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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25059 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avv. GIUSEPPE RUSSO si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.CE FE, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno, che - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione della Corte di Cassazione ed in accoglimento dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. presentato dal pubblico ministero contro 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25059 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2024 l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale formulata nei suoi confronti in relazione ai capi dell'incolpazione provvisoria sub a) - omicidio aggravato, in concorso con CE US (l'unico raggiunto dall'ordinanza di custodia in carcere) e CE TA, di ME IO, commesso in Eboli il 29 settembre 2022 - e sub b) - detenzione e porto illegale, nelle medesime circostanze, di arma da fuoco - ha disposto a suo carico la misura coercitiva più severa. 1.2. La sentenza dei giudici di legittimità aveva cassato l'ordinanza del medesimo Tribunale del 30 marzo 2023, a sua volta di accoglimento dell'impugnazione cautelare del pubblico ministero, non ritenendo adeguato l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato in punto di illustrazione dei gravi indizi di colpevolezza ivi affermati a riguardo della realizzazione di un comportamento concorsuale, perché l'azione dei fratelli CE, bensì di risposta nei confronti del "gruppo" dei MA-ME che il giorno prima avevano sparato colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della casa della madre dei CE e contro il medesimo CE US, avrebbe potuto ritenersi compatibile, come sostenuto dal g.i.p. con l'ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare, anche con un'azione intimidatoria;
che le grida del ricorrente CE FE, dal balcone della propria abitazione verso i fratelli, che si trovavano sulla strada al cospetto di MA LE e ME IA - "ECCOLI, ECCOLI" oppure "VAI,VAI ECCOLI, ECCOLI" - avrebbero potuto essere interpretate come un moto di avvertimento di un pericolo sopraggiungente, l'autovettura con a bordo i famigliari dei citati MA-ME, tra i quali la vittima ME IO, colpito da uno degli spari materialmente esplosi dalla pistola brandita da CE US. La sentenza rescindente aveva poi registrato un vizio della motivazione anche con riferimento alla reputata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, esclusa dal g.i.p., che non aveva rilevato evidenza di previa programmazione e pianificazione dell'evento ed aveva, anzi, valutato come improvviso l'intervento del ME e dei suoi complici sul luogo della discussione tra i CE, da una parte, e MA LE e ME IA, dall'altra. 1.3. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha dunque dato atto dell'ammissibilità della produzione, da parte del pubblico ministero appellante, del verbale di interrogatorio reso in altro procedimento penale da MA WA ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., i cui contenuti hanno implementato la piattaforma indiziaria rispetto al quadro investigativo esaminato dalla pronuncia rescindente di questa Corte ed ha ribadito la fondatezza del gravame promosso dall'organo dell'accusa. 2.11 ricorso per cassazione si è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., dal momento che l'ordinanza impugnata non avrebbe rispettato le direttive impartite dal giudizio rescindente;
avrebbe fatto proprie le dichiarazioni di MA WA, prodotte dal p.m. tardivamente, dopo il deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento in corso, e 2 perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 430 bis cod. proc. pen. perché la lista difensiva include MA WA come teste a discarico;
in ogni caso il MA sarebbe un teste de relato ed avrebbe reso dichiarazioni non affidabili, non sottoposte al vaglio di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca;
avrebbe riferito di aver appreso della vicenda dell'omicidio di ME IO da CE TA fuori città il giorno 29 settembre 2023, circostanza non veridica perché CE TA sarebbe rimasto sempre ad Eboli, in quanto lungamente soggetto ad attività di perquisizione e di rilievi tecnici a seguito della sparatoria;
avrebbe reso dichiarazioni il 10 maggio 2023, contrastanti con quelle rilasciate il 24 maggio successivo;
avrebbe offerto notizie di pubblico dominio e, comunque, le sue dichiarazioni renderebbero nebuloso l'esito della perizia balistica;
le intercettazioni effettuate non fornirebbero elementi sulla partecipazione di CE FE e CE TA all'azione delittuosa;
lo stesso SO US, pur armato di pistola, ragionevolmente mosso dagli accadimenti del giorno prima, non ha tentato di fare irruzione nell'abitazione dei coniugi MA e tanto renderebbe incerto il suo intento omicidiario;
non sarebbero state svolte indagini accurate sugli occupanti del veicolo all'interno del quale si trovava ME IO, anche perché le dichiarazioni di MA AL vi hanno incluso ZA IM, il quinto uomo;
la perizia balistica collocherebbe ME IO sul sedile posteriore e non in quello anteriore, dove tutti l'avrebbero visto e dove anche lo avrebbe individuato il medico legale;
in definitiva, la perizia non avrebbe considerato la concreta possibilità che il colpo mortale provenisse dal sedile posteriore;
ancora, non sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni di ME TH, che si trovava alla guida del veicolo, che avrebbe riferito che le due persone notate sulla strade erano "incappucciate", con evidenti ricadute sull'attendibilità degli altri testimoni che hanno accusato i fratelli CE. Quanto, in particolare, alla posizione di CE FE, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, ovvero che il predetto intendesse soltanto avvisare i fratelli di un imminente pericolo;
a suo carico non potrebbe essere valorizzata la commissione del furto nell'abitazione dei MA, come già sottolineato dalla sentenza di annullamento della Cassazione;
non sarebbe stata accuratamente ponderata la tesi difensiva che ha sostenuto che l' arrivo inaspettato del veicolo dei familiari dei ME potrebbe, al più, aver causato una reazione improvvisa e certamente non premeditata di CE US. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo dell'affermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, in quanto non sarebbero emerse evidenze "di un'attività di programmazione e pianificazione di un'azione violenta architettata nei confronti del ME IO"; sarebbe trascorso un tempo esiguo tra l'aggressione subita dai CE il 28 settembre 2022, nel corso della qual giornata sono stati svolti i complessi accertamenti di polizia giudiziaria, e l'azione da costoro posta in essere la mattina successiva;
l'operazione del 29 settembre non sarebbe stata preparata e le modalità esecutive non sarebbero sintomatiche di premeditazione;
la condotta di CE FE potrebbe essere semplicemente interpretata come cautela difensiva, a tutela 3 dell'incolumità dei fratelli;
le dichiarazioni di MA WA con riferimento ad una presunta iniziativa di CE FE, armato di mitra, al cospetto dell'abitazione dei MA-ME, sarebbero solo generiche. Considerato in diritto 1.11 ricorso è ai limiti dell'inammissibilità ed è nel complesso infondato. 1.1. Deve essere premesso che, nella sostanza, i motivi di ricorso si dolgono di un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, perchè il pur enunciato vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (sez. 5, n.47575 del 10 novembre 2016, Altoè). D'altro canto, entro tali limiti avrebbe dovuto essere delineato il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, che ha ravvisato un profilo di globale illogicità della motivazione dell'ordinanza annullata. 1.2. Costituisce ormai ius receptum che "allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). 2.Ebbene, l'ordinanza impugnata, che si è profusa in una articolata ricostruzione probatoria della vicenda, fondata non soltanto sugli apporti della prova rappresentativa —arricchita dal verbale d'interrogatorio reso da MA WA il 24 maggio 2023, la cui acquisizione, peraltro nella sede incidentale della cautela, non interferisce con il divieto di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen., perché assunta nell'ambito di un diverso procedimento penale ed in epoca antecedente al deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento di primo grado (pagg. 42 e 43 del provvedimento impugnato) ma anche sulla pregnanza invero consistente del materiale intercettivo, ha fornito ampia contezza del contesto di gravità 4 indiziaria sintomatico della precostituita volontà dei fratelli CE - tra i quali il ricorrente - di attentare all'incolumità fisica dei componenti del gruppo rivale come forma di rappresaglia per quanto accaduto il giorno prima. 2.1. Con l'incipit del narrato di MA, che ha riferito del movente dell'azione omicidiaria, scaturita da una frattura creatasi in seno alla ripartizione delle "piazze" di spaccio del quartiere di interesse, di una prima iniziativa del "gruppo" dei ME-MA-ZA che ha condotto al raid dei colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione della madre dei CE, Di OR IA e all'indirizzo di CE US (da parte di ZA IM, armato di una pistola fornita da MA LE) e alla repentina vendetta della "famiglia" CE, confluita nell'omicidio di ME IO, il Tribunale ne ha illustrato l'intrinseca attendibilità interna ed esterna, in quanto convalidata da plurimi e significativi riscontri estrinseci, di ordine dichiarativo, intercettivo e più latamente investigativo. E' stato dunque evidenziato: che già con annotazione di p.g. del 29 settembre 2022 si ricavasse l'emergenza di un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti;
