Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Il terzo rimasto estraneo al procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo può proporre esclusivamente incidente di esecuzione avverso la decisione conclusiva dello stesso, per far valere, in ogni tempo, il proprio diritto alla restituzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2008, n. 26329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26329 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1764
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 011689/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UR, IL 12/01/1969;
in procedimento relativo ad istanza di dissequestro proposta da:
2) OT FR, N. IL 07/10/1961;
3) OT AR, N. IL 23/03/1933;
4) OT LU, N. IL 28/05/1963;
5) OT LO, N. IL 20/01/1966;
avverso ORDINANZA del 10/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO V., per annullamento con rinvio;
sentiti i difensori avv.ti Di Pardo e Ruta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe, pronunciando in sede di rinvio, dopo annullamento di precedente ordinanza da parte di questa Corte, sull'appello proposto dai difensori di PO RE, PO AR, PO GI e PO FI avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo delle azioni costituenti il capitale sociale della "PO s.p.a." e della società "F.lli PO e figli" nonché delle quote relative alla società "PO Carburanti s.r.l." e dei libri sociali delle predette società disposto dal G.i.p. con decreto del 30.1.2007, ha limitato il sequestro alle azioni e quote societarie di PO LA, ordinando il dissequestro delle azioni e delle quote appartenenti agli altri soci.
Il tribunale ha premesso che la misura cautelare era stata disposta su richiesta del P.M. nel corso di indagini svolte a carico degli appellanti per i reati di truffa e falso in danno di PO LA, figlia di AR e sorella di RE, GI e PO FI.
Le indagini erano state originate dalla querela proposta da PO LA, che aveva, in data 12.2.1987, rilasciato al padre procura speciale ad amministrare le quote sociali di sua pertinenza (procura revocata il 18.3.2005)e che, apprestandosi a chiedere il rendiconto della gestione, aveva rilevato il tentativo dei familiari di estrometterla dalle società in questione mediante la stipula, in data 14.2.2005, di tre atti pubblici mediante i quali PO AR aveva venduto a vile prezzo ai figli RE e GI la metà delle quote appartenenti a PO LA, cui non veniva neppure corrisposto il prezzo di vendita.
Adite le vie civili, PO LA otteneva in data 3.5.2005 il sequestro giudiziario dei beni, che non veniva annotato nel libro dei soci, ma con 3 contestuali atti pubblici gli indagati trasformavano in società per azioni le società "F.lli PO e figli" e la "PO Carburanti s.r.l." ed in una s.r.l. la s.n.c. "PO Costruzioni", sempre al fine di estromettere o ridimensionare il ruolo di PO LA nelle società in questione. Il sequestro preventivo in sede penale veniva adottato dal G.i.p. per l'elusione, mediante le predette attività, dei provvedimenti del giudice civile relativi all'esecuzione del sequestro giudiziario. I giudici di rinvio ravvisavano nella condotta degli indagati gli estremi della truffa, attuata mediante i menzionati atti di vendita di parte delle quote ed azioni di spettanza di PO LA e di trasformazione degli assetti societari, nonché del reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e di falso ideologico per induzione in errore del notaio rogante, cui venivano rappresentate come avvenute delibere assembleari inesistenti.
Il tribunale riteneva, altresì, sussistenti le necessarie esigenze cautelari per la progressione delle condotte criminose degli indagati ma limitava il vincolo reale alle azioni e quote societarie di pertinenza di PO LA, "riferite al nuovo assetto societario e finanziario delle società in questione, al fine di scongiurare danni ai diritti della PO, in relazione al ritenuto fraudolento aumento del capitale sociale operato dagli indagati". Il difensore di PO LA ha proposto ricorso, evidenziando preliminarmente la legittimazione di costei a ricorrere quale titolare dei beni sequestrati, avente diritto alla loro restituzione e persona offesa dai reati ipotizzati, e svolgendo le seguenti censure:
- violazione della legge processuale per omesso avviso della fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dell'appello in sede di rinvio, spettantele quale destinataria del provvedimento di sequestro, persona offesa e controinteressata;
- violazione dell'art. 321 c.p.p., non derivando dal provvedimento impugnato alcuna tutela della persona offesa ma, all'opposto, una lesione dei suoi interessi, realizzatasi con il dissequestro e la restituzione delle quote ed azioni sociali di pertinenza degli indagati, messi così in condizioni di perseverare nella loro condotta fraudolenta, e mantenimento del vincolo unicamente su quelle della ricorrente, non qualificabili - peraltro - come cose pertinenti al reato, a differenza di quanto, invece, predicabile per quelle appartenenti alle controparti appellanti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto che non fu parte nel procedimento e che, in particolare, non partecipò alla fase di gravame, in cui fu pronunciato il provvedimento oggetto di impugnazione.
Pur rappresentando la ricorrente istanze meritevoli di considerazione, anche alla luce della recente sentenza delle sezioni unite in data 29.5.2008, Ivanov, secondo cui la persona cui spetti un diritto alla restituzione delle cose sequestrate ha titolo a partecipare all'udienza camerale conseguente alla richiesta di riesame pur se esclusivamente da altri presentata (principio estensibile per analogia all'ipotesi, come quella in esame, di procedimento introdotto da richiesta di restituzione dei beni sequestrati, nella specie, peraltro, snodatosi secondo cadenze diverse da quelle di cui all'art. 263 c.p.p., comma 5, ma non più emendabili in questa sede, atteso che la sentenza di annullamento con rinvio ha reso intangibile la competenza del Tribunale di Campobasso a pronunciare sul gravame avverso il provvedimento del G.i.p.), il rimedio correttamente proponibile dal terzo rimasto estraneo al predetto procedimento andava individuato nell'incidente di esecuzione nei confronti della decisione di appello;
ne' può qui procedersi, ex art. 568 c.p.p., comma 5, a riqualificazione del ricorso come incidente di esecuzione (che l'interessata resta, peraltro, libera di proporre in ogni tempo), non avendo quest'ultimo natura di mezzo di impugnazione.
Le peculiarità del caso consentono di soprassedere dalla condanna della ricorrente alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente PO LA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008