Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesti falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1492
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 1848/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nei confronti di:
1) UR AL NA N. IL 06/10/1961;
avverso la sentenza n. 837/2008 del gip del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, del 15/04/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo avverso la sentenza in data 15 aprile 2008 con la quale il Gip del Tribunale di Termini Imerese, investito della richiesta di emissione di decreto penale in ordine alla imputazione ex art. 483 c.p., nei confronti di SO IC AN, ha invece assolto l'imputata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La SO era stata imputata del detto reato, anche in riferimento al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 per avere falsamente attestato, in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, che l'opera da sanare era stata ultimata entro il febbraio 2003.
Il Gip sosteneva che il reato contestato non è configurabile nella specie in quanto la ipotesi del reato ex art. 483 c.p. richiede, tra i propri requisiti, che la falsa dichiarazione del privato sia avvenuta "in atto pubblico" e "sia destinata a provare la verità del fatto", mentre nel caso in esame non ricorre ne' l'uno ne' l'altro presupposto.
Infatti la dichiarazione del privato non può essere confusa con l'atto pubblico nel quale è destinata a rifluire mentre il secondo requisito consisterebbe non nella semplice attitudine della dichiarazione a provare il fatto in essa descritto, bensì nella speciale forza fidefaciente che l'ordinamento riconosce a taluni atti e che è destinata ad attribuire alla dichiarazione stessa validità erga omnes.
Nessuno degli altri reati di falso sarebbe del resto configurabile nel caso di specie.
Deduce il ricorrente la inosservanza della legge penale. La tesi seguita dal Gip contrasta con la pacifica giurisprudenza di legittimità, tutta di segno contrario.
In primo luogo le Sezioni unite (31 marzo 1999, Lucarotti e 9 marzo 2000, Gabrielli) hanno riconosciuto la sussistenza della finalità dell'atto a provare la verità dei fatti in esso attestati, ogni qual volta sia rinvenibile nel sistema una norma che attribuisca all'atto tale efficacia.
Il requisito della presentazione al PU è, d'altra parte, ritenuto implicito, per volontà del legislatore, nelle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva, come regolate dal D.P.R. n. 445 del 2000. Inoltre ad avviso del ricorrente, la analisi delle componenti dell'art. 483 c.p. sarebbe resa superflua dal rilievo che la fattispecie oggettiva penalmente sanzionata nel caso in esame sarebbe solo quella descritta dal D.P.R. cit., art. 76 mentre il rinvio alle norme del codice penale sarebbe stato effettuato solo quoad poenam (così Cass. n. 20570 del 2006). Infine, altra giurisprudenza avrebbe affermato già la tesi contraria a quella sostenuta dal Gip (11186/1998; n. 22021 /2003; 21209/2006). Il PG della Cassazione ha richiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato.
Occorre prendere le mosse dal T.U. n. 445 del 2000, testo dell'art. 76, citato nel capo di imputazione, norma che prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Al comma 3 dello stesso articolo è anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 ... sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Discende dalla lettera della legge - ed a prescindere dalla analisi del caso concreto affrontato nella sentenza della Cassazione citata dal ricorrente, estremamente sintetica sul punto in diritto, anche se apparentemente giunta a conclusioni diverse - che il rinvio, contenuto nel detto articolo del T.U. in materia di documentazione amministrativa, alle norme del codice penale non prevede una espressa delimitazione al solo "trattamento sanzionatorio codicistico" ma deve ritenersi formulato in maniera tale da richiedere all'interprete l'adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle norme del codice penale. Diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se non impossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose e non sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente il trattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto.
Ciò posto, il ragionamento seguito dal Gip, pur sulla falsariga di tale premessa, porta ad un risultato ermeneutico da ritenere frutto di errata applicazione dell'art. 483 c.p.. Invero, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata dal privato a corredo della istanza amministrativa, sia tale da integrare il requisito della "attestazione in atto pubblico", come previsto dall'art. 483 c.p., non può essere posto in dubbio. Questa Corte, al riguardo, ha già messo in evidenza che le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere "recepite" quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 c.p. (Rv. 233404). Della ricorrenza del requisito in parola non hanno dubitato nemmeno le Sezioni unite le quali, in una fattispecie in tutto analoga (presentazione di dichiarazione di privato circa il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara d'appalto), hanno confermato la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. (SSUU rv Rv. 236866, ric. Scelsi).
Ad avviso della consolidata giurisprudenza, in conclusione, la dichiarazione del privato resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in presenza di una norma che preveda il ricorso a tale procedura, vale a far ritenere integrate anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 483 c.p. (dichiarazione "in atto pubblico") ogni volta in cui la dichiarazione stessa sia destinata ad essere poi "trasfusa" in un atto pubblico (Rv. 234879).
Viceversa e specularmente si è escluso, ad esempio, che integri il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l'ultimazione dei lavori di un fabbricato, quando tale dichiarazione non sia destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, come verificatosi nella ipotesi di dichiarazione finalizzata ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità (Rv. 234538). In più, quanto al requisito della destinazione della dichiarazione a provare la verità del fatto in essa attestato, vai la pena qui ricordare l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui, poiché la legge conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art.483 c.p., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione (Rv. 214599). Sulla stessa linea, altre sentenze di legittimità hanno osservato che il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Rv. 215725). Conformi Rv. 243521, Rv 239827.
