Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 248/2025 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel. Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 248/2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Controparte_1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI VIOLA ( Codice Fiscale_2
e
C.F. 3 ) con il CP 2 nato a [...] il [...] (C.F. patrocinio dell'Avv. GRIMALDI GIANLUCA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Controparte_1 e CP 2-visto il ricorso depositato il 11/02/2025 con il quale hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 21.07.2012, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 1.11.2010 e
17.07.2016, i figli Per 1 e Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.05.2025 e 8.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto
3. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini (RN) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 21/07/2012 e trascritto nei registri del
Comune di Rimini al n. 85 parte 2 serie A - anno 2012;
4. dare atto che la casa familiare sita in Rimini (RN) alla Via Ticino n.5 verrà assegnata al Signor
CP 2 e in detto indirizzo i minori continueranno a mantenere la propria residenza anagrafica;
5. dare atto che la Sig.ra Controparte_1 a decorrere dal 01/01/2025, in accordo con il marito, ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in altra posta sempre in Rimini (RN) ma alla Via Auriga
n.16;
6. dare atto che i figli minori Per 1 e Per_2 vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso) con collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare sita in Rimini (RN) alla Via Ticino n.5;
7. dare atto che il padre e la madre si impegnano ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore in osservanza al principio della bi-genitorialità, nonché si impegnano a non denigrare, sminuire o rappresentare in negativo agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore, a non coinvolgere i figli in eventuali tensioni tra gli stessi genitori nonché ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i figli non siano disorientati da stili educativi diversi o contraddittori, tendendo, ove possibile, a "coeducare”, ferme restando le libertà di ciascun genitore di instaurare con i figli un proprio e personale rapporto che non potrà essere sindacato od oggetto di rivalse da parte dell'altro. Le parti si impegnano, altresì, a far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni solo dopo il raggiungimento di una stabile relazione;
8. dare atto che, al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione della volontà degli stessi minori, i figli staranno con entrambi i genitori in misura paritaria, trascorrendo alternativamente un giorno con la madre ed un giorno con il padre. Nelle giornate infrasettimanali di competenza paterna, inoltre, i minori staranno con la madre anche nel pomeriggio, la quale viene sin d'ora autorizzata dal marito ad entrare nella casa familiare mantenendo un mazzo di chiavi per accudire i minori sino a quando il Sig. CP_2 non farà rientro a casa dopo l'uscita dal lavoro. I minori trascorreranno, inoltre, alternativamente col padre e con la madre le festività civili, religiose e non. Per le festività natalizie e pasquali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, in particolare: per le vacanze di Natale i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino al giorno 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino alla ripresa della scuola. Per le vacanze pasquali, invece, i minori rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola, ferma restando la possibilità di modificare, previo accordo, dette calendarizzazioni qualora sopraggiungano esigenze lavorative e/o familiari che impediscano il rispetto di detti criteri o diverse volontà.
Durante le vacanze estive, i figli potranno restare con ciascuno dei genitori due settimane (anche non consecutive) previo accordo con l'altro genitore.
In ogni caso, i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio il periodo di vacanza che i figli trascorreranno con l'altro genitore. Il genitore che intenda portare in vacanza in altre località diversa dal luogo di residenza i figli per più di un giorno, dovrà preavvertire l'altro genitore con un preavviso di almeno 15 giorni, avendo cura di indicare anche la località di destinazione. Nell'ipotesi in cui detti periodi di vacanza dovessero coincidere con altri rispetto alle due settimane estive di cui al punto che precede da determinare una sovrapposizione col nomarle calendario di frequentazione, i genitori avranno il diritto di recuperare la/le giornata/e di propria spettanza non godute con i figli.
Per gli eventi e le ricorrenze riguardanti i figli (es: compleanni, cresime, lauree, ecc...), le parti dovranno tentare di parteciparvi congiuntamente per evitare duplicazioni di spese;
laddove non fosse possibile, il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Infine, per il giorno del compleanno della madre e per la festa della mamma i ragazzi staranno con la Sig.ra CP 1 mentre per il giorno del compleanno del Sig. CP_2 e per la festa del papà i ragazzi staranno con il padre;
9. dare atto che il signor CP 2 con decorrenza da gennaio 2025 contribuisce al mantenimento ordinario dei figli minori mediante la corresponsione mensile di euro 450,00 per ciascuno (e così per un totale di euro 900,00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 del mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra CP 1
10. dare atto che il sig. CP_2 percepirà per intero al 100% l'assegno Unico ed Universale con rinuncia della sig.ra CP_1 a richiederne la corresponsione in proprio favore per la quota di sua spettanza pari al 50%;
11. dare atto che i genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli così come definite dal Protocollo in materia del Tribunale di Bologna del
9/08/2017 allegato al presente ricorso (doc.12). La parte che dovesse anticipare tali spese, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà tempestivamente, come da Protocollo, al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie sarà posta in parti uguali tra i due genitori, salvo diverso accordo;
12. dare atto che i genitori si impegnano a prestare il consenso reciproco per tutti gli adempimenti burocratici necessari per i figli minori, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nel loro interesse;
13. dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
14. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto alcuna pretesa reciproca da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
15. dare atto che le parti concordemente dichiarano di aver già anticipato gli effetti delle suddette condizioni con decorrenza dal gennaio 2025.
16. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti;
sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale delle spese ex art. 13, comma VIII, L.
31/12/2012 n. 247.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Controparte_1 CP_2 lleH a) omologa la separazione consensuale di T condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 85 Parte II Serie A Anno 2012); spese come da accordi. c)
으
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi