Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2612
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Inammissibile
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  • Rigettato
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c.

    Il Collegio rileva che le censure della ricorrente afferiscono al merito della controversia e a profili sui quali il giudice di appello si è già pronunciato. L'errore dedotto non integra i requisiti di revocazione previsti dall'art. 395, n. 4 c.p.c., in quanto non deriva da una pura e semplice errata o omessa percezione materiale degli atti, non appare con immediatezza, non attiene a un punto non controverso e non è stato un elemento decisivo della decisione. La sentenza di appello ha correttamente perimetrato l'oggetto del giudizio, escludendo la rilevanza delle possibili interferenze con il procedimento esecutivo.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha pronunciato sentenza in merito a un ricorso per revocazione proposto dalla società Norbalabor S.r.l. avverso una precedente decisione della medesima Sezione, la quale aveva respinto l'appello avverso una sentenza del TAR Puglia. La controversia originava dall'impugnazione, da parte della Norbalabor, di un provvedimento del Ministero della Cultura del 16 febbraio 2021, con cui quest'ultimo rinunciava a far valere la nullità relativa degli atti di trasferimento di un immobile dichiarato di interesse culturale, il compendio immobiliare "Cantina sociale popolare". Tale immobile era stato oggetto di diverse vicende traslative, culminate in un decreto di trasferimento alla Tenuta Longo Società Agricola a r.l. nell'ambito di una procedura esecutiva. La Norbalabor lamentava che il giudice di appello avesse erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti per un accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. rispetto alla procedura esecutiva, partendo dal presupposto errato che si fossero verificate due distinte procedure esecutive, una nei confronti della "Cantina Sociale Popolare di Conversano" e un'altra successiva nei confronti della stessa Norbalabor, anziché una sola procedura nei confronti della sua dante causa. Il Ministero della Cultura e la Tenuta Longo eccepivano l'infondatezza del ricorso e l'inammissibilità per plurimi profili, tra cui l'inosservanza del principio di autosufficienza e la difettosa allegazione del carattere decisivo dell'errore dedotto.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Richiamando la consolidata giurisprudenza in materia, il Collegio ha ribadito che l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. deve derivare da una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti, deve apparire con immediatezza, attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, ed essere stato un elemento decisivo della decisione. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure della ricorrente attenessero al merito della controversia e a profili sui quali il giudice di appello si era già pronunciato, come evidenziato nella sentenza impugnata, la quale aveva chiarito che oggetto del giudizio era la sola legittimità del provvedimento di rinuncia alla nullità e non gli effetti sul piano esecutivo, escludendo l'incidenza del pignoramento sul regime della nullità di protezione. Pertanto, il preteso errore nella corretta individuazione del soggetto esecutato non era decisivo ai fini dell'esito processuale e non configurava un errore revocatorio rilevabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., non essendo stato fornito alcun principio di prova circa la sussistenza dell'errore né allegata la sua decisività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

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    Emanuela Andreola · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2612
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2612
Data del deposito : 30 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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