 4 DL 167/90·
- art. 6 Dlgs 472/97·
- art. 5 comma 4 DL 167/90·
- art. 5 DL 28/06/1990 n. 167·
- art. 12 comma 2 bis DL 78/2009·
- art. 157 DL 34/2000·
- art. 5 DL·
- art. 12 comma 2 DL 78/2009
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto". - Art. 2. 1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.
2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre ((e marine)) . - Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.