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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29845 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR IK nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto l'opposizione avanzata da KA TR avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione. Osserva a ragione della decisione che, a mente dell'art. 179 cod. pen. come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di tre anni necessario per la concessione della riabilitazione inizia a decorrere dalla data in cui la pena principale è stata eseguita o si è, comunque, estinta, circostanza quest'ultima non ancora verificatasi nel caso in esame atteso che il condannato ha eseguito il pagamento integrale della pena pecuniaria soltanto il 23 dicembre 2021 Penale Sent. Sez. 1 Num. 29845 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 21/02/2023 2. Ricorre per cassazione KA TR chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi con cui denuncia manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione al medesimo tema costituito dalla modalità di calcolo del termine per chiedere la riabilitazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale nel considerare ancora non decorso il temine di tre anni dall'estinzione della pena pecuniaria, ha considerato che il condannato aveva, comunque, dato prova di buona condotta e di pieno reinserimento, tanto da provvedere al pagamento, rateale a causa delle modeste condizioni economiche, della pena pecuniaria non appena ricevuta la cartella di pagamento (anno 2018), colpevolmente notificatagli a distanza di oltre due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza (divenuta irrevocabile in data 8 settembre 2015), ed ultimandolo il 15 gennaio 2021 . L'ordinanza impugnata ha trascurato che la disciplina sulle spese di giustizia introdotta dal d.P.R. 115 del 2002 prevede il preventivo inoltro al debitore dell'intimazione di pagamento e l'iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. Soltanto l'inosservanza del termine indicato per tale adempimento ha impedito al condannato di eseguire in termini più tempestivi l'integrale pagamento della pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della questione posta. 2. Il Tribunale ha correttamente rigettato l'opposizione confermando la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione rilevando che essa era stata avanzata in momento antecedente al termine fissato dall'art. 179, primo comma, cod. pen. Il chiaro disposto della norma de qua stabilisce che: "la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" E', quindi, previsto il distacco temporale minimo di almeno tre anni tra estinzione, espiativa o meno, della pena inflitta e proposizione della richiesta senza lasciare spazio per interpretazioni differenti o per abbreviazioni discrezionali del termine stesso. E, come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di precisare, la pena pecuniaria fa parte della sanzione principale, che deve essere integralmente estinta perché possa decorrere il triennio, preteso dal primo comma dell'art. 179 cod. pen., (Sez. 1, n. 27363 del Il Presidente 14/01/2021, Gjuta, Rv. 281619; Sez. 1, n. 9323 dell'1/2/2011, Copa, Rv. 249886; Sez. 1, n. 47715 del 15/10/2004, Condello, Rv. 230408, le quali hanno sostenuto che "Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine triennale previsto per la riabilitazione, occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato"). 2.1. Il delineato sistema non pone i dedotti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con la finalità rieducativa della pena atteso che l'impossibilità di accedere al beneficio è ancorato alla mancata espiazione di una porzione della pena, quella pecuniaria, per scelta volontaria del condannato che non deve necessariamente attendere l'avvio della procedura coattiva, ma ben può adempiervi spontaneamente. 2.2. Conclusivamente, nel pieno rispetto del dato normativo, l'ordinanza impugnata ha rilevato la sussistenza di una ragione d'inammissibilità dell'istanza per difetto delle condizioni di applicazione della riabilitazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto l'opposizione avanzata da KA TR avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione. Osserva a ragione della decisione che, a mente dell'art. 179 cod. pen. come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di tre anni necessario per la concessione della riabilitazione inizia a decorrere dalla data in cui la pena principale è stata eseguita o si è, comunque, estinta, circostanza quest'ultima non ancora verificatasi nel caso in esame atteso che il condannato ha eseguito il pagamento integrale della pena pecuniaria soltanto il 23 dicembre 2021 Penale Sent. Sez. 1 Num. 29845 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 21/02/2023 2. Ricorre per cassazione KA TR chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi con cui denuncia manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e violazione di legge in relazione al medesimo tema costituito dalla modalità di calcolo del termine per chiedere la riabilitazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale nel considerare ancora non decorso il temine di tre anni dall'estinzione della pena pecuniaria, ha considerato che il condannato aveva, comunque, dato prova di buona condotta e di pieno reinserimento, tanto da provvedere al pagamento, rateale a causa delle modeste condizioni economiche, della pena pecuniaria non appena ricevuta la cartella di pagamento (anno 2018), colpevolmente notificatagli a distanza di oltre due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza (divenuta irrevocabile in data 8 settembre 2015), ed ultimandolo il 15 gennaio 2021 . L'ordinanza impugnata ha trascurato che la disciplina sulle spese di giustizia introdotta dal d.P.R. 115 del 2002 prevede il preventivo inoltro al debitore dell'intimazione di pagamento e l'iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. Soltanto l'inosservanza del termine indicato per tale adempimento ha impedito al condannato di eseguire in termini più tempestivi l'integrale pagamento della pena pecuniaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della questione posta. 2. Il Tribunale ha correttamente rigettato l'opposizione confermando la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione rilevando che essa era stata avanzata in momento antecedente al termine fissato dall'art. 179, primo comma, cod. pen. Il chiaro disposto della norma de qua stabilisce che: "la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" E', quindi, previsto il distacco temporale minimo di almeno tre anni tra estinzione, espiativa o meno, della pena inflitta e proposizione della richiesta senza lasciare spazio per interpretazioni differenti o per abbreviazioni discrezionali del termine stesso. E, come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di precisare, la pena pecuniaria fa parte della sanzione principale, che deve essere integralmente estinta perché possa decorrere il triennio, preteso dal primo comma dell'art. 179 cod. pen., (Sez. 1, n. 27363 del Il Presidente 14/01/2021, Gjuta, Rv. 281619; Sez. 1, n. 9323 dell'1/2/2011, Copa, Rv. 249886; Sez. 1, n. 47715 del 15/10/2004, Condello, Rv. 230408, le quali hanno sostenuto che "Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine triennale previsto per la riabilitazione, occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato"). 2.1. Il delineato sistema non pone i dedotti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con la finalità rieducativa della pena atteso che l'impossibilità di accedere al beneficio è ancorato alla mancata espiazione di una porzione della pena, quella pecuniaria, per scelta volontaria del condannato che non deve necessariamente attendere l'avvio della procedura coattiva, ma ben può adempiervi spontaneamente. 2.2. Conclusivamente, nel pieno rispetto del dato normativo, l'ordinanza impugnata ha rilevato la sussistenza di una ragione d'inammissibilità dell'istanza per difetto delle condizioni di applicazione della riabilitazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore