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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(art.6 D. L.vo 150/11) nella causa iscritta al n.1229/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv V. Tuccitto
e
Controparte_1
in persona del dipendenti P. Rausei, , Controparte_2 CP_3 [...]
e CP_4 Controparte_5
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione 172/23
: DECADENZA ART.14 L.689/81 CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta tra l'altro che «nel caso di specie…. non risulta rispettata la ragionevole durata del procedimento con illegittimità di tutti gli atti adottati che vanno annullati»
2. Sul punto si osserva che:
2.1. in materia, seppure « il giudice non può sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito» contestato, egli tuttavia, in applicazione della pagina 1 di 5 disposizione di cui all'art. 14 L.689/81, il «… deve .. rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine», e non solo dopo la chiusura formale dell'accertamento o il compimento dell'ultimo atto ad esso relativo (v Cass.27009/24);
2.2. l'autorità amministrativa non è infatti certamente «arbitra di fissare il termine iniziale» della decorrenza del termine dio cui al citato art.14, «in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento, poiché così operando, si vanificherebbe la garanzia di tempi ristretti tra la consumazione dell'illecito e la sua contestazione dall'interessato, che costituisce il fondamento della norma di cui si tratta» (Cass. 9554/93);
2.3. ciò significa inevitabilmente che tale termine iniziale deve essere determinato con riferimento ad un evento oggettivo (oltre che, naturalmente, pertinente);
2.4. nella citata sentenza si fa riferimento ad un tempo “ragionevolmente necessario”, non limitato alla sola valutazione dei dati, ma esteso alla raccolta di questi ultimi
(nella fattispecie essendosi resa «necessaria .. una complessa attività materiale sia per individuare le specifiche difformità dal progetto di coltivazione poste in essere dal contravventore, sia per qualificare il materiale estratto»);
2.5. ciò deve plausibilmente intendersi nel senso che, una volta raccolti tutti dati pertinenti, (comprese tuttalpiù le valutazioni tecniche da affidarsi a organi o soggetti specificamente competenti, e di documentata durata) l'Amministrazione non possa esigere di disporre ancora di un tempo “ragionevolmente necessario“
(per compiere le valutazioni di natura strettamente amministrativa, di propria competenza, ed effettuale la contestazioni), altrimenti la fissazione da parte dell'art.14 L.689/81 di un preciso termine (di sostanziale decadenza, ai sensi dell'ultimo comma) rimarrebbe a tutti gli effetti totalmente disapplicata;
2.6. in altre parole non avrebbe senso la fissazione di un termine perentorio (di durata precisa), la cui decorrenza iniziale potesse essere autodeterminata dalla PA (o comunque individuata in sede giudiziale) applicando un criterio (soggettivo e pagina 2 di 5 comunque squisitamente valutativo) di “ragionevolezza”, scollegato da un qualsiasi evento oggettivamente collocabile nel tempo;
2.7. dunque, la mera «intensa attività» o l'ampiezza dell'oggetto dell'accertamento, non possono ammissibilmente impedire la decadenza, in assenza di atti concreti, pertinenti ed oggettivamente collocabili nel tempo;
2.8. ciò implica (altrimenti l'Amministrazione sarebbe comunque “arbitra” di prolungare in misura indeterminata i tempi decorrenti dalla commissione dell'illecito alla sua contestazione) che questi ultimi debbano susseguirsi con intervalli non superiori ai 90 giorni di cui all'art.14 citato: venendo meno,
(quantomeno) nel caso contrario, la “ragionevole durata” della procedura;
2.9. in altre parole, in tutta apparenza (e come già sostenuto da questo Giudice: v. sent.4/22 del 7/1/22, RG 387/21) la fine dell'«accertamento», considerata dal citato art.14 agli effetti della decadenza, deve in tutta apparenza farsi coincidere con l'ultimo atto effettivamente compiuto: la legge cioè non può intendersi limitata ad imporre solamente che dopo la fine “dichiarata” dell'istruttoria si provveda alla notifica nel termine stabilito, ma deve anche comportare che tale termine decorra dal compimento di ogni atto (utile), così sanzionando (in ogni caso) con la decadenza (definitiva) l'inerzia della PA per oltre 90 giorni, sia prima che dopo l'atto (auto)definito come “conclusivo” (e cioè, non è plausibilmente ammissibile che, una volta lasciata, - per mancanza di iniziative od eventi concreti, pertinenti ed oggettivamente registrabili, - maturare la decadenza dall'ultimo atto concretamente compiuto, questa possa venir retroattivamente evitata ponendo in esistenza ulteriori “ultimi atti” di accertamento: la cui opportunità, si ribadisce, non può essere sindacata dal
Giudice, salvo solo il caso di inutilità oggettiva, completa e manifesta ex ante).
3. Nella fattispecie, l'Amministrazione, sul punto, deduce da un lato di aver rispettato i
«termini prescritti di cui all'art. 14 della legge n. 689/81» non essendo essi decorsi
«dalla conclusione dell'accertamento, avvenuta in data 24/10/2022» alla pagina 3 di 5 «notificazione del verbale unico … in data 2/11/22» (come documentato il 12/2/25, su invito del giudice); dall'altro che « l'accertamento è iniziato in data 21/7/2020 …
e nel verbale sono indicate ulteriori attività, come risulta da pagina n. 3 a pag. 9 e segg., per cui la doglianza è destituita di fondamento giuridico»
4. In base a quanto premesso, si deve tuttavia considerare che il mero compimento di
«ulteriori attività» non è sufficiente, essendo necessaria la prova che esse non si siano
(completamente) interrotte (ovvero siano rimaste privi di riscontri oggettivi) per un periodo superiore a 90 giorni così consentendo l'irrimediabile compimento della decadenza di legge.
5. Tale prova a ben vedere non emerge dal verbale richiamato e prodotto (doc.1) dalla convenuta, nel quale anzi, dopo un elenco dettagliato delle acquisizioni documentali e delle attività svolte, con relative date, si conferma espressamente che in sintesi gli ispettori, dopo aver ricevuto entro il 21/9/20 la documentazione aziendale richiesta, hanno assunto la prima iniziativa solo «con verbale interlocutorio 8/7/21» con il quale si «sollecitava l'invio della documentazione mancante e si richiedevano ulteriori documenti».
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA estinte nei confronti dell'opponente le sanzioni di cui alla opposta ordinanza
CONDANNA la resistente Amministrazione in favore degli alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 237,00 per spese ed € 2.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
pagina 4 di 5 Ancona, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De BA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(art.6 D. L.vo 150/11) nella causa iscritta al n.1229/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv V. Tuccitto
e
Controparte_1
in persona del dipendenti P. Rausei, , Controparte_2 CP_3 [...]
e CP_4 Controparte_5
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione 172/23
: DECADENZA ART.14 L.689/81 CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta tra l'altro che «nel caso di specie…. non risulta rispettata la ragionevole durata del procedimento con illegittimità di tutti gli atti adottati che vanno annullati»
2. Sul punto si osserva che:
2.1. in materia, seppure « il giudice non può sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito» contestato, egli tuttavia, in applicazione della pagina 1 di 5 disposizione di cui all'art. 14 L.689/81, il «… deve .. rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine», e non solo dopo la chiusura formale dell'accertamento o il compimento dell'ultimo atto ad esso relativo (v Cass.27009/24);
2.2. l'autorità amministrativa non è infatti certamente «arbitra di fissare il termine iniziale» della decorrenza del termine dio cui al citato art.14, «in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento, poiché così operando, si vanificherebbe la garanzia di tempi ristretti tra la consumazione dell'illecito e la sua contestazione dall'interessato, che costituisce il fondamento della norma di cui si tratta» (Cass. 9554/93);
2.3. ciò significa inevitabilmente che tale termine iniziale deve essere determinato con riferimento ad un evento oggettivo (oltre che, naturalmente, pertinente);
2.4. nella citata sentenza si fa riferimento ad un tempo “ragionevolmente necessario”, non limitato alla sola valutazione dei dati, ma esteso alla raccolta di questi ultimi
(nella fattispecie essendosi resa «necessaria .. una complessa attività materiale sia per individuare le specifiche difformità dal progetto di coltivazione poste in essere dal contravventore, sia per qualificare il materiale estratto»);
2.5. ciò deve plausibilmente intendersi nel senso che, una volta raccolti tutti dati pertinenti, (comprese tuttalpiù le valutazioni tecniche da affidarsi a organi o soggetti specificamente competenti, e di documentata durata) l'Amministrazione non possa esigere di disporre ancora di un tempo “ragionevolmente necessario“
(per compiere le valutazioni di natura strettamente amministrativa, di propria competenza, ed effettuale la contestazioni), altrimenti la fissazione da parte dell'art.14 L.689/81 di un preciso termine (di sostanziale decadenza, ai sensi dell'ultimo comma) rimarrebbe a tutti gli effetti totalmente disapplicata;
2.6. in altre parole non avrebbe senso la fissazione di un termine perentorio (di durata precisa), la cui decorrenza iniziale potesse essere autodeterminata dalla PA (o comunque individuata in sede giudiziale) applicando un criterio (soggettivo e pagina 2 di 5 comunque squisitamente valutativo) di “ragionevolezza”, scollegato da un qualsiasi evento oggettivamente collocabile nel tempo;
2.7. dunque, la mera «intensa attività» o l'ampiezza dell'oggetto dell'accertamento, non possono ammissibilmente impedire la decadenza, in assenza di atti concreti, pertinenti ed oggettivamente collocabili nel tempo;
2.8. ciò implica (altrimenti l'Amministrazione sarebbe comunque “arbitra” di prolungare in misura indeterminata i tempi decorrenti dalla commissione dell'illecito alla sua contestazione) che questi ultimi debbano susseguirsi con intervalli non superiori ai 90 giorni di cui all'art.14 citato: venendo meno,
(quantomeno) nel caso contrario, la “ragionevole durata” della procedura;
2.9. in altre parole, in tutta apparenza (e come già sostenuto da questo Giudice: v. sent.4/22 del 7/1/22, RG 387/21) la fine dell'«accertamento», considerata dal citato art.14 agli effetti della decadenza, deve in tutta apparenza farsi coincidere con l'ultimo atto effettivamente compiuto: la legge cioè non può intendersi limitata ad imporre solamente che dopo la fine “dichiarata” dell'istruttoria si provveda alla notifica nel termine stabilito, ma deve anche comportare che tale termine decorra dal compimento di ogni atto (utile), così sanzionando (in ogni caso) con la decadenza (definitiva) l'inerzia della PA per oltre 90 giorni, sia prima che dopo l'atto (auto)definito come “conclusivo” (e cioè, non è plausibilmente ammissibile che, una volta lasciata, - per mancanza di iniziative od eventi concreti, pertinenti ed oggettivamente registrabili, - maturare la decadenza dall'ultimo atto concretamente compiuto, questa possa venir retroattivamente evitata ponendo in esistenza ulteriori “ultimi atti” di accertamento: la cui opportunità, si ribadisce, non può essere sindacata dal
Giudice, salvo solo il caso di inutilità oggettiva, completa e manifesta ex ante).
3. Nella fattispecie, l'Amministrazione, sul punto, deduce da un lato di aver rispettato i
«termini prescritti di cui all'art. 14 della legge n. 689/81» non essendo essi decorsi
«dalla conclusione dell'accertamento, avvenuta in data 24/10/2022» alla pagina 3 di 5 «notificazione del verbale unico … in data 2/11/22» (come documentato il 12/2/25, su invito del giudice); dall'altro che « l'accertamento è iniziato in data 21/7/2020 …
e nel verbale sono indicate ulteriori attività, come risulta da pagina n. 3 a pag. 9 e segg., per cui la doglianza è destituita di fondamento giuridico»
4. In base a quanto premesso, si deve tuttavia considerare che il mero compimento di
«ulteriori attività» non è sufficiente, essendo necessaria la prova che esse non si siano
(completamente) interrotte (ovvero siano rimaste privi di riscontri oggettivi) per un periodo superiore a 90 giorni così consentendo l'irrimediabile compimento della decadenza di legge.
5. Tale prova a ben vedere non emerge dal verbale richiamato e prodotto (doc.1) dalla convenuta, nel quale anzi, dopo un elenco dettagliato delle acquisizioni documentali e delle attività svolte, con relative date, si conferma espressamente che in sintesi gli ispettori, dopo aver ricevuto entro il 21/9/20 la documentazione aziendale richiesta, hanno assunto la prima iniziativa solo «con verbale interlocutorio 8/7/21» con il quale si «sollecitava l'invio della documentazione mancante e si richiedevano ulteriori documenti».
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA estinte nei confronti dell'opponente le sanzioni di cui alla opposta ordinanza
CONDANNA la resistente Amministrazione in favore degli alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 237,00 per spese ed € 2.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
pagina 4 di 5 Ancona, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De BA
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