CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ALBERTO, Presidente
LEANZA PIERO, EL
DE BORTOLI MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 ILOR 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 RITENUTE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 RITENUTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 RITENUTE 2000 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 050 2025 90002691 80/000, notificata a mezzo posta il 23.5.2025, avente ad oggetto IRPEF, ritenute, addizionale regionale, IRAP, IVA, ILOR, contributo servizio sanitario nazionale, oltre ad altre pretese di natura non tributaria, chiedendone - per i motivi specificamente indicati in ricorso e nella successiva memoria illustrativa ed appresso illustrati - l'annullamento, con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte sulle pretese di natura non tributaria e l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 d.lgs. 546/1992 e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
3. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
4. All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di voler limitare l'impugnazione alle sole pretese rientranti nella giurisdizione del Giudice tributario, con esclusione quindi delle cartelle relative ad avvisi di addebito dell'INPS, in relazione alle quali v'è comunque difetto di giurisdizione di questa Corte.
6. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione sollevata dal ricorrente con l'ultima memoria illustrativa, relativa alla inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate in quanto non accompagnati dall'attestazione di conformità agli originali cartacei.
6.1 L'eccezione si fonda sulla disposizione di cui all'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 220/2023, in vigore dal 4.1.2024, che nella formulazione risultante dall'art. 16 del d.lgs.
81/2025, in vigore dal 13.6.2025, così dispone: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto di atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
6.2 L'attuale comma 5-bis non ha modificato il comma 1 dell'art. 25-bis d.lgs. 546/1992, ai sensi del quale:
“Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Tale disposizione già prevedeva, per i soggetti ivi menzionati, la possibilità di attestare la conformità della copia di un atto o documento depositato all'originale cartaceo o alla sua copia conforme, secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, da qui in avanti CAD).
La Circolare n. 1/DF del 4.7.2019 del Dipartimento delle Finanze, Direzione Generale Giustizia Tributaria, ha chiarito - fra l'altro - che: a) la disciplina relativa alle copie digitali, applicabile anche al processo tributario telematico, è quella contenuta negli artt. 21, 22, 23 e 23-bis del CAD;
b) le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (quindi, tutti i documenti originariamente cartacei) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, comma 2, CAD);
c) in ogni caso le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, CAD); d) i difensori pubblici e privati al momento del deposito degli atti possono attestare la conformità delle copie degli atti digitali a quelli analogici detenuti in originale o in copia conforme, allegando a dette copie un'apposita dichiarazione secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005.
6.3 Recente giurisprudenza di merito ha osservato che sostenere in tale contesto normativo che il nuovo comma 5-bis cit. abbia inteso aggravare gli obblighi delle parti, stabilendo che qualora si intenda produrre in giudizio un qualsiasi atto o documento detenuto in forma cartacea se ne debba attestare la conformità, equivarrebbe a disconoscere le regole del CAD, intenzione che non traspare dagli atti della riforma del processo tributario avviata con la legge delega n. 111/2023 (cfr., ex multis, CGT 1° grado Salerno n. 6037/2025). E' stato altresì rilevato che, dal punto di vista sistematico, la disposizione in esame non è contenuta in un apposito articolo o comma, come sarebbe lecito attendersi da una disposizione che si assume modificare profondamente il regime di documentazione processuale delle prove, ma costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio (cfr. CGT 1° grado Lecce n.
1773/2025).
6. Non si registrano, al momento in cui si scrive, pronunce della Suprema Corte sulla specifica questione e la giurisprudenza di merito è sul punto oscillante.
6.1 In considerazione di quanto sopra osservato e tenuto conto dei principi generali in materia, il Collegio ritiene tuttavia di aderire all'interpretazione espressa dalla giurisprudenza di merito secondo cui, alla luce delle disposizioni del CAD e della norma di cui all'art. 25-bis cit., le copie informatiche di documenti analogici prodotti da parte convenuta - ove non sia stata specificamente contestata la conformità delle copie agli originali - non necessitano della predetta attestazione di conformità (cfr., ex multis, CGT 1° grado n. 6037/2025 Salerno;
C.G.T. 1° grado Cuneo n. 341/2/24, C.G.T. 1° grado Ragusa n. 43/3/25, C.G.T. 1à° grado Latina
n. 424/2/25, C.G.T. 1° grado Messina n. 1770/9/25).
