Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale - sulla base di un falso documento costituito, nella specie, da una falsa procura a vendere - adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all'agente, atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.
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Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 27/04/2021), n.785 Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Reato: 640 c.p. Esito: Condanna (anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione (Artt. 544 e segg. c.p.p.) Il Giudice del Tribunale di Nola Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Alla pubblica udienza del 14.04.2021 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...); difeso di fiducia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 21868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21868 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 18/04/2002
Dott. GIUSEPPE COSENTINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALESSANDRO CONZATTI - Consigliere - N. 414
Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FILIBERTO PAGANO - rel. Consigliere - N. 26187/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di IO CI nato il [...] in [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 2.2.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Oscar Cedrangolo il quale ha concluso per l'annullamento per prescrizione;
udito il difensore avv. Massimo Boscolo del foro di Padova;
OSSERVA
Con sentenza del 23.9.99 il Tribunale di Padova assolse ex art. 530 cpv. c.p.p. IO CI dalle imputazioni di cui agli artt. 640,
61 n. 7 c.p. e 485 c.p. contestategli per avere in Padova il 3.4.91 formato una falsa scrittura privata con la quale KA OI autorizzava la moglie NI IA a concludere un contratto di vendita di un appartamento, documento prodotto in giudizio il 19.5.94 ingenerando nei giudici il convincimento che la NI avesse avuto rituale procura a vendere, ottenendo così l'ingiusto profitto del trasferimento giudiziale dell'immobile in proprio favore. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 2.2.01 decidendo sull'appello del P.M., dichiarò l'improcedibilità dell'azione penale per prescrizione in ordine al delitto di falso e condannò il IO per la truffa aggravata con generiche equivalenti alla pena di mesi 6 di reclusione e lire 200.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale. La NI, in giudizio separato, patteggiò la pena.
Ricorre per Cassazione il difensore del prevenuto deducendo violazione di legge in relazione alla configurabilità nella fattispecie del delitto di truffa in quanto l'azione addebitata non ebbe incidenza sulla libertà di consenso nel negozio patrimoniale e ciò perché il giudice civile tratto in inganno, esercitando il potere giurisdizionale di carattere pubblicistico è privo di libertà di determinazione al trasferimento del diritto reale richiesto con artifici.
Con un secondo motivo chiede la cassazione dell'ordinanza con cui la Corte territoriale aveva ammesso la testimonianza del maresciallo LP che svolse indagini dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p.. Deduce inoltre difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità fondata su accertamenti parziali sui conti correnti nella disponibilità del ricorrente e della NI, dati che non consentivano di ritenere la consapevolezza di esso IO in ordine alla contraffazione posta in essere dalla NI.
Con motivi aggiunti insiste sulla irrilevanza penale della cosiddetta truffa processuale ed eccepisce il termine di prescrizione, essendo stata esclusa dal giudice di primo grado l'aggravante di cui all'art.640 cpv. n. 1 c.p.. Il ricorso è fondato non sussistendo nella fattispecie l'ipotesi di reato contestata.
È ben vero che la struttura del delitto di truffa non esige identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore quando gli effetti del raggiro si riversino sul patrimonio del danneggiato. È altrettanto vero che il giudice ingannato ha il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della controparte (sono questi gli argomenti che hanno indotto alla configurabilità del delitto in simile fattispecie la minoritaria decisione di questa sezione 29.1.99 n. 6335, Cc. 29.10.98, rv 212266). L'atto di disposizione patrimoniale emesso dal giudice in forza dei poteri conferitigli dalla legge non è però un libero atto di gestione di interessi altrui, non è espressione di libertà negoziale, bensì è esplicazione del potere giurisdizionale di natura pubblicistica la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti. Non vi è truffa perché viene a mancare l'atto di disposizione patrimoniale da parte di chi viene ingannato (Cass. 6^ 6.2.97 n. 1074, ud. 6.11.96, rv. 206783; Cass. 5^ 20.7.96 n. 7346, ud. 6.6.96, rv. 206291). L'accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso preclude la disamina delle altre doglianze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002