Il giudice della sentenza impugnata ha invero osservato che il requisito dato dalla necessità che il falso ideologico sia commesso dal privato "in atto pubblico" non può essere ritenuto integrato dalla verifica che la falsa dichiarazione sia, in alternativa, "destinata ad essere trasfusa in atto pubblico", stante la diversità ontologica dei due concetti.
Tale tesi sarebbe supportata dalla previsione contenuta nell'art. 495 c.p. ove la ipotesi della "destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta in atto pubblico" è prevista e punita autonomamente. Si tratta però di una obiezione non idonea ad inficiare quanto fin qui ricordato poiché la ipotesi del falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell'art. 483 c.p., deve ritenersi integrato in tutti i suoi requisiti anche ulteriori per il combinato rilievo che l'atto si intende (per la equiparazione normativa di cui sopra si è detto) ricevuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni con la stessa attitudine a produrre gli effetti giuridici connessi alla dichiarazione dalla norma specifica che gli attribuisce l'obbligo di affermare il vero.
Come già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (SSUU Lucarotti, rv "..oggetto della tutela penale in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. è l'interesse "di garantire il bene giuridico della pubblica fede in quanto si attiene alla pubblica fede documentale attribuita agli atti pubblici non in relazione a ciò che vi attesta per suo fatto e di sua scienza il pubblico ufficiale documentante, ma per quello che vi assevera, mediante la documentazione del pubblico ufficiale, il dichiarante". Talché, è palese che il reato postula che il dichiarante abbia il dovere giuridico di esporre la verità".
In altri termini, il valore pubblicistico dell'atto risultante dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale allegato alla domanda di concessione in sanatoria è dato, da un lato dalla natura del soggetto ricevente (pubblico ufficiale) la domanda di concessione nonché, dall'altro, dalla esistenza di una specifica previsione normativa che conferisca valore "de veritate" all'attestazione dal privato resa al medesimo pubblico ufficiale. Ha osservato questa Corte in una sentenza la cui motivazione val la pena qui riportare che "pur prendendo atto di qualche oscillazione giurisprudenziale sul punto, il Collegio condivide l'orientamento maggioritario espresso da Cass. Sez. 5^, 22 febbraio 2000, n. 3762, Bazzichi;
Sez. 5^, 2 giugno 1999, n.. 10377, Di Paolo (sulla scia di SS.UU. 17 febbraio 1999, n. 6, Lucarotti), secondo cui "il delitto di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico sussiste allorché l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati.
Nella domanda di condono edilizio la parte richiedente dichiara che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'applicazione del beneficio richiesto, in particolare che la costruzione è stata conclusa prima di una certa data e che la misura globale delle opere è conforme alle previsioni di legge.
Sulla base di queste dichiarazioni, la Pubblica Amministrazione ammette il richiedente alla procedura, salvi gli opportuni accertamenti.
Pertanto la domanda di condono è chiaramente destinata a provare la verità dei fatti attestati, producendo immediatamente effetti rilevanti sul piano giuridico.
Ne consegue che in questo caso, sussistendo l'oggetto della tutela penale, la fattispecie prevista dall'art. 483 c.p. trova piena applicazione". (Rv. 223939).
Può dunque affermarsi, a titolo di replica alla obiezione del Gip, che quando le predette dichiarazioni sono allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia il reato ex art. 483 c.p. è sicuramente integrato in tutti i suoi elementi. La situazione non è sostanzialmente mutata, ad avviso del Collegio, a seguito dell'abrogazione della L. n. 15 del 1968, attuata in via generale, da ultimo, dal D.Lgs. n. 445 del 2000, art. 77 in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, in quanto, come sopra precisato, quel che rileva, ai fini della sussistenza del delitto in questione, è la destinazione e lo scopo della falsa dichiarazione del privato e gli effetti di essa sul piano giuridico, che impongono una particolare tutela.
Quanto alla particolare menzione, contenuta nell'art. 495 c.p. nel testo ricordato dal giudice, è appena il caso di ricordare come si tratti di un inciso che reca un contributo assai opinabile alla tesi che qui si esclude.
Infatti quell'inciso è stato eliminato dal legislatore nel testo vigente dell'art. 495 c.p. (come modificato con di n. 92 del 2008), assieme alla menzione, separata, della dichiarazione "in atto pubblico", senza peraltro che tale modifica abbia impedito alla giurisprudenza di sostenere, pur in presenza del nuovo lessico normativo, che la condotta di "attestazione falsa", nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, continua a incriminare tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle (Rv. 244004).
Il ricorso del PG deve dunque ritenersi fondato poiché nel caso di presentazione, da parte del privato della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come regolata dal D.P.R. n. 445 del 2000) concernente la data di ultimazione del fabbricato e tesa a conseguire la concessione in sanatoria, sono ravvisabili, in linea di principio, tutti i requisiti, previsti per la integrazione del reato ex art. 483 c.p., salva la verifica della fattispecie concreta.
La sentenza impugnata, basata sulla errata applicazione dell'art. 483 c.p. deve essere annullata senza rinvio e, tenuto conto della impugnabilità solo con ricorso per cassazione di tale provvedimento (a tal fine condividendo i principi espressi dalla preponderante giurisprudenza di legittimità: v rv 240926; Sezioni Unite: N. 6203 del 1993 Rv. 193744) si dispone il rinvio al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010