6.1 Si richiama e condivide, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato - ex multis - dalla CGT di 1° grado di Latina con la sentenza n. 424/2025: “In primo luogo deve respingersi l'eccezione di carattere formale relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità ex art. 25 comma 5-bis d.lgs. 546/92 degli atti depositati dall'Ufficio. La norma citata dalla ricorrente (che impone al giudice di non tenere conto dei documenti cartacei dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità all'originale) trova infatti applicazione solo quando vi è un espresso disconoscimento, così come è disposto dall'art. 22 comma 3 d.lgs. 82/05 (CAD) il quale recita testualmente
“le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Pertanto, indipendentemente da ogni altra considerazione (come ad esempio la non necessità dell'attestazione per gli atti nativi digitali), non essendovi stato alcun espresso (e motivato) disconoscimento non può che ribadirsi il rigetto dell'eccezione”.
Negli stessi termini si è espressa anche la recentissima sentenza della CGT di 2° grado della Calabria n.
2956/2025: "[...] Detta norma è certamente applicabile ratione temporis all'odierno giudizio atteso che il ricorso è stato notificato in data successiva all'1 settembre 2024 ex dlgs 2023/220; purtuttavia - a prescindere dalla poco felice locuzione introdotta con termine palesemente atecnico, secondo la quale il giudice non " tiene conto" dei documenti privi di attestazione di confomità - ad avviso del Collegio, e nei termini in cui è stata la questione oggi sollevata, detta disposizione deve essere affiancata quanto meno da un principio di prospettazione delle difformità esistenti tra l'originale e l'atto prodotto;
difformità che nel caso di specie in nessun modo - con l'eccezione dispiegata con la memoria illustrativa - parte ricorrente ha sollevato. In buona sostanza una lettura fondata sull'effettiva ratio della disposizione (che sanzioni, cioè, una inutilizzabilità tipizzata, volta alla concreta manifestazione di un effettivo principio di contestazione della parte avverso la quale la documentazione sia stata prodotta) non può giungere alla conclusione dell'inutlizzabilità tout court dei documenti privi di attestazione di conformità. Ed in tal senso pertanto l'eccezione difensiva deve essere disattesa".
6.2 Logico corollario di quanto sopra è che, in caso di produzione di documenti in copia di originali cartacei, gli stessi devono ritenersi utilizzabili ove non siano specificamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile (cfr., quanto ai principi generali in materia, Cass. 5477/2021: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del 30/10/2018; Cass. n. 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014)”).
6.2 Pertanto, posto che nel presente giudizio la parte ricorrente non ha contestato, nè con la prima difesa utile nè successivamente in sede di deposito di memorie illustrative, la conformità dei documenti depositati in copia dall'amministrazione rispetto all'originale (avendo solo contestato la mancanza della formale attestazione di conformità), l'eccezione va respinta.
7. Nel merito, si osserva quanto segue.
8. Il ricorrente - premesso di essere residente all'estero, iscritto all'AIRE a far data dal 2020 (e, in passato, in diversi periodi, anche a Gorizia e in Slovacchia) - deduce, in sintesi: a) la mancata notifica delle cartelle presupposte all'odiuerna intimazione nonchè delle intimazioni precedenti, assumendo di avere avuto notizia delle stesse solo con l'ultima intimazione del 2025 in questa sede impugnata;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti, stante il tempo trascorso dalla notifica delle cartelle fino all'odierna intimazione, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
8.1 L'Agenzia delle Entrate deduce l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso ed eccepisce, in via del tutto preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto in precedenza sono state notificate altre intimazioni di pagamento (in particolare, nel 2022 e nel 2024) e il ricorrente non le ha mai impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa erariale e inammissibilità dell'odierno ricorso.
Richiama, in tema, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui non possono farsi valere, impugnando l'ultima intimazione, vizi di notifica o intervenuta prescrizione, se vi sono intimazioni di pagamento precedentemente notificate e non impugnate dei termini.
9. Va quindi affrontata la questione della validità delle notifiche delle intimazioni precedenti.
9.1 Il sig. Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto le notifiche degli atti precedenti all'intimazione oggi impugnata e deduce l'invalidità e/o inesistenza delle stesse, effettuate dall'amministrazione quando egli era residente all'estero presso un indirizzo errato e con successivo deposito presso la Casa Comunale sul presupposto della irreperibilità del ricorrente.
9.2 L'eccezione è infondata.
9.2.1 Le intimazioni notificate nel 2022 e nel 2024 sono state correttamente inviate all'indirizzo del sig. Ricorrente_1 risultante dalla certificazione anagrafica (AIRE).
Il ricorrente deduce che l'indirizzo "Sempas n. civ., Sempas n. civ., Slovenia" è incompleto, in quanto non è stato indicato anche il Comune di Nova Gorica, di cui Sempas sarebbe solo una frazione.
9.2.2 Va tuttavia evidenziato che questo è esattamente l'indirizzo risultante dalla certificazione storica anagrafica versata in atti.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, è onere del contribuente comunicare il proprio indirizzo estero ai fini dell'iscrizione all'AIRE.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 470/1988, la comunicazione e l'aggiornamento dell'indirizzo estero è un onere posto a carico del cittadino residente all'estero, entro il termine perentorio di 90 giorni dal trasferimento della residenza. La variazione anagrafica viene trasmessa al Comune di ultima residenza in Italia, il quale provvede all'iscrizione presso l'anagrafe AIRE.
9.2.3 Orbene, nella fattispecie in esame, dalla certificazione anagrafica versata in atti (doc. 13 di parte resistente), nel periodo compreso fra il 22.6.2020 ed il 21.2.2025 l'indirizzo estero del sig. bressan era chiaramente “SEMPAS n. civ. SEMPAS n. civ. SLOVENIA”. In tale periodo di tempo sono state notificate le intimazioni di pagamento n. 05020219000025436/000 (nel
2022) e n. 05020249000109380/000 (nel 5.4.2024).
Dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 8 e 9), utilizzabile in giudizio per quanto sopra precisato, risulta che le due raccomandate sono state correttamente notificate al predetto indirizzo. Segnatamente: la prima intimazione è stata notificata nel 2022 via posta all'indirizzo "Sempas n. civ., Sempas n. civ., Slovenia"
e nella relata di notifica è chiaramente selezionata, tra le diverse disponibili, la casella 'Unclaimed' (non ritirata); la seconda intimazione è stata notificata nel 2024 via posta al medesimo indirizzo e dalla relata risulta che il destinatario era “gone away” (andato via).
Ciò che in questa sede rileva è che in entrambi i casi non sono state barrate le caselle 'sconosciuto' o
'indirizzo insufficiente' e che dalla certificazione anagrafica storica in quella data il ricorrente era ufficialmente iscritto AIRE con residenza a "Sempas n. civ. Sempas n. civ. Slovenia", ossia l'indirizzo utilizzato per le notificazioni.
L'amministrazione, successivamente, ha proceduto al deposito presso la casa comunale dell'ultimo indirizzo del contribuente in Italia, a Gorizia.
In entrambi i casi, pertanto, l'amministrazione ha correttamente effettuato le notifiche sulla scorta di un indirizzo risultante dai registri anagrafici. Ove il ricorrente avesse nelle more cambiato indirizzo, sarebbe stato suo onere comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo, ai fini dell'aggiornamento dell'iscrizione all'AIRE.
Ai sensi dell'art. 60, commi e) ed e-bis), del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, il procedimento di notificazione avviene infatti mediante: i) tentativo di consegna mediante raccomandata estera presso l'indirizzo di residenza presente nell'anagrafe A.I.R.E.; ii) in caso di tentativo infruttuoso, deposito presso il Comune di ultima residenza in Italia del destinatario.
Giova richiamare in tema, fra le tante, Cass. 4898/2023, la quale in motivazione afferma: “L'attuale assetto normativo relativo alle notificazioni a soggetti residenti all'estero risulta delineato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 366 del 2007 e dagli interventi normativi che sono seguiti. La Consulta ha affermato che la notificazione deve "garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa" e ha quindi dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano". Il legislatore è poi intervenuto con il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1, lett. a), (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73) inserendo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, i commi 4 e 5, nei quali viene tutt'ora previsto che, in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e-bis), purchè, al momento di effettuazione della notificazione, siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza".
Negli stessi termini, più di recente, Cass. 22838/2025 ha ribadito (enfasi aggiunta): “Ora, come più volte chiarito da questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 13753/2023), la prima parte del quarto comma è chiara nel precisare che la notifica al cittadino residente all'estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l'indirizzo estero che risulti dall'A.I.R.E. In mancanza, l'indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma.
Solamente in caso di esito negativo della notifica ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta".
10. Logico corollario di quanto sopra è che, poichè le predette notifiche sono valide e poichè il contribuente non ha impugnato nei termini alcuna delle precedenti intimazioni, tutte le pretese tributarie ivi portate sono cristallizzate, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata (cfr., ex multis, Cass. 6436/2025; Cass. 13329/2025; Cass. 22108/2024; Cass. 10736/2024), e quindi il ricorso avverso l'odierna intimazione, per far valere vizi di notifica degli atti precedenti o l'intervenuta prescrizione, è inammissibile.
Si richiama in tal senso, fra le tante, la recentissima Cass. 35019/2025 la quale, in fattispecie analoga alla presente, ha ribadito il proprio consolidato orientamento (enfasi aggiunta): "1.4 Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
1.5. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento. 1.6. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit.,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» (Cass. 11/03/2025, n. 6436).
2. Nella specie, pacifica la rituale notificazione di due intimazioni di pagamento (nel 2014 e nel 2016), nonché la loro mancata impugnazione, la CGT-2 ha erroneamente rigettato l'eccezione dell'Ufficio sull'avvenuta cristallizzazione della pretesa tributaria".
11. Quanto sopra è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, ivi incluse le questioni relative all'asserita errata notifica di precedenti intimazioni nel 2015, quando il ricorrente era residente presso altro indirizzo estero (in Slovacchia), o di qualsiasi altro atto presupposto.
12. Per tutto quanto sopra osservato, il ricorso va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in base all'art. 15 d.lgs.
546/1992 e al DM 55/2024 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa, dell'attività svolta e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in €.5.000,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI ALBERTO, Presidente
LEANZA PIERO, EL
DE BORTOLI MASSIMO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 ILOR 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 RITENUTE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 RITENUTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 RITENUTE 2000 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05020259000269180000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 050 2025 90002691 80/000, notificata a mezzo posta il 23.5.2025, avente ad oggetto IRPEF, ritenute, addizionale regionale, IRAP, IVA, ILOR, contributo servizio sanitario nazionale, oltre ad altre pretese di natura non tributaria, chiedendone - per i motivi specificamente indicati in ricorso e nella successiva memoria illustrativa ed appresso illustrati - l'annullamento, con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte sulle pretese di natura non tributaria e l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 d.lgs. 546/1992 e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
3. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
4. All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di voler limitare l'impugnazione alle sole pretese rientranti nella giurisdizione del Giudice tributario, con esclusione quindi delle cartelle relative ad avvisi di addebito dell'INPS, in relazione alle quali v'è comunque difetto di giurisdizione di questa Corte.
6. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione sollevata dal ricorrente con l'ultima memoria illustrativa, relativa alla inutilizzabilità di tutti i documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate in quanto non accompagnati dall'attestazione di conformità agli originali cartacei.
6.1 L'eccezione si fonda sulla disposizione di cui all'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 220/2023, in vigore dal 4.1.2024, che nella formulazione risultante dall'art. 16 del d.lgs.
81/2025, in vigore dal 13.6.2025, così dispone: “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto di atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore”.
6.2 L'attuale comma 5-bis non ha modificato il comma 1 dell'art. 25-bis d.lgs. 546/1992, ai sensi del quale:
“Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Tale disposizione già prevedeva, per i soggetti ivi menzionati, la possibilità di attestare la conformità della copia di un atto o documento depositato all'originale cartaceo o alla sua copia conforme, secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, da qui in avanti CAD).
La Circolare n. 1/DF del 4.7.2019 del Dipartimento delle Finanze, Direzione Generale Giustizia Tributaria, ha chiarito - fra l'altro - che: a) la disciplina relativa alle copie digitali, applicabile anche al processo tributario telematico, è quella contenuta negli artt. 21, 22, 23 e 23-bis del CAD;
b) le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (quindi, tutti i documenti originariamente cartacei) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, comma 2, CAD);
c) in ogni caso le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, CAD); d) i difensori pubblici e privati al momento del deposito degli atti possono attestare la conformità delle copie degli atti digitali a quelli analogici detenuti in originale o in copia conforme, allegando a dette copie un'apposita dichiarazione secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005.
6.3 Recente giurisprudenza di merito ha osservato che sostenere in tale contesto normativo che il nuovo comma 5-bis cit. abbia inteso aggravare gli obblighi delle parti, stabilendo che qualora si intenda produrre in giudizio un qualsiasi atto o documento detenuto in forma cartacea se ne debba attestare la conformità, equivarrebbe a disconoscere le regole del CAD, intenzione che non traspare dagli atti della riforma del processo tributario avviata con la legge delega n. 111/2023 (cfr., ex multis, CGT 1° grado Salerno n. 6037/2025). E' stato altresì rilevato che, dal punto di vista sistematico, la disposizione in esame non è contenuta in un apposito articolo o comma, come sarebbe lecito attendersi da una disposizione che si assume modificare profondamente il regime di documentazione processuale delle prove, ma costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita ad escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio (cfr. CGT 1° grado Lecce n.
1773/2025).
6. Non si registrano, al momento in cui si scrive, pronunce della Suprema Corte sulla specifica questione e la giurisprudenza di merito è sul punto oscillante.
6.1 In considerazione di quanto sopra osservato e tenuto conto dei principi generali in materia, il Collegio ritiene tuttavia di aderire all'interpretazione espressa dalla giurisprudenza di merito secondo cui, alla luce delle disposizioni del CAD e della norma di cui all'art. 25-bis cit., le copie informatiche di documenti analogici prodotti da parte convenuta - ove non sia stata specificamente contestata la conformità delle copie agli originali - non necessitano della predetta attestazione di conformità (cfr., ex multis, CGT 1° grado n. 6037/2025 Salerno;
C.G.T. 1° grado Cuneo n. 341/2/24, C.G.T. 1° grado Ragusa n. 43/3/25, C.G.T. 1à° grado Latina
n. 424/2/25, C.G.T. 1° grado Messina n. 1770/9/25).
6.1 Si richiama e condivide, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato - ex multis - dalla CGT di 1° grado di Latina con la sentenza n. 424/2025: “In primo luogo deve respingersi l'eccezione di carattere formale relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità ex art. 25 comma 5-bis d.lgs. 546/92 degli atti depositati dall'Ufficio. La norma citata dalla ricorrente (che impone al giudice di non tenere conto dei documenti cartacei dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità all'originale) trova infatti applicazione solo quando vi è un espresso disconoscimento, così come è disposto dall'art. 22 comma 3 d.lgs. 82/05 (CAD) il quale recita testualmente
“le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Pertanto, indipendentemente da ogni altra considerazione (come ad esempio la non necessità dell'attestazione per gli atti nativi digitali), non essendovi stato alcun espresso (e motivato) disconoscimento non può che ribadirsi il rigetto dell'eccezione”.
Negli stessi termini si è espressa anche la recentissima sentenza della CGT di 2° grado della Calabria n.
2956/2025: "[...] Detta norma è certamente applicabile ratione temporis all'odierno giudizio atteso che il ricorso è stato notificato in data successiva all'1 settembre 2024 ex dlgs 2023/220; purtuttavia - a prescindere dalla poco felice locuzione introdotta con termine palesemente atecnico, secondo la quale il giudice non " tiene conto" dei documenti privi di attestazione di confomità - ad avviso del Collegio, e nei termini in cui è stata la questione oggi sollevata, detta disposizione deve essere affiancata quanto meno da un principio di prospettazione delle difformità esistenti tra l'originale e l'atto prodotto;
difformità che nel caso di specie in nessun modo - con l'eccezione dispiegata con la memoria illustrativa - parte ricorrente ha sollevato. In buona sostanza una lettura fondata sull'effettiva ratio della disposizione (che sanzioni, cioè, una inutilizzabilità tipizzata, volta alla concreta manifestazione di un effettivo principio di contestazione della parte avverso la quale la documentazione sia stata prodotta) non può giungere alla conclusione dell'inutlizzabilità tout court dei documenti privi di attestazione di conformità. Ed in tal senso pertanto l'eccezione difensiva deve essere disattesa".
6.2 Logico corollario di quanto sopra è che, in caso di produzione di documenti in copia di originali cartacei, gli stessi devono ritenersi utilizzabili ove non siano specificamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile (cfr., quanto ai principi generali in materia, Cass. 5477/2021: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 27633 del 30/10/2018; Cass. n. 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014)”).
6.2 Pertanto, posto che nel presente giudizio la parte ricorrente non ha contestato, nè con la prima difesa utile nè successivamente in sede di deposito di memorie illustrative, la conformità dei documenti depositati in copia dall'amministrazione rispetto all'originale (avendo solo contestato la mancanza della formale attestazione di conformità), l'eccezione va respinta.
7. Nel merito, si osserva quanto segue.
8. Il ricorrente - premesso di essere residente all'estero, iscritto all'AIRE a far data dal 2020 (e, in passato, in diversi periodi, anche a Gorizia e in Slovacchia) - deduce, in sintesi: a) la mancata notifica delle cartelle presupposte all'odiuerna intimazione nonchè delle intimazioni precedenti, assumendo di avere avuto notizia delle stesse solo con l'ultima intimazione del 2025 in questa sede impugnata;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti, stante il tempo trascorso dalla notifica delle cartelle fino all'odierna intimazione, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
8.1 L'Agenzia delle Entrate deduce l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso ed eccepisce, in via del tutto preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto in precedenza sono state notificate altre intimazioni di pagamento (in particolare, nel 2022 e nel 2024) e il ricorrente non le ha mai impugnate, con conseguente cristallizzazione della pretesa erariale e inammissibilità dell'odierno ricorso.
Richiama, in tema, il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui non possono farsi valere, impugnando l'ultima intimazione, vizi di notifica o intervenuta prescrizione, se vi sono intimazioni di pagamento precedentemente notificate e non impugnate dei termini.
9. Va quindi affrontata la questione della validità delle notifiche delle intimazioni precedenti.
9.1 Il sig. Ricorrente_1 afferma di non avere mai ricevuto le notifiche degli atti precedenti all'intimazione oggi impugnata e deduce l'invalidità e/o inesistenza delle stesse, effettuate dall'amministrazione quando egli era residente all'estero presso un indirizzo errato e con successivo deposito presso la Casa Comunale sul presupposto della irreperibilità del ricorrente.
9.2 L'eccezione è infondata.
9.2.1 Le intimazioni notificate nel 2022 e nel 2024 sono state correttamente inviate all'indirizzo del sig. Ricorrente_1 risultante dalla certificazione anagrafica (AIRE).
Il ricorrente deduce che l'indirizzo "Sempas n. civ., Sempas n. civ., Slovenia" è incompleto, in quanto non è stato indicato anche il Comune di Nova Gorica, di cui Sempas sarebbe solo una frazione.
9.2.2 Va tuttavia evidenziato che questo è esattamente l'indirizzo risultante dalla certificazione storica anagrafica versata in atti.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, è onere del contribuente comunicare il proprio indirizzo estero ai fini dell'iscrizione all'AIRE.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 470/1988, la comunicazione e l'aggiornamento dell'indirizzo estero è un onere posto a carico del cittadino residente all'estero, entro il termine perentorio di 90 giorni dal trasferimento della residenza. La variazione anagrafica viene trasmessa al Comune di ultima residenza in Italia, il quale provvede all'iscrizione presso l'anagrafe AIRE.
9.2.3 Orbene, nella fattispecie in esame, dalla certificazione anagrafica versata in atti (doc. 13 di parte resistente), nel periodo compreso fra il 22.6.2020 ed il 21.2.2025 l'indirizzo estero del sig. bressan era chiaramente “SEMPAS n. civ. SEMPAS n. civ. SLOVENIA”. In tale periodo di tempo sono state notificate le intimazioni di pagamento n. 05020219000025436/000 (nel
2022) e n. 05020249000109380/000 (nel 5.4.2024).
Dalla documentazione prodotta dalla resistente (doc. 8 e 9), utilizzabile in giudizio per quanto sopra precisato, risulta che le due raccomandate sono state correttamente notificate al predetto indirizzo. Segnatamente: la prima intimazione è stata notificata nel 2022 via posta all'indirizzo "Sempas n. civ., Sempas n. civ., Slovenia"
e nella relata di notifica è chiaramente selezionata, tra le diverse disponibili, la casella 'Unclaimed' (non ritirata); la seconda intimazione è stata notificata nel 2024 via posta al medesimo indirizzo e dalla relata risulta che il destinatario era “gone away” (andato via).
Ciò che in questa sede rileva è che in entrambi i casi non sono state barrate le caselle 'sconosciuto' o
'indirizzo insufficiente' e che dalla certificazione anagrafica storica in quella data il ricorrente era ufficialmente iscritto AIRE con residenza a "Sempas n. civ. Sempas n. civ. Slovenia", ossia l'indirizzo utilizzato per le notificazioni.
L'amministrazione, successivamente, ha proceduto al deposito presso la casa comunale dell'ultimo indirizzo del contribuente in Italia, a Gorizia.
In entrambi i casi, pertanto, l'amministrazione ha correttamente effettuato le notifiche sulla scorta di un indirizzo risultante dai registri anagrafici. Ove il ricorrente avesse nelle more cambiato indirizzo, sarebbe stato suo onere comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo, ai fini dell'aggiornamento dell'iscrizione all'AIRE.
Ai sensi dell'art. 60, commi e) ed e-bis), del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, il procedimento di notificazione avviene infatti mediante: i) tentativo di consegna mediante raccomandata estera presso l'indirizzo di residenza presente nell'anagrafe A.I.R.E.; ii) in caso di tentativo infruttuoso, deposito presso il Comune di ultima residenza in Italia del destinatario.
Giova richiamare in tema, fra le tante, Cass. 4898/2023, la quale in motivazione afferma: “L'attuale assetto normativo relativo alle notificazioni a soggetti residenti all'estero risulta delineato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 366 del 2007 e dagli interventi normativi che sono seguiti. La Consulta ha affermato che la notificazione deve "garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa" e ha quindi dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile all'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applicano". Il legislatore è poi intervenuto con il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1, lett. a), (convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73) inserendo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, i commi 4 e 5, nei quali viene tutt'ora previsto che, in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e-bis), purchè, al momento di effettuazione della notificazione, siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza".
Negli stessi termini, più di recente, Cass. 22838/2025 ha ribadito (enfasi aggiunta): “Ora, come più volte chiarito da questa Corte (tra le più recenti, Cass. n. 13753/2023), la prima parte del quarto comma è chiara nel precisare che la notifica al cittadino residente all'estero deve essere effettuata, in primo luogo, presso l'indirizzo estero che risulti dall'A.I.R.E. In mancanza, l'indirizzo estero rilevante diventa quello già indicato dal contribuente nelle svariate ipotesi di domande e/o variazioni anagrafiche precisate al terzo comma.
Solamente in caso di esito negativo della notifica ai suddetti indirizzi, quindi, diviene applicabile la modalità prevista per la notificazione in caso di irreperibilità assoluta".
10. Logico corollario di quanto sopra è che, poichè le predette notifiche sono valide e poichè il contribuente non ha impugnato nei termini alcuna delle precedenti intimazioni, tutte le pretese tributarie ivi portate sono cristallizzate, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata (cfr., ex multis, Cass. 6436/2025; Cass. 13329/2025; Cass. 22108/2024; Cass. 10736/2024), e quindi il ricorso avverso l'odierna intimazione, per far valere vizi di notifica degli atti precedenti o l'intervenuta prescrizione, è inammissibile.
Si richiama in tal senso, fra le tante, la recentissima Cass. 35019/2025 la quale, in fattispecie analoga alla presente, ha ribadito il proprio consolidato orientamento (enfasi aggiunta): "1.4 Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108/2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
1.5. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento. 1.6. È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit.,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione» (Cass. 11/03/2025, n. 6436).
2. Nella specie, pacifica la rituale notificazione di due intimazioni di pagamento (nel 2014 e nel 2016), nonché la loro mancata impugnazione, la CGT-2 ha erroneamente rigettato l'eccezione dell'Ufficio sull'avvenuta cristallizzazione della pretesa tributaria".
11. Quanto sopra è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, ivi incluse le questioni relative all'asserita errata notifica di precedenti intimazioni nel 2015, quando il ricorrente era residente presso altro indirizzo estero (in Slovacchia), o di qualsiasi altro atto presupposto.
12. Per tutto quanto sopra osservato, il ricorso va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in base all'art. 15 d.lgs.
546/1992 e al DM 55/2024 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa, dell'attività svolta e del grado di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in €.5.000,00.