che l'episodio del 28 settembre 2022, relativo all'incursione nella zona dei CE da parte dei MA-ME-ZA, fosse stato accertato dalla polizia giudiziaria, intervenuta sulla scorta della segnalazione della Di OR - che aveva indicato ZA IM tra i responsabili del fatto - e dello stesso ricorrente, che, in modo concitato, aveva lamentato l'aggressione a colpi d'arma da fuoco in danno del fratello US;
che in tale circostanza CE US, con palese atteggiamento "di sfida" e pur in presenza dei Carabinieri, si fosse fermato dinanzi all'abitazione del ZA;
che la tempestiva reazione del gruppo dei CE, il giorno dopo, fosse espressione dell'intenzione di punire i nemici, con modalità speculari a quelle adottate contro di loro;
che in tal senso deponesse la presenza dei medesimi protagonisti, perché ZA IM, lo sparatore del 28 settembre, era tra gli occupanti del veicolo sopraggiunto nel momento dell'incedere, di tutta evidenza provocatorio, di CE US, la potenziale vittima del giorno prima, verso MA LE, ME IA e ME VI, padre di IO e della consorte del MA;
che CE US, debitamente armato di pistola carica, potesse contare sul supporto dei due fratelli, TA - appostato all'esterno dello stabile con mansioni di "vedetta" e affiancamento - e FE, rimasto sul balcone di casa (perché agli arresti domiciliari), pronto a dare sostegno in caso di necessità, come in effetti avvenuto una volta avvistato il veicolo degli avversari;
che CE US, infatti, avesse estratto la pistola già nel corso dell'accesa discussione con ME VI per colpire costui, come dichiarato da MA LE - pag. 51 dell'ordinanza impugnata - e come enucleabile dalla conversazione intercettata tra ME VI e tale Mafalda;
che CE US, grazie al richiamo del fratello FE ("eccoli,eccoli", la cui lettura deve essere armonizzata con il comune agire bellicoso, precedentemente organizzato con suddivisione dei ruoli, dei tre fratelli), avesse impiegato l'arma da fuoco immediatamente, contestualmente ed indistintamente, contro gli occupanti dell'autovettura sopraggiunta con la finalità di dare "man forte" ai propri congiunti, esplodendo diversi colpi ad altezza d'uomo, attingendo a morte NN IO. A conferma della robusta cornice di gravità indiziaria, il 5 provvedimento impugnato ha poi passato in rassegna gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali ed ha messo in rilievo conversazioni di inequivoca valenza conducente, come - da un lato - lo sfogo di CE US con la moglie, volto a giustificare l'azione come autentica ritorsione omicidiaria nei confronti del gruppo contrapposto (pag. 47: "poi li uccido') e - dall'altro - le esternazioni di ME VI, che parlano di una "guerra" ormai radicata tra clan rivali e della iniziale volontà di CE US di sparare contro di lui. Non è dunque necessario, come ampiamente esplicitato dal Tribunale del riesame, interrogarsi se l'intervento dei familiari dei ME fosse o meno prevedibile o fosse o meno stato previsto, perché l'azione sinergicamente realizzata dai fratelli CE in occasione dell'evento sfociato nell'uccisione di ME VI si è inscritta nel complesso dell'operazione ritorsiva preordinata e consumata in pregiudizio dell'intero gruppo criminale antagonista, nella quale l'uso delle armi da fuoco ne ha rappresentato naturale ed immanente modalità di estrinsecazione. 2.2. Ritiene allora il collegio che la decisione del Tribunale del rinvio -libero di rivalutare il compendio delle fonti di prova, come del resto rimarcato dalla pronuncia della prima sezione di questa Corte (pag.10) e con il solo limite di non ripetere il percorso logico censurato dal giudizio rescindente (tra le tante, sez.5, n. 42814 del 19/06/2014,PG in proc. Cataldo, Rv. 261760) - si sia attenuta alle regole di diritto impartite dal provvedimento di annullamento per vizio di motivazione e ne abbia superato i dedotti profili di criticità, che si erano concentrati sulla possibile connotazione meramente intimidatoria dell'iniziativa dei fratelli CE, sulla inappagante solidità delle sole informazioni dichiarative e sulla ipotizzata occasionalità dell'episodio scatenante che ha condotto a morte il ME, tale da influire sulla configurabilità dei reati in capo a CE FE. 2.3. Quanto alla portata concorsuale del comportamento del ricorrente ai fini dell'integrazione, a suo carico, dei delitti contestati nell'incolpazione, una volta delineato, secondo criteri di logicità e persuasività, il tessuto ricostruttivo della vicenda nella prospettiva di una sua ragionevole, potenziale conferma in sede di giudizio, l'ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura di legittimità, perché è evidente che - nell'ambito del fortemente verosimile, pregresso concerto tra i fratelli CE - il contributo morale, consapevole e determinato, di CE FE all'efficace realizzazione e conclusione della "spedizione punitiva" ideata nei confronti della famiglia avversaria, concretizzata nel ferimento mortale di NN IO, rappresenta una plastica manifestazione di apporto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (Sez.1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820; sez.2, n. 18745 del 15/01/2013, SA e altri, Rv. 255260). E d'altro canto, depongono in tale convergente direzione di gravità indiziaria - ovvero quella di una consolidata e spregiudicata interazione criminale tra i fratelli CE, funzionale, con intensità di dolo, al perseguimento del medesimo obbiettivo - le operazioni anteatte e successive alla vicenda del 29 settembre 2022, occasioni nelle quali CE FE ha dapprima affrontato i coniugi MA-ME armato di un mitra - come riferito da MA WA - e poi perpetrato un furto nell'abitazione di 6 costoro, addebitatogli al capo d) dell'incolpazione provvisoria, per il quale è stato emesso provvedimento coercitivo. A fronte del complesso degli elementi così divisati nel giudizio rescissorio e delle conclusioni rassegnate dal Tribunale, il primo motivo di ricorso si limita a riprodurre, pressochè in toto, le ragioni di doglianza già opposte nel procedimento cautelare d'appello, senza confrontarsi, in nulla, con le dettagliate riflessioni e con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, in ciò incorrendo in un marchiano difetto di specificità, che lo trascina nell'inammissibilità. Per altro verso, il coacervo di lagnanze così riproposte - riguardanti le aporìe delle propalazioni di MA WA, l'affidabilità della perizia balistica, l'attendibilità delle testimonianze assunte - si rivela di natura puramente contestativa ed autoreferenziale, anche perché privo delle necessarie allegazioni degli atti che il c.d. principio di autosufficienza esigerebbe (sez.5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419) e, comunque, orientato a sollecitare la Corte di Cassazione ad una improponibile rivalutazione omnicomprensiva del quadro indiziario, di competenza esclusiva del giudice di merito;
deve essere invero riaffermato che il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 3.E' infondato anche il secondo motivo, vuoi perché - replicando le doglianze esposte in sede cautelare ed omettendo di misurarsi con la motivazione della decisione oggetto del ricorso - parimenti aspecifico, vuoi perché il discorso giustificativo a sostegno della ritenuta ricorrenza dell'aggravante della premeditazione si mantiene immune da critiche di intrinseca illogicità. 3.1.Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (sez. U n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575), ma è stato anche precisato, con esegesi che il collegio condivide, che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti 7 siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (sez.5, n. 3542 del 17/12/2019,Esposito, Rv.275415, che richiama sez.5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei e altro, Rv. 260219). 3.2. L'ordinanza impugnata ha dato congruo risalto, concordemente all'illustrazione del contesto di risalente, profonda ed aspra contrapposizione tra bande di malavitosi dediti allo spaccio di droga, ad elementi ricostruttivi di natura investigativa e logica, in virtù dei quali deve ritenersi acclarato che l'intendimento dei fratelli CE di insidiare, anche con la forza, la compresenza dell'altrui gruppo avverso, fosse da tempo inveterato - e ne costituisce segnale l'intrapresa antecedente di CE FE con un'arma da guerra, menzionata da MA WA - e che l'episodio del 28 settembre 2022 rappresentasse occasione acceleratrice della realizzazione di un progetto cementato da lasso significativo (pag.54 e 55). Così focalizzata l'operazione svolta, perde evidentemente di rilievo decisivo l'assunto difensivo che si appunta sul ristretto iato temporale tra quanto patito il 28 settembre 2022 e il contrattacco del giorno successivo, perché quest'ultimo - alla luce delle proposizioni appropriate e convincenti dell'ordinanza impugnata - deve essere considerato come lo sviluppo naturale di un progetto maturato da tempo, pienamente compatibile con il duplice profilo, cronologico ed ideologico, tipico dell'aggravante contestata. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 04/04/2024 \
