Versione
6 gennaio 1996
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13 aprile 2008
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Art. 4. (( 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1 ))
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1 ))