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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 939/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7094/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 29520259013170560000 TARSU/TIA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00332394 02 000 TARES 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00358464 15 000 TARES 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00358464 15 000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.10.2025 all'Agente della SI ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 29520259013170560000, notificato in data 30.09.2025, emesso per euro 524,31 in relazione delle seguenti cartelle:
1. cartella di pagamento n. 29520230033239402000, indicata come notificata in data 14.04.2025, tempestivamente impugnata ed in attesa di definizione (R.G. n. 4503/2025), avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, con la quale si pretende il pagamento di Euro 129,88;
2. cartella di pagamento n. 29520240035846415000, indicata come notificata in data 07.02.2025, tempestivamente impugnata ed in attesa di definizione (R.G. n. 1075/2025), avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009 e 2012, con la quale si pretende il pagamento di Euro 387,88.
Il ricorso è stato proposto per eccepire la prescrizione/decadenza della pretesa.
Con condanna alle spese e ai danni ex art. 96 cpc. In data 22.01.2026 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
In data 01.02.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso, argomentando anche dall'intervenuto annullamento della cartella 29520240035846415000 con sentenza n. 58/2026 del
07.01.2026.
Non si è costituita l'ATO.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero, deve prendersi atto del fatto che la cartella n. 29520240035846415000 è stata fatta oggetto di annullamento, onde è venuto meno il presupposto del sollecito di pagamento per la parte relativa.
La perdurante validità della cartella n. 29520230033239402000, per la quale non consta allo stato alcun annullamento, rende invece legittimo il sollecito di pagamento per la parte relativa. Ed invero, la prescrizione/ decadenza della pretesa, vizi afferenti l'atto presupposto regolarmente notificato (la cartella), possono certamente costituire oggetto del giudizio incardinato sull'atto presupposto medesimo, ma sono preclusi nella presente sede, ove sono da valutare (solo) vizi propri dell'atto impugnato, non dedotti ed ex se non sussistenti. D'altro canto, ove, per qualsivoglia ragione, il giudizio di impugnazione della cartella dovesse concludersi con inammissibilità/rigetto del ricorso, il sollecito di pagamento verrebbe a spiegare un valido effetto intimatorio ed interruttivo della prescrizione, onde non può essere, allo stato, caducato in ragione della mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso la cartella.
Spese compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa alla cartella n.
29520240035846415000.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7094/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. 29520259013170560000 TARSU/TIA
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00332394 02 000 TARES 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00358464 15 000 TARES 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00358464 15 000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.10.2025 all'Agente della SI ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato in pari data, Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 29520259013170560000, notificato in data 30.09.2025, emesso per euro 524,31 in relazione delle seguenti cartelle:
1. cartella di pagamento n. 29520230033239402000, indicata come notificata in data 14.04.2025, tempestivamente impugnata ed in attesa di definizione (R.G. n. 4503/2025), avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, con la quale si pretende il pagamento di Euro 129,88;
2. cartella di pagamento n. 29520240035846415000, indicata come notificata in data 07.02.2025, tempestivamente impugnata ed in attesa di definizione (R.G. n. 1075/2025), avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009 e 2012, con la quale si pretende il pagamento di Euro 387,88.
Il ricorso è stato proposto per eccepire la prescrizione/decadenza della pretesa.
Con condanna alle spese e ai danni ex art. 96 cpc. In data 22.01.2026 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
In data 01.02.2026 parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso, argomentando anche dall'intervenuto annullamento della cartella 29520240035846415000 con sentenza n. 58/2026 del
07.01.2026.
Non si è costituita l'ATO.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero, deve prendersi atto del fatto che la cartella n. 29520240035846415000 è stata fatta oggetto di annullamento, onde è venuto meno il presupposto del sollecito di pagamento per la parte relativa.
La perdurante validità della cartella n. 29520230033239402000, per la quale non consta allo stato alcun annullamento, rende invece legittimo il sollecito di pagamento per la parte relativa. Ed invero, la prescrizione/ decadenza della pretesa, vizi afferenti l'atto presupposto regolarmente notificato (la cartella), possono certamente costituire oggetto del giudizio incardinato sull'atto presupposto medesimo, ma sono preclusi nella presente sede, ove sono da valutare (solo) vizi propri dell'atto impugnato, non dedotti ed ex se non sussistenti. D'altro canto, ove, per qualsivoglia ragione, il giudizio di impugnazione della cartella dovesse concludersi con inammissibilità/rigetto del ricorso, il sollecito di pagamento verrebbe a spiegare un valido effetto intimatorio ed interruttivo della prescrizione, onde non può essere, allo stato, caducato in ragione della mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso la cartella.
Spese compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte relativa alla cartella n.
29520240035846415000.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.