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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG.1960/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in persona del G.O.P., dr. Orsola NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1960 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione dopo la discussione delle parti ed avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassini n. 376 del 20.4.2023
TRA con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, C.F. e P.I. Parte_1
(in avanti “ ), in persona del procuratore e legale P.IVA_1 Pt_1 rappresentante pro tempore dott.ssa a tanto abilitata in Parte_2 forza di procura speciale con sottoscrizione autenticata dal notaio Per_1 di Milano il 27/06/2019, rep. 7745/4028 registrata a Milano DP II UT
[...]
il 16/07/2019 al n. 12261 serie 1T, rappresentata e difesa, come da CP_1 procura in calce al presente atto (Allegato 1), dall'avv. Marco Romanelli (C.F.
) il quale elegge domicilio presso il suo Studio sito in C.F._1
Roma, Via di San Valentino n. 21 a mezzo PEC all'indirizzo
Email_1
- Opponente
CONTRO
nato il [...] a [...] e residente in [...], C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con
1 Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
, per mandato in calce al ricorso Email_2
- creditore opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione, pertanto basta ricordare:
Con ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo n. 376 del 20.4.2023 notificato ad il 3.5.2023 (il “Decreto”), il sig. richiedeva alla Pt_1 CP_2
Società la consegna di copia del contratto e dell'estratto conto storico asseritamente non trasmessi da in riscontro alla istanza 119 TUB Pt_1 avanzata dalla associazione - in data 6.10.2022 - nell'interesse dello CP_3 stesso Cliente. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12.6.2023 la contestava la fondatezza della pretesa monitoria in quanto la Pt_1 documentazione contabile richiesta dal Cliente risultava essere stata effettivamente consegnata dalla Società al Cliente con PEC del 20.10.2022 (Allegato 3) mentre su non gravava alcun obbligo di consegnare copia di Pt_1 un contratto sottoscritto nel 2008, ovvero circa quattordici anni prima della richiesta avanzata dal Cliente. Nonostante ciò, sia con il riscontro del 20.12.2022 sia con il successivo riscontro del 21.12.2022 (Allegato 4) informava il Cliente di star ponendo in essere le necessarie ricerche che – tuttavia – non davano alcun esito. Il sig. , in data 31.8.2023, si costituiva nel giudizio di opposizione CP_2 chiedendo il rigetto della opposizione avanzata da Pt_1
La causa veniva istruita con il solo deposito della prima memoria 171-ter c.p.c. da parte di e, in sede di prima udienza celebratasi il 6.6.2024, il Pt_1
Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 10.12.2024, successivamente differita al 12.2.2025, disponendo la trattazione in forma cartolare.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare al merito va esaminata l'eccezione di nullità della procura acclusa al ricorso monitorio in quanto sottoscritta con una mera firma elettronica, in modo non conforme al combinato disposto degli artt. 83 c.p.c. e
24 del Codice dell'Amministrazione Digitale. L'Eccezione è priva di pregio e va rigettata. Dalla lettura dell'art.lo 83 cpc comma 3 così come riformato dalla cartabia che letteralmente recita:
“….In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. (2) La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.”
Nel caso che ci occupa la procura è stata conferita con firma digitale e autenticata dal difensore con firma digitale. In entrambi i casi le sottoscrizioni digitali sono state certificate da enti autorizzati dagli enti preposti. Ne
discende che l'eccezione va rigetta.
Passando al merito della questione, l'opposizione è fondata solo parzialmente.
Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
3 “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto che il creditore opposto ha depositato pec. del 20.10.22 inviata a
, ente che aveva richiesto la documentazione per conto del CP_4
alla (in atti è stata anche depositatala procura conferita dal CP_2 Pt_1
a tale ente corredata dalla copia dei suoi documenti). CP_2
Sul punto, pertanto, può essere dichiarata la cessata materia del contendere. Mentre sussiste il diritto della parte opposta ad ottenere la copia del contratto di credito, per le ragioni che seguono. Sul punto va rilevato in primis che è la stessa che ammette di non averlo consegnato e che lo sta ricercando, ma Pt_1 soprattutto che l'opponente non ha dato prova di aver consegnato copia del contratto al cliente neanche alla sua sottoscrizione. Innanzitutto, l'assunto di secondo cui alla fattispecie de Parte_1 qua dovrebbe applicarsi la norma dell'art. 119 TUB, non è condivisibile. L'art. 119 TUB nulla dispone in merito all'obbligo di conservazione della copia dei contratti da parte dell'Istituto di credito, ma è indubbio che il cliente ha sempre diritto di ricevere la copia dei contratti sottoscritti, in quanto tale diritto è ben più ampio del diritto di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni”, disciplinata dall'art. 119 TUB. Il diritto del cliente di ottenere la copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini e condizioni, perché diritto autonomo, specifico, che trova fondamento in quell'obbligo di buona fede, di correttezza e di solidarietà contrattuale che grava sulle parti del rapporto. Esso sussiste, pertanto, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce specificamente l'art. 119 TUB e va interpretato alla luce del principio di buona fede e correttezza contrattuale, che si ricava dagli artt. 1175 e 1375 c.c., come confermato anche da una granitica giurisprudenza sia di merito sia di legittimità (Trib. Napoli 8 dicembre 2010; Tribunale di Lucca n. 665/2019; Cass. n. 12093/2001; Cass. 11004/2006). In particolare, la Corte d'Appello di Milano, con la pronuncia n. 1796/2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto che, per sua stessa natura, costituisce la fonte
4 della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti. Peraltro, è lo stesso Testo Unico Bancario, all'art. 117, che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, impone alle banche di consegnare un esemplare del contratto ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra. Non vale, in questa sede, a paralizzare la pretesa del ricorrente l'avversa deduzione secondo cui anche parte opposta sarebbe gravata da un obbligo di buona fede e correttezza.
Il riferimento della norma è, invero, ai contratti bancari e non, più generalmente, stipulati con un istituto di credito;
così come ai contratti finanziari, e non, più generalmente, a contratti con finalità di finanziamento anche in chiave mista. Nella relazione illustrativa al decreto legislativo in parola si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai “rapporti bancari” ovvero ai “contratti di servizi” quali quelli finanziari. Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. n. 179/2007 e quella del procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993. È quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs.n.
58/1998 e succ. mod., in particolare all'art. 1) (cfr. Cass. civ. n. 15200 del
12/06/2018; Cass.civ. n. 30520 del 22/11/2019).
Ciò posto si rigetta l'opposizione e si conferma il decreto ingiuntivo opposto solo nella parte in cui si ordina alla opponente alla consegna del Pt_1
contratto su indicato, in quanto per il resto la aveva già fornito il Pt_1
documento di sintesi richiesto.
5 Segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara la cessata materia del contende in ordine alla consegna dell'estratto conto storico, conferma per il resto il decreto ingiuntivo opposto n. 376/2023 emesso dal Tribunale di Cassino il
20.04.2023.
- condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione, nei Parte_1 confronti di delle spese di lite, quantificate in € Controparte_2
2.540,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di parte opposta che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Si comunichi.
CASSINO data del deposito.
Il G.o.p.
dr.ssa Orsola NAPOLANO
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