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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7999 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4685/2024
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], res.te in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Detta Scippa n.1 – int. 10, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Orlando Santaniello, C.F. nonché Avv. Rosa Casertano, C.F._2 CF , presso i quali elett.te domicilia in Nola (NA) alla Via C.F._3 Polveriera n. 59; Ricorrente CONTRO
C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura generale alle liti a C.F._4 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 - ed Persona_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_1 t Email_1
Convenuto E
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_2 Grezar n.14, cod. fisc. , Ente pubblico economico istituito ai sensi P.IVA_3 dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo sciolte a decorrere dal 1° CP_3 luglio 2017, in persona del procuratore , in qualità di Responsabile Atti Controparte_4 Introduttivi del Giudizio , in virtù di procura speciale per atto notarile rep. nr Pt_2 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Simona Barletta, CF presso C.F._5 la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Andrea da Salerno 13; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a avviso di addebito
1 1 Con ricorso depositato il 26.2.24, la parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 37120230013304873000 notificato il 23.1.24 per un importo complessivo di euro 3.025,40, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti dal
02/2022 al 12/2022. CP_ L' eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, mentre l' eccepiva il CP_5 difetto di legittimazione passiva. Previa rinuncia attorea alla domanda formulata contro la all'esito del termine CP_6 concesso alle parti ex art 127 ter cpc il Giudice decideva la lite.
2 E' noto che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022; 25781/2023): in accoglimento dell'eccezione di va dunque dichiarato il difetto di legittimazione CP_5 passiva di tale convenuto.
3 CP_ Quanto alla domanda contro l' va rammentato che, ai sensi dell'art 29 della L. 3 giugno 1975 n. 160: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha CP_1 chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, dell'attività sociale ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Va poi precisato che per quanto riguarda l'abitualità della prestazione:
- il lavoro del socio può consistere tanto in una attività di organizzazione e direzione dell'impresa, quanto in una attività esecutiva. Anche la Cassazione (sentenza 5360/2012), ai CP_ fini dell'obbligo verso l' ha sottolineato che l'amministratore deve iscriversi in qualità di socio quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non è soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. Inoltre, il fatto che non ci siano dipendenti o collaboratori è una circostanza da valutare: la sentenza 11685/2012 della Cassazione ha affermato, infatti, che la partecipazione del socio che aveva fatto domanda di iscrizione alla gestione previdenziale è provata per il solo fatto che c'era un solo altro socio e nessun dipendente o collaboratore;
- il carattere abituale non si identifica, poi, con la durata più o meno lunga della prestazione, anche se la durata resta un indizio rilevante: invero, può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni. La sentenza 13580/2013 della Cassazione ha affermato che è necessario, ai fini della sottoposizione agli obblighi previdenziali, che l'attività svolta nell'azienda familiare sia continua e non occasionale ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno e sia mirata all'accrescimento della produttività e degli utili dell'impresa stessa;
- l'abitualità può essere implicita nel fatto che il socio, essendo un imprenditore, debba avvalersi di una attività abituale, sistematica e continua anche per il compimento di un solo affare (risoluzione 126/2011 dell'agenzia delle Entrate). Il concetto di "prevalenza" della partecipazione al lavoro aziendale - cui la legge subordina l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attivita' commerciali - va determinato, inoltre, non gia' in funzione della quantita' del lavoro svolto, ma della qualita' dell'attivita'. 4 Ebbene, dalla documentazione allegata (cfr. visura) risulta che il ricorrente è SOCIO al 30% ed AMMINISTRATORE UNICO della “Vertex Financial S.R.L.”, avente c.f.
ed iscritta al registro ditte con numero REA NA-1066196. P.IVA_4 La società poi non si avvale di personale dipendente. L'iscrizione si è, dunque, correttamente fondata su questi elementi: la qualifica di socio, l'assenza di dipendenti e la non iscrizione alla gestione commercianti degli altri soci. Deve quindi ritenersi che la parte opponente, nel periodo in accertamento, si è occupata CP_ direttamente e personalmente dell'attività commerciale, avendo l' esaminato gli indici idonei a confermare lo svolgimento di attività diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale con carattere di abitualità e prevalenza. Le deduzioni attoree non sono, poi, idonee a sminuire tali presunzioni in quanto relative ad CP_ una diversa azienda, Semor srl, per cui l' non ha formulato alcuna contestazione in tale giudizio. 5 L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_5 CP_
- rigetta l'opposizione contro l'
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun convenuto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 04.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4685/2024
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], res.te in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Detta Scippa n.1 – int. 10, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Orlando Santaniello, C.F. nonché Avv. Rosa Casertano, C.F._2 CF , presso i quali elett.te domicilia in Nola (NA) alla Via C.F._3 Polveriera n. 59; Ricorrente CONTRO
C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura generale alle liti a C.F._4 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 - ed Persona_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_1 t Email_1
Convenuto E
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_2 Grezar n.14, cod. fisc. , Ente pubblico economico istituito ai sensi P.IVA_3 dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo sciolte a decorrere dal 1° CP_3 luglio 2017, in persona del procuratore , in qualità di Responsabile Atti Controparte_4 Introduttivi del Giudizio , in virtù di procura speciale per atto notarile rep. nr Pt_2 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Simona Barletta, CF presso C.F._5 la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Andrea da Salerno 13; Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a avviso di addebito
1 1 Con ricorso depositato il 26.2.24, la parte ricorrente proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 37120230013304873000 notificato il 23.1.24 per un importo complessivo di euro 3.025,40, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti dal
02/2022 al 12/2022. CP_ L' eccepiva la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, mentre l' eccepiva il CP_5 difetto di legittimazione passiva. Previa rinuncia attorea alla domanda formulata contro la all'esito del termine CP_6 concesso alle parti ex art 127 ter cpc il Giudice decideva la lite.
2 E' noto che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022; 25781/2023): in accoglimento dell'eccezione di va dunque dichiarato il difetto di legittimazione CP_5 passiva di tale convenuto.
3 CP_ Quanto alla domanda contro l' va rammentato che, ai sensi dell'art 29 della L. 3 giugno 1975 n. 160: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha CP_1 chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, dell'attività sociale ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Va poi precisato che per quanto riguarda l'abitualità della prestazione:
- il lavoro del socio può consistere tanto in una attività di organizzazione e direzione dell'impresa, quanto in una attività esecutiva. Anche la Cassazione (sentenza 5360/2012), ai CP_ fini dell'obbligo verso l' ha sottolineato che l'amministratore deve iscriversi in qualità di socio quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non è soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. Inoltre, il fatto che non ci siano dipendenti o collaboratori è una circostanza da valutare: la sentenza 11685/2012 della Cassazione ha affermato, infatti, che la partecipazione del socio che aveva fatto domanda di iscrizione alla gestione previdenziale è provata per il solo fatto che c'era un solo altro socio e nessun dipendente o collaboratore;
- il carattere abituale non si identifica, poi, con la durata più o meno lunga della prestazione, anche se la durata resta un indizio rilevante: invero, può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni. La sentenza 13580/2013 della Cassazione ha affermato che è necessario, ai fini della sottoposizione agli obblighi previdenziali, che l'attività svolta nell'azienda familiare sia continua e non occasionale ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno e sia mirata all'accrescimento della produttività e degli utili dell'impresa stessa;
- l'abitualità può essere implicita nel fatto che il socio, essendo un imprenditore, debba avvalersi di una attività abituale, sistematica e continua anche per il compimento di un solo affare (risoluzione 126/2011 dell'agenzia delle Entrate). Il concetto di "prevalenza" della partecipazione al lavoro aziendale - cui la legge subordina l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attivita' commerciali - va determinato, inoltre, non gia' in funzione della quantita' del lavoro svolto, ma della qualita' dell'attivita'. 4 Ebbene, dalla documentazione allegata (cfr. visura) risulta che il ricorrente è SOCIO al 30% ed AMMINISTRATORE UNICO della “Vertex Financial S.R.L.”, avente c.f.
ed iscritta al registro ditte con numero REA NA-1066196. P.IVA_4 La società poi non si avvale di personale dipendente. L'iscrizione si è, dunque, correttamente fondata su questi elementi: la qualifica di socio, l'assenza di dipendenti e la non iscrizione alla gestione commercianti degli altri soci. Deve quindi ritenersi che la parte opponente, nel periodo in accertamento, si è occupata CP_ direttamente e personalmente dell'attività commerciale, avendo l' esaminato gli indici idonei a confermare lo svolgimento di attività diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale con carattere di abitualità e prevalenza. Le deduzioni attoree non sono, poi, idonee a sminuire tali presunzioni in quanto relative ad CP_ una diversa azienda, Semor srl, per cui l' non ha formulato alcuna contestazione in tale giudizio. 5 L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_5 CP_
- rigetta l'opposizione contro l'
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun convenuto, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 04.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante