Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 7 febbraio 2013, n. 14
Articolo 3
- Legge 7 febbraio 2013, n. 14
Articolo 4 della Legge 7 febbraio 2013, n. 14
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19 febbraio 2013
19 febbraio 2013
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