Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Utilizzabilità documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate

    La Corte ritiene che le copie informatiche di documenti analogici siano utilizzabili anche senza attestazione di conformità, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta dalla controparte. Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la conformità dei documenti depositati dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle presupposte e precedenti intimazioni

    La Corte rileva che le precedenti intimazioni del 2022 e 2024 sono state regolarmente notificate all'indirizzo estero del ricorrente risultante dall'AIRE. In caso di mancata ricezione, l'amministrazione ha correttamente proceduto al deposito presso il Comune di ultima residenza in Italia. Poiché il contribuente non ha impugnato le precedenti intimazioni nei termini, le pretese tributarie si sono cristallizzate.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    La Corte afferma che, avendo il contribuente omesso di impugnare le precedenti intimazioni di pagamento nei termini, le pretese tributarie si sono cristallizzate. Pertanto, non possono essere fatte valere in questa sede vizi di notifica degli atti precedenti o l'intervenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
    Numero : 12
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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