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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500002103000 ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 12.05.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalDifensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CA e dell'Agenzia delle Entrate-IS avverso la Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo n. 292 80 2025
000021 03 000, notificata in data 18/02/2025, per il pagamento della complessiva somma di € 4.475,53 con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 292 2011 00069755 01 000 di € 90,44, notificata in data 24/11/2011 – Ente impositore: Città Metropolitana di Catania, Polizia Provinciale – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2007
2) 292 2012 00111267 18 000 di € 179,66, notificata in data 26/09/2012 – Ente impositore: Comune di Gela,
Polizia Urbana – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2008
3) 292 2013 00032232 16 000 di € 359,04, notificata in data 14/07/2013 – Ente impositore: Regione Calabria –
Causale: Tassa automobilistica anno 2007
4) 292 2014 00096625 36 000 di € 335,70, notificata in data 04/12/2014 – Ente impositore: Regione Calabria –
Causale: Tassa automobilistica anno 2009
5) 292 2018 00063322 52 000 di € 880,71, notificata in data 27/11/2018 – Ente impositore: Comune di Gela –
Causale: Tassa automobilistica anno 2015
6) 292 2020 00044943 53 000 di € 376,75, notificata in data 03/11/2022 – Ente impositore: Regione Siciliana
- Causale: Tassa automobilistica anno 2017
7) 292 2021 00133174 10 000 di € 324,32, notificata in data 09/01/2023 – Ente impositore: Comune di Gela –
Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2017
8) 292 2022 00090426 25 000 di € 160,71, notificata in data 26/09/2022 – Ente impositore: Comune di Gela,
Polizia Urbana – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2018
9) 292 2023 00043026 38 000 di € 161,64, notificata in data 21/08/2023 – Ente impositore: Comune di
Gela – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2019
10)292 2023 00076893 53 000 di € 348,12, notificata in data 18/08/2023 – Ente impositore: Regione
Siciliana – Causale: Tassa automobilistica 2020
11)292 2023 00110079 38 000 di € 446,18, notificata in data 31/01/2024 – Ente impositore: Prefettura di
Enna – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2022
12)292 2023 00129312 20 000 di € 750,28, notificata in data 22/02/2024 – Ente impositore: Prefettura di
Enna – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2022.
Il ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per:
-Inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento per non essere mai state notificate al ricorrente;
-per omessa notifica degli atti presupposti su cui si fonda la comunicazione stessa;
-intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 in relazione agli avvisi di accertamento, quali atti presupposti;
-intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 in relazione agli avvisi di accertamento, quali atti presupposti;
-violazione del diritto di difesa del contribuente - riserva di proporre motivi aggiunti ex art. 24, D. Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate- Ufficio di CA, con proprie controdeduzioni, chiede di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese per averlo convenuto in giudizio.
L'ADER, costituita in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce la disintegrità del contraddittorio per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. n. 546/92 per mancata notifica del ricorso alla Regione Calabria Settore
Tributi U.O. Tasse Automobilistiche ed alla Regione Sicilia – Assessorato Economia Dipartimento Finanze
e crediti Servizio Tasse Auto.
Chiede, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 co. 3° e del co. 1° dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, avverso le cartelle n. 2922013000322321600 e n.
29220140009662536000 per mancata impugnazione degli atti conseguenziali, notificati prima della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso, poiché tutte le cartelle ed i successivi atti interruttivi della prescrizione sono stati legittimamente notificati.
Successivamente all'Udienza del 21.10.2025, il Giudice monocratico, onera parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana entro 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo dell'ordinanza, e fissa per la trattazione del merito, l'Udienza del 10.02.2026.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, ritenuto che parte ricorrente, come da Ordinanza n.456/2025, alla quale spettava di integrare il contraddittorio, non vi abbia provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, dichiara estinto il giudizio per inattività della parte, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 546/92.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara l'estinzione del procedimento per inattività delle parti, ai sensi del 1° comma art.45 del D.Lgs 546/92
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PULLERONE RITA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29280202500002103000 ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 12.05.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalDifensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CA e dell'Agenzia delle Entrate-IS avverso la Comunicazione Preventiva di fermo amministrativo n. 292 80 2025
000021 03 000, notificata in data 18/02/2025, per il pagamento della complessiva somma di € 4.475,53 con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 292 2011 00069755 01 000 di € 90,44, notificata in data 24/11/2011 – Ente impositore: Città Metropolitana di Catania, Polizia Provinciale – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2007
2) 292 2012 00111267 18 000 di € 179,66, notificata in data 26/09/2012 – Ente impositore: Comune di Gela,
Polizia Urbana – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2008
3) 292 2013 00032232 16 000 di € 359,04, notificata in data 14/07/2013 – Ente impositore: Regione Calabria –
Causale: Tassa automobilistica anno 2007
4) 292 2014 00096625 36 000 di € 335,70, notificata in data 04/12/2014 – Ente impositore: Regione Calabria –
Causale: Tassa automobilistica anno 2009
5) 292 2018 00063322 52 000 di € 880,71, notificata in data 27/11/2018 – Ente impositore: Comune di Gela –
Causale: Tassa automobilistica anno 2015
6) 292 2020 00044943 53 000 di € 376,75, notificata in data 03/11/2022 – Ente impositore: Regione Siciliana
- Causale: Tassa automobilistica anno 2017
7) 292 2021 00133174 10 000 di € 324,32, notificata in data 09/01/2023 – Ente impositore: Comune di Gela –
Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2017
8) 292 2022 00090426 25 000 di € 160,71, notificata in data 26/09/2022 – Ente impositore: Comune di Gela,
Polizia Urbana – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2018
9) 292 2023 00043026 38 000 di € 161,64, notificata in data 21/08/2023 – Ente impositore: Comune di
Gela – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2019
10)292 2023 00076893 53 000 di € 348,12, notificata in data 18/08/2023 – Ente impositore: Regione
Siciliana – Causale: Tassa automobilistica 2020
11)292 2023 00110079 38 000 di € 446,18, notificata in data 31/01/2024 – Ente impositore: Prefettura di
Enna – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2022
12)292 2023 00129312 20 000 di € 750,28, notificata in data 22/02/2024 – Ente impositore: Prefettura di
Enna – Causale: Contravvenzione codice della strada anno 2022.
Il ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per:
-Inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento per non essere mai state notificate al ricorrente;
-per omessa notifica degli atti presupposti su cui si fonda la comunicazione stessa;
-intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 in relazione agli avvisi di accertamento, quali atti presupposti;
-intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 in relazione agli avvisi di accertamento, quali atti presupposti;
-violazione del diritto di difesa del contribuente - riserva di proporre motivi aggiunti ex art. 24, D. Lgs. 546/92.
L'Agenzia delle Entrate- Ufficio di CA, con proprie controdeduzioni, chiede di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese per averlo convenuto in giudizio.
L'ADER, costituita in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce la disintegrità del contraddittorio per violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. n. 546/92 per mancata notifica del ricorso alla Regione Calabria Settore
Tributi U.O. Tasse Automobilistiche ed alla Regione Sicilia – Assessorato Economia Dipartimento Finanze
e crediti Servizio Tasse Auto.
Chiede, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 co. 3° e del co. 1° dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, avverso le cartelle n. 2922013000322321600 e n.
29220140009662536000 per mancata impugnazione degli atti conseguenziali, notificati prima della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso, poiché tutte le cartelle ed i successivi atti interruttivi della prescrizione sono stati legittimamente notificati.
Successivamente all'Udienza del 21.10.2025, il Giudice monocratico, onera parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana entro 30 giorni dalla comunicazione del dispositivo dell'ordinanza, e fissa per la trattazione del merito, l'Udienza del 10.02.2026.
All'odierna Udienza il Giudice monocratico pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, ritenuto che parte ricorrente, come da Ordinanza n.456/2025, alla quale spettava di integrare il contraddittorio, non vi abbia provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, dichiara estinto il giudizio per inattività della parte, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs 546/92.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara l'estinzione del procedimento per inattività delle parti, ai sensi del 1° comma art.45 del D.Lgs 546/92
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate