Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 2
L'art. 634, secondo comma cod. proc. civ. che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, comma terzo del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, prevede che costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi alle prestazioni di servizi, ha carattere innovativo e, dunque, ha efficacia solo per il futuro e non è applicabile ai decreti emanati prima della sua entrata in vigore.
La Corte di cassazione, quando cassa una sentenza del giudice di merito di conferma del decreto ingiuntivo emesso al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 633 cod. proc. civ. ma, al contempo, rigetta i motivi del ricorso con i quali si contesta la pretesa esercitata con il procedimento per ingiunzione, pronunzia nel merito in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. primo comma, con condanna della somma dovuta (nel caso di specie la S.C. ha annullato il decreto ingiuntivo, ha cassato nel merito la sentenza e ha pronunziato condanna alla somma che già aveva costituito oggetto dell'ingiunzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: G.E.A. SPA GRUPPO EUROPEO ABBIGLIAMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.AVEZZANA 2, presso lo studio dell'avvocato SERAPIO DEROMA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CENTRO STILE HI IL & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BOSCHETTO 68, presso lo studio dell'avvocato PIRRONGELLI ROSA ANNA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO CORBETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 737/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 27/02/96 e depositata il 12/03/96 (R.G. 335/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Serapio DEROMA;
udito l'Avvocato Roberto CORBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del lo motivo ed il rigetto degli altri motivi di ricorso.
Svolgimento del processo.
Su ricorso 30 novembre 1990 della s.n.c. Centro LE SO IP e C.. il presidente del tribunale di Lodi, con decreto notificato il 2 gennaio 1991, ingiungeva alla s.p.a. IN CO il pagamento della somma di L.83.000.000 per residuo prezzo di una fornitura di bozzetti per la realizzazione di capi di abbigliamento (L.70.000.000 di residuo prezzo e L.13.000.000 di IVA), oltre interessi legali e spese di procedura.
La società ingiunta proponeva tempestiva opposizione, negando che l'estratto notarile potesse valere come prova scritta, non trattandosi di fornitura di beni o di denaro;
nel merito negava il proprio debito, in quanto il contratto di "stilismo", che prevedeva un compenso complessivo di L. 140.000.000 più IVA, non si era mai perfezionato per non avere la controparte restituito la proposta contrattuale debitamente firmata per accettazione, ne' rispettato la clausola di esclusiva ivi prevista;
in via riconvenzionale, affermando che il valore della prestazione ricevuta era pari a L.30.000.000, chiedeva la restituzione della quota in più corrisposta a titolo di anticipo (L.70.000.000 oltre IVA). Costituitasi la società Centro LE SO IP (d'ora in poi: Centro LE), il Tribunale di Lodi, con la sentenza depositata il 17 dicembre 1993, ha ritenuto l'assenza delle condizioni previste dall'art.634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, che è stato pertanto revocato;
nel merito ha affermato che: a) la spontanea esecuzione da parte della società Centro LE comportava la accettazione della proposta inviata dalla società IN CO (d'ora in poi: IN) e che pertanto il contratto si era formato su detta proposta;
b) la società Centro LE era inadempiente alla clausola di esclusiva, onde era lecito il rifiuto della società IN di corrispondere la seconda rata del prezzo;
c) il compenso spettante alla società Centro LE per le prestazioni pacificamente eseguite andava rideterminato in L.70.000.000 (somma corrisposta come anticipo dalla società IN), con il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale. proposta da quest'ultima.
Proposto appello dalla società Centro LE e costituitasi la s.p.a. G.E.A.-Gruppo Europeo Abbigliamento (gia IN CO s.p.a.), la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 12 marzo 1996, ha anch'essa ritenuto che il contratto tra le parti si era concluso con l'esecuzione dell'accettante (art.1327 c.c.), ma ha escluso che vi fosse stato un inadempimento della società Centro LE alla clausola di esclusiva, intesa non in senso assoluto ma come impegno di "non realizzare altre collezioni che per le loro caratteristiche di disegno o forma risultino simili o confondibili con quelle oggetto del presente contratto" (tali le parole del testo della proposta della società IN). La Corte, infine, ha ritenuto legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base di scritture contabili dell'imprenditore anche per prestazioni di servizi. La Corte, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la società G.E.A. al pagamento delle spese di ambedue i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello la società G.E.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi (peraltro non numerati). La società Centro LE ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1.- Con quello che, nell'ordine di esposizione del ricorso, va considerato come primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell'art.634, secondo comma, c.p.c. e dell'art.12 delle disposizioni della legge in generale (art.360 n.3 c.p.c.), censurando la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima l'emanazione del decreto ingiuntivo sulla base degli estratti autentici delle scritture contabili dell'imprenditore anche per crediti derivanti da prestazioni di servizi. Secondo la ricorrente va applicata, nel caso di specie, la formulazione originaria del secondo comma del citato art.634, che limitava la particolare previsione in esso contenuta ai crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, mentre la estensione della disposizione alle prestazioni di servizi si è avuta soltanto con il decreto legge n.432/1995 ed essa non può operare per il passato.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il testo originario dell'art.634 c.p.c., nel disciplinare la prova scritta che è necessario dare per avvalersi del procedimento d'ingiunzione, includeva, nel secondo comma, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt.2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, ma limitatamente ai crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale. Esso, quindi, non comprendeva i crediti per prestazioni di servizi fatte dagli stessi imprenditori, che risultano inclusi nell'attuale testo del secondo comma dell'art.634, a seguito della modifica apportata a quest'ultima disposizione dall'art.8, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 1995 n.432, come modificato dalla legge di conversione del 20 dicembre
1995 n.534.
Prima della modifica operata dal recente decreto legge era discussa, in dottrina ed in giurisprudenza di merito, la possibilità di estendere in via interpretativa il disposto del secondo comma dell'art.634 c.p.c. anche ai crediti dell'imprenditore per prestazioni di servizi. La sentenza della Corte di appello qui impugnata si è pronunziata a favore di detta estensione sulla base dell'argomento che la interpretazione contraria "comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, censurabile alla stregua degli artt.3 e 24 della Costituzione, tra gli imprenditori la cui attività ha per oggetto la produzione o il commercio di beni materiali e gli imprenditori, la cui attività invece ha per oggetto la produzione di servizi;
tale disparità sarebbe del tutto priva di ragionevolezza ove si consideri che, dal punto di vista sostanziale, sia le merci che i servizi sono beni oggetto di scambio ed insieme concorrono a definire il panorama economico nazionale". In senso contrario alle considerazioni poste a fondamento della sentenza impugnata va, però, rilevato che la Corte costituzionale, con la pronunzia 25 luglio 1990 n.378, ha dichiarato la "manifesta infondatezza" della questione relativa alla esclusione dall'ambito del citato art.634 dei crediti dell'imprenditore per prestazioni di servizi, osservando che essi non presentano i requisiti dei crediti pecuniari o di cose fungibili, e cioè "la determinatezza o l'agevole determinabilità quantitativa dell'oggetto della prestazione", onde detta esclusione non concretizza una violazione del principio di uguaglianza. Non è esatta, quindi, l'unica ragione che la sentenza impugnata ha addotto a favore dell'affermata estensione dell'art.634, secondo comma.
Va poi rilevato che la formulazione letterale della recente modifica non ha alcun elemento che faccia pensare ad una norma interpretativa. Ad essa, perciò, sia per il suo tenore letterale sia per l'autorevolezza dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale all'ordinamento preesistente, va attribuito un significato innovativo. Consegue che detta modifica, efficace per il futuro, va ritenuta inapplicabile ai decreti ingiuntivi emanati prima della sua entrata in vigore, come quello che è stato confermato dalla sentenza impugnata.
2.- La non instaurabilità del procedimento d'ingiunzione non esime dall'esame della materia del contendere (ovviamente nei limiti di cognizione di questa Corte di legittimità), poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione ed il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere col ricorso ingiuntivo, procedendo all'accertamento sul diritto vantato, essendo a tal fine irrilevanti i vizi della procedura monitoria che non importino insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (v., ex plurimis, Cass. 9 luglio 1983 n. 4665). Occorre, perciò, passare all'esame degli altri motivi di ricorso.
3.- Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., osservando che, non essendo la prova ex art.634, secondo comma, idonea nel giudizio ordinario, nessun altra prova è stata fornita dalla controparte (che è attore in senso sostanziale), onde la domanda da quest'ultima proposta andava rigettata, essendo stato contestato il rapporto dedotto in giudizio.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto provata la conclusione del contratto tra le parti prescindendo completamente dagli estratti autentici delle scritture contabili della società Centro LE sulla base dei quali era stato emanato il decreto ingiuntivo. Ed invero la Corte ha osservato che la Centro LE eseguì i bozzetti per la realizzazione di capi di abbigliamento e li rimise alla società IN, secondo quanto previsto nella proposta inviata da quest'ultima, ed ha ritenuto perciò concluso il contratto per effetto dell'esecuzione (art.1327 c.c.). Su questo accertamento della Corte - conforme, sul punto, a quello già compiuto dal Tribunale - nessuna censura si muove nel ricorso.
4.- Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1218 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si lamenta che la Corte di appello, pur avendo ritenuto concluso il contratto con l'esecuzione, da parte della Centro LE, della proposta inviata dalla società IN, non ha valutato il contratto nella sua interezza, poiché ha trascurato di considerare il vincolo di esclusiva a favore di quest'ultima società. Nella proposta era, infatti, contenuta l'espressione "tutto quanto sopra espresso con vincolo di esclusiva a favore della s.p.a. IN CO" e si aggiungeva poi l'ulteriore pattuizione: "la s.n.c. Centro LE SO IP e C. si impegna inoltre a non realizzare altre collezioni che per loro caratteristiche di disegno o forma, risultino simili o confondibili con quella oggetto del presente contratto". Secondo la ricorrente, la Corte di appello ha trascurato totalmente la prima delle trascritte pattuizioni, (che è distinta dalla successiva, come si desume dall'uso dell'avverbio "inoltre") ed è perciò pervenuta erroneamente ad escludere l'inadempimento della società Centro LE, non considerando che minore sarebbe stato il prezzo convenuto se non fosse stata pattuita la clausola di esclusiva idonea a porre la società IN in posizione di preminenza sul mercato.
