Art. 42. Comunicazioni al giudice penale
Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.
Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.