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avv. GIUSEPPE RUSSO si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.CE FE, tramite patrocinio abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno, che - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione della Corte di Cassazione ed in accoglimento dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. presentato dal pubblico ministero contro 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25059 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/04/2024 l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare custodiale formulata nei suoi confronti in relazione ai capi dell'incolpazione provvisoria sub a) - omicidio aggravato, in concorso con CE US (l'unico raggiunto dall'ordinanza di custodia in carcere) e CE TA, di ME IO, commesso in Eboli il 29 settembre 2022 - e sub b) - detenzione e porto illegale, nelle medesime circostanze, di arma da fuoco - ha disposto a suo carico la misura coercitiva più severa. 1.2. La sentenza dei giudici di legittimità aveva cassato l'ordinanza del medesimo Tribunale del 30 marzo 2023, a sua volta di accoglimento dell'impugnazione cautelare del pubblico ministero, non ritenendo adeguato l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato in punto di illustrazione dei gravi indizi di colpevolezza ivi affermati a riguardo della realizzazione di un comportamento concorsuale, perché l'azione dei fratelli CE, bensì di risposta nei confronti del "gruppo" dei MA-ME che il giorno prima avevano sparato colpi d'arma da fuoco all'indirizzo della casa della madre dei CE e contro il medesimo CE US, avrebbe potuto ritenersi compatibile, come sostenuto dal g.i.p. con l'ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare, anche con un'azione intimidatoria;
che le grida del ricorrente CE FE, dal balcone della propria abitazione verso i fratelli, che si trovavano sulla strada al cospetto di MA LE e ME IA - "ECCOLI, ECCOLI" oppure "VAI,VAI ECCOLI, ECCOLI" - avrebbero potuto essere interpretate come un moto di avvertimento di un pericolo sopraggiungente, l'autovettura con a bordo i famigliari dei citati MA-ME, tra i quali la vittima ME IO, colpito da uno degli spari materialmente esplosi dalla pistola brandita da CE US. La sentenza rescindente aveva poi registrato un vizio della motivazione anche con riferimento alla reputata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, esclusa dal g.i.p., che non aveva rilevato evidenza di previa programmazione e pianificazione dell'evento ed aveva, anzi, valutato come improvviso l'intervento del ME e dei suoi complici sul luogo della discussione tra i CE, da una parte, e MA LE e ME IA, dall'altra. 1.3. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha dunque dato atto dell'ammissibilità della produzione, da parte del pubblico ministero appellante, del verbale di interrogatorio reso in altro procedimento penale da MA WA ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., i cui contenuti hanno implementato la piattaforma indiziaria rispetto al quadro investigativo esaminato dalla pronuncia rescindente di questa Corte ed ha ribadito la fondatezza del gravame promosso dall'organo dell'accusa. 2.11 ricorso per cassazione si è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., dal momento che l'ordinanza impugnata non avrebbe rispettato le direttive impartite dal giudizio rescindente;
avrebbe fatto proprie le dichiarazioni di MA WA, prodotte dal p.m. tardivamente, dopo il deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento in corso, e 2 perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 430 bis cod. proc. pen. perché la lista difensiva include MA WA come teste a discarico;
in ogni caso il MA sarebbe un teste de relato ed avrebbe reso dichiarazioni non affidabili, non sottoposte al vaglio di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca;
avrebbe riferito di aver appreso della vicenda dell'omicidio di ME IO da CE TA fuori città il giorno 29 settembre 2023, circostanza non veridica perché CE TA sarebbe rimasto sempre ad Eboli, in quanto lungamente soggetto ad attività di perquisizione e di rilievi tecnici a seguito della sparatoria;
avrebbe reso dichiarazioni il 10 maggio 2023, contrastanti con quelle rilasciate il 24 maggio successivo;
avrebbe offerto notizie di pubblico dominio e, comunque, le sue dichiarazioni renderebbero nebuloso l'esito della perizia balistica;
le intercettazioni effettuate non fornirebbero elementi sulla partecipazione di CE FE e CE TA all'azione delittuosa;
lo stesso SO US, pur armato di pistola, ragionevolmente mosso dagli accadimenti del giorno prima, non ha tentato di fare irruzione nell'abitazione dei coniugi MA e tanto renderebbe incerto il suo intento omicidiario;
non sarebbero state svolte indagini accurate sugli occupanti del veicolo all'interno del quale si trovava ME IO, anche perché le dichiarazioni di MA AL vi hanno incluso ZA IM, il quinto uomo;
la perizia balistica collocherebbe ME IO sul sedile posteriore e non in quello anteriore, dove tutti l'avrebbero visto e dove anche lo avrebbe individuato il medico legale;
in definitiva, la perizia non avrebbe considerato la concreta possibilità che il colpo mortale provenisse dal sedile posteriore;
ancora, non sarebbero state adeguatamente valutate le dichiarazioni di ME TH, che si trovava alla guida del veicolo, che avrebbe riferito che le due persone notate sulla strade erano "incappucciate", con evidenti ricadute sull'attendibilità degli altri testimoni che hanno accusato i fratelli CE. Quanto, in particolare, alla posizione di CE FE, l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, ovvero che il predetto intendesse soltanto avvisare i fratelli di un imminente pericolo;
a suo carico non potrebbe essere valorizzata la commissione del furto nell'abitazione dei MA, come già sottolineato dalla sentenza di annullamento della Cassazione;
non sarebbe stata accuratamente ponderata la tesi difensiva che ha sostenuto che l' arrivo inaspettato del veicolo dei familiari dei ME potrebbe, al più, aver causato una reazione improvvisa e certamente non premeditata di CE US. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo dell'affermata sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, in quanto non sarebbero emerse evidenze "di un'attività di programmazione e pianificazione di un'azione violenta architettata nei confronti del ME IO"; sarebbe trascorso un tempo esiguo tra l'aggressione subita dai CE il 28 settembre 2022, nel corso della qual giornata sono stati svolti i complessi accertamenti di polizia giudiziaria, e l'azione da costoro posta in essere la mattina successiva;
l'operazione del 29 settembre non sarebbe stata preparata e le modalità esecutive non sarebbero sintomatiche di premeditazione;
la condotta di CE FE potrebbe essere semplicemente interpretata come cautela difensiva, a tutela 3 dell'incolumità dei fratelli;
le dichiarazioni di MA WA con riferimento ad una presunta iniziativa di CE FE, armato di mitra, al cospetto dell'abitazione dei MA-ME, sarebbero solo generiche. Considerato in diritto 1.11 ricorso è ai limiti dell'inammissibilità ed è nel complesso infondato. 1.1. Deve essere premesso che, nella sostanza, i motivi di ricorso si dolgono di un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, perchè il pur enunciato vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (sez. 5, n.47575 del 10 novembre 2016, Altoè). D'altro canto, entro tali limiti avrebbe dovuto essere delineato il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, che ha ravvisato un profilo di globale illogicità della motivazione dell'ordinanza annullata. 1.2. Costituisce ormai ius receptum che "allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). 2.Ebbene, l'ordinanza impugnata, che si è profusa in una articolata ricostruzione probatoria della vicenda, fondata non soltanto sugli apporti della prova rappresentativa —arricchita dal verbale d'interrogatorio reso da MA WA il 24 maggio 2023, la cui acquisizione, peraltro nella sede incidentale della cautela, non interferisce con il divieto di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen., perché assunta nell'ambito di un diverso procedimento penale ed in epoca antecedente al deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento di primo grado (pagg. 42 e 43 del provvedimento impugnato) ma anche sulla pregnanza invero consistente del materiale intercettivo, ha fornito ampia contezza del contesto di gravità 4 indiziaria sintomatico della precostituita volontà dei fratelli CE - tra i quali il ricorrente - di attentare all'incolumità fisica dei componenti del gruppo rivale come forma di rappresaglia per quanto accaduto il giorno prima. 2.1. Con l'incipit del narrato di MA, che ha riferito del movente dell'azione omicidiaria, scaturita da una frattura creatasi in seno alla ripartizione delle "piazze" di spaccio del quartiere di interesse, di una prima iniziativa del "gruppo" dei ME-MA-ZA che ha condotto al raid dei colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione della madre dei CE, Di OR IA e all'indirizzo di CE US (da parte di ZA IM, armato di una pistola fornita da MA LE) e alla repentina vendetta della "famiglia" CE, confluita nell'omicidio di ME IO, il Tribunale ne ha illustrato l'intrinseca attendibilità interna ed esterna, in quanto convalidata da plurimi e significativi riscontri estrinseci, di ordine dichiarativo, intercettivo e più latamente investigativo. E' stato dunque evidenziato: che già con annotazione di p.g. del 29 settembre 2022 si ricavasse l'emergenza di un regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti;
che l'episodio del 28 settembre 2022, relativo all'incursione nella zona dei CE da parte dei MA-ME-ZA, fosse stato accertato dalla polizia giudiziaria, intervenuta sulla scorta della segnalazione della Di OR - che aveva indicato ZA IM tra i responsabili del fatto - e dello stesso ricorrente, che, in modo concitato, aveva lamentato l'aggressione a colpi d'arma da fuoco in danno del fratello US;
che in tale circostanza CE US, con palese atteggiamento "di sfida" e pur in presenza dei Carabinieri, si fosse fermato dinanzi all'abitazione del ZA;
che la tempestiva reazione del gruppo dei CE, il giorno dopo, fosse espressione dell'intenzione di punire i nemici, con modalità speculari a quelle adottate contro di loro;
che in tal senso deponesse la presenza dei medesimi protagonisti, perché ZA IM, lo sparatore del 28 settembre, era tra gli occupanti del veicolo sopraggiunto nel momento dell'incedere, di tutta evidenza provocatorio, di CE US, la potenziale vittima del giorno prima, verso MA LE, ME IA e ME VI, padre di IO e della consorte del MA;
che CE US, debitamente armato di pistola carica, potesse contare sul supporto dei due fratelli, TA - appostato all'esterno dello stabile con mansioni di "vedetta" e affiancamento - e FE, rimasto sul balcone di casa (perché agli arresti domiciliari), pronto a dare sostegno in caso di necessità, come in effetti avvenuto una volta avvistato il veicolo degli avversari;
che CE US, infatti, avesse estratto la pistola già nel corso dell'accesa discussione con ME VI per colpire costui, come dichiarato da MA LE - pag. 51 dell'ordinanza impugnata - e come enucleabile dalla conversazione intercettata tra ME VI e tale Mafalda;
che CE US, grazie al richiamo del fratello FE ("eccoli,eccoli", la cui lettura deve essere armonizzata con il comune agire bellicoso, precedentemente organizzato con suddivisione dei ruoli, dei tre fratelli), avesse impiegato l'arma da fuoco immediatamente, contestualmente ed indistintamente, contro gli occupanti dell'autovettura sopraggiunta con la finalità di dare "man forte" ai propri congiunti, esplodendo diversi colpi ad altezza d'uomo, attingendo a morte NN IO. A conferma della robusta cornice di gravità indiziaria, il 5 provvedimento impugnato ha poi passato in rassegna gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali ed ha messo in rilievo conversazioni di inequivoca valenza conducente, come - da un lato - lo sfogo di CE US con la moglie, volto a giustificare l'azione come autentica ritorsione omicidiaria nei confronti del gruppo contrapposto (pag. 47: "poi li uccido') e - dall'altro - le esternazioni di ME VI, che parlano di una "guerra" ormai radicata tra clan rivali e della iniziale volontà di CE US di sparare contro di lui. Non è dunque necessario, come ampiamente esplicitato dal Tribunale del riesame, interrogarsi se l'intervento dei familiari dei ME fosse o meno prevedibile o fosse o meno stato previsto, perché l'azione sinergicamente realizzata dai fratelli CE in occasione dell'evento sfociato nell'uccisione di ME VI si è inscritta nel complesso dell'operazione ritorsiva preordinata e consumata in pregiudizio dell'intero gruppo criminale antagonista, nella quale l'uso delle armi da fuoco ne ha rappresentato naturale ed immanente modalità di estrinsecazione. 2.2. Ritiene allora il collegio che la decisione del Tribunale del rinvio -libero di rivalutare il compendio delle fonti di prova, come del resto rimarcato dalla pronuncia della prima sezione di questa Corte (pag.10) e con il solo limite di non ripetere il percorso logico censurato dal giudizio rescindente (tra le tante, sez.5, n. 42814 del 19/06/2014,PG in proc. Cataldo, Rv. 261760) - si sia attenuta alle regole di diritto impartite dal provvedimento di annullamento per vizio di motivazione e ne abbia superato i dedotti profili di criticità, che si erano concentrati sulla possibile connotazione meramente intimidatoria dell'iniziativa dei fratelli CE, sulla inappagante solidità delle sole informazioni dichiarative e sulla ipotizzata occasionalità dell'episodio scatenante che ha condotto a morte il ME, tale da influire sulla configurabilità dei reati in capo a CE FE. 2.3. Quanto alla portata concorsuale del comportamento del ricorrente ai fini dell'integrazione, a suo carico, dei delitti contestati nell'incolpazione, una volta delineato, secondo criteri di logicità e persuasività, il tessuto ricostruttivo della vicenda nella prospettiva di una sua ragionevole, potenziale conferma in sede di giudizio, l'ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura di legittimità, perché è evidente che - nell'ambito del fortemente verosimile, pregresso concerto tra i fratelli CE - il contributo morale, consapevole e determinato, di CE FE all'efficace realizzazione e conclusione della "spedizione punitiva" ideata nei confronti della famiglia avversaria, concretizzata nel ferimento mortale di NN IO, rappresenta una plastica manifestazione di apporto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (Sez.1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820; sez.2, n. 18745 del 15/01/2013, SA e altri, Rv. 255260). E d'altro canto, depongono in tale convergente direzione di gravità indiziaria - ovvero quella di una consolidata e spregiudicata interazione criminale tra i fratelli CE, funzionale, con intensità di dolo, al perseguimento del medesimo obbiettivo - le operazioni anteatte e successive alla vicenda del 29 settembre 2022, occasioni nelle quali CE FE ha dapprima affrontato i coniugi MA-ME armato di un mitra - come riferito da MA WA - e poi perpetrato un furto nell'abitazione di 6 costoro, addebitatogli al capo d) dell'incolpazione provvisoria, per il quale è stato emesso provvedimento coercitivo. A fronte del complesso degli elementi così divisati nel giudizio rescissorio e delle conclusioni rassegnate dal Tribunale, il primo motivo di ricorso si limita a riprodurre, pressochè in toto, le ragioni di doglianza già opposte nel procedimento cautelare d'appello, senza confrontarsi, in nulla, con le dettagliate riflessioni e con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, in ciò incorrendo in un marchiano difetto di specificità, che lo trascina nell'inammissibilità. Per altro verso, il coacervo di lagnanze così riproposte - riguardanti le aporìe delle propalazioni di MA WA, l'affidabilità della perizia balistica, l'attendibilità delle testimonianze assunte - si rivela di natura puramente contestativa ed autoreferenziale, anche perché privo delle necessarie allegazioni degli atti che il c.d. principio di autosufficienza esigerebbe (sez.5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419) e, comunque, orientato a sollecitare la Corte di Cassazione ad una improponibile rivalutazione omnicomprensiva del quadro indiziario, di competenza esclusiva del giudice di merito;
deve essere invero riaffermato che il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 3.E' infondato anche il secondo motivo, vuoi perché - replicando le doglianze esposte in sede cautelare ed omettendo di misurarsi con la motivazione della decisione oggetto del ricorso - parimenti aspecifico, vuoi perché il discorso giustificativo a sostegno della ritenuta ricorrenza dell'aggravante della premeditazione si mantiene immune da critiche di intrinseca illogicità. 3.1.Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (sez. U n. 337 del 18/12/2008, Antonucci, Rv. 241575), ma è stato anche precisato, con esegesi che il collegio condivide, che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti 7 siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (sez.5, n. 3542 del 17/12/2019,Esposito, Rv.275415, che richiama sez.5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei e altro, Rv. 260219). 3.2. L'ordinanza impugnata ha dato congruo risalto, concordemente all'illustrazione del contesto di risalente, profonda ed aspra contrapposizione tra bande di malavitosi dediti allo spaccio di droga, ad elementi ricostruttivi di natura investigativa e logica, in virtù dei quali deve ritenersi acclarato che l'intendimento dei fratelli CE di insidiare, anche con la forza, la compresenza dell'altrui gruppo avverso, fosse da tempo inveterato - e ne costituisce segnale l'intrapresa antecedente di CE FE con un'arma da guerra, menzionata da MA WA - e che l'episodio del 28 settembre 2022 rappresentasse occasione acceleratrice della realizzazione di un progetto cementato da lasso significativo (pag.54 e 55). Così focalizzata l'operazione svolta, perde evidentemente di rilievo decisivo l'assunto difensivo che si appunta sul ristretto iato temporale tra quanto patito il 28 settembre 2022 e il contrattacco del giorno successivo, perché quest'ultimo - alla luce delle proposizioni appropriate e convincenti dell'ordinanza impugnata - deve essere considerato come lo sviluppo naturale di un progetto maturato da tempo, pienamente compatibile con il duplice profilo, cronologico ed ideologico, tipico dell'aggravante contestata. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 04/04/2024 \