Il motivo di ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si considera l'intero contenuto della proposta formulata dalla società ricorrente. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che essa comportasse non il divieto per la società Centro LE di collaborare con qualsiasi altra azienda di abbigliamento, bensì l'obbligo di non realizzare collezioni di bozzetti simili o confondibili con quelli consegnati alla società IN. Tale è il significato che la Corte ha dato alle sopra trascritte espressioni del contratto relative all'obbligo di esclusiva. Trattasi di interpretazione di clausole contrattuali di competenza del giudice del merito, che si sottraggono alla valutazione di questa Corte se logicamente e correttamente motivate. La censura che la società ricorrente muove a tale interpretazione consiste nella osservazione che essa comporta l'unificazione di due clausole che sono diverse, come è provato dall'impiego nella seconda dell'avverbio "inoltre". Ma rispetto a tale elemento letterale va data prevalenza alla considerazione che, se si attribuisse un contenuto assoluto alla prima previsione generica di esclusiva, non troverebbe spiegazione razionale la successiva specifica pattuizione relativa al divieto di realizzare confezioni simili o confondibili con quelle oggetto del contratto, trattandosi di un minus già compreso nel divieto che si assume avere un contenuto assoluto. La formulazione specifica non può intendersi, perciò, come clausola aggiuntiva, ma ha un senso esplicitativo e specificativo del vincolo di esclusiva dianzi previsto in modo del tutto generico. Non sussiste, pertanto, nella interpretazione del contratto compiuta dalla Corte di appello, il vizio di motivazione denunziato dalla parte ricorrente.
L'obbligo di esclusiva - come interpretato dalla Corte - non risulta violato dalla società Centro LE, poiché, secondo la sentenza impugnata, non vi è prova che detta società abbia collaborato a collezioni simili o confondibili con quelle fornite alla società IN. Non sussiste, quindi, la violazione dell'art.1218 c.c. lamentata nel ricorso.
5.- Con il quarto ed ultimo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1363, 1366, 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., lamentando che la Corte di appello non ha rilevato altri inadempimenti posti in essere dalla società Centro LE, che non ha tenuto un comportamento ispirato alla doverosa correttezza e buona fede quando ha ricevuto la bozza di contratto ed ha incassato l'acconto ad essa inviato senza restituirla controfirmata e comunicando solo dopo cospicuo lasso di tempo e ad esecuzione ultimata che la bozza contrattuale recava clausole non accettabili.
Il motivo di ricorso è inammissibile, poiché la deduzione dei detti inadempimenti è avvenuta per la prima volta in questa sede di legittimità. La mancata restituzione, da parte della società Centro LE, della bozza di contratto ad essa inviata per la firma ha formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito, ma soltanto come fatto idoneo a provare il mancato perfezionamento dell'accordo delle parti sulla stessa bozza, coerentemente con la linea difensiva della società IN che ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo sostenendo la mancata conclusione del contratto tra le parti
6.- In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata, che ha confermato il decreto ingiuntivo, va cassata. Il rigetto o la inammissibilità degli altri motivi di ricorso, relativi al mento della pretesa esercitata attraverso il procedimento d'ingiunzione, comportano che la decisione della causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, onde questa Corte deve pronunziare nel merito in applicazione dell'art.384, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art.66 della legge 26 novembre 1990 n.353).
Va, innanzitutto, annullato il decreto ingiuntivo, che non poteva essere emanato. Poiché, però, la pretesa creditoria della società Centro LE è risultata, nel suo contenuto sostanziale (e cioè a prescindere dal tipo di procedimento utilizzato), fondata, va pronunziata la condanna della G.E.A. s.p.a. (Gruppo Europeo Abbigliamento), già IN s.p.a., al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo, e cioè di L.83.000,000, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo (secondo i termini dello stesso decreto).
Tenuto conto della limitata fondatezza dell'opposizione (in ordine al tipo di azione esercitata dalla società creditrice) e della sua infondatezza nel merito, la società G.E.A. va condannata al pagamento di due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre va compensato il restante terzo di dette spese. Dette spese vanno liquidate nella misura determinata dalla Corte di appello: complessive L.
4.236.000 per il giudizio di primo grado e complessive L.
5.986.000 per il giudizio di appello. Consegue che la società G.E.A. va condannata a pagare alla controparte L.
2.824.000 per le spese di primo grado e L.
3.990.666 per le spese di secondo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e terzo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e, pronunziando nel merito della causa, annulla il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, condanna la società ricorrente al pagamento, a favore della società resistente, della somma di L.83.000.000, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo;
condanna la società ricorrente al pagamento di due terzi delle spese del giudizio di primo grado e di quelle di appello, ambedue come liquidate dalla sentenza impugnata, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle spese stesse, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 1999