Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 195
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Sentenza 11 gennaio 1999

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L'art. 634, secondo comma cod. proc. civ. che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, comma terzo del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, prevede che costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi alle prestazioni di servizi, ha carattere innovativo e, dunque, ha efficacia solo per il futuro e non è applicabile ai decreti emanati prima della sua entrata in vigore.

La Corte di cassazione, quando cassa una sentenza del giudice di merito di conferma del decreto ingiuntivo emesso al di fuori delle condizioni di cui agli artt. 633 cod. proc. civ. ma, al contempo, rigetta i motivi del ricorso con i quali si contesta la pretesa esercitata con il procedimento per ingiunzione, pronunzia nel merito in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. primo comma, con condanna della somma dovuta (nel caso di specie la S.C. ha annullato il decreto ingiuntivo, ha cassato nel merito la sentenza e ha pronunziato condanna alla somma che già aveva costituito oggetto dell'ingiunzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 195
    Data del deposito : 11 gennaio 1999

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