Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
25/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
NR TO Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere IA RU Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62105 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina CO (c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); LL ER
(c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); SE PR (c.f.
[...], pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)
e ID AL (c.f. [...], posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di appello;
contro OMISSIS (c.f. omissis) nato a [...], il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Guarnacci (c.f.
[...], posta elettronica certificata:
avv.giulioguarnacci@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla via Antonio Gallonio, n. 18, in virtù di procura in calce all’atto di costituzione e nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA-ARMA DEI CARABINIERI avverso
la sentenza n. 116/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 4 marzo 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. IA RU, l’avv. Giuseppina CO per l’Inps, parte appellante, e l’avv. Giulio Guarnacci per Omissis, parte appellata.
Svolgimento del processo
Con atto pervenuto in segreteria il 18 marzo 2025, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso dell’odierno appellato volto ad ottenere il diritto alla pensione privilegiata.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Inps appellante si duole per violazione e falsa applicazione dell’art. 923 e dell’art. 867 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 per non aver la sentenza gravata tenuto conto del titolo di cessazione dal servizio dell’appellato.
Secondo l’Istituto previdenziale, la disciplina vigente al momento del collocamento in quiescenza, in base al principio tempus regit actum, andrebbe individuata nell’articolo 923 del codice dell’ordinamento militare nella formulazione del 2010 secondo cui se il procedimento penale o disciplinare, a carico del militare, si conclude con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause.
Tale disposizione, ad avviso dell’Inps, andrebbe completata con quella dettata dall’art. 867, commi 5 e 6, del predetto codice dell’ordinamento militare, ove si afferma che la perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio.
Lamenta, pertanto, l’Istituto previdenziale che, trattandosi di cessazione dal servizio riconducibile alla destituzione, la richiesta di accedere alla pensione privilegiata, per patologie riconosciute derivanti dal servizio svolto, avrebbe dovuto ritenersi remissiva rispetto alla prima causale.
Aggiunge l’Inps che la circostanza di fatto della cessazione del servizio per destituzione, avvenuta nel febbraio 2021, emergeva dalla documentazione agli atti, nonché dalla memoria di costituzione in primo grado.
In conclusione, l’Istituto previdenziale appellante chiede l’accoglimento del gravame.
Con memoria depositata in data 23 settembre 2025, si è costituito l’appellato Omissis evidenziando che, nel corso del servizio e a causa di esso, avrebbe contratto la “cervicolomboartrosi con ernia discale L4L5” riscontrata dalla Commissione medica ospedaliera di Caserta, in data 29 febbraio 2012 e giudicata ascrivibile alla 8° categoria vitalizia, tabella A; tale infermità fu, poi, giudicata dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio del MEF, con delibera n. 16189/2013 del 9 luglio 2013, espressa nell’adunanza n.
315/2013; tuttavia, il Ministero della Difesa, con decreto n. 3938/N del 9/9/2013, annullato dal Tar Campania con sentenza n. 551/2018, aveva respinto la richiesta di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, per asserita tardività dell’istanza.
Eccepisce, pertanto, l’appellato di aver presentato all’Inps, in data 15 aprile 2021 ed in data 1°giugno 2021, domanda di pensione privilegiata per la predetta infermità, già giudicata dipendente da causa di servizio e che la normativa richiamata dall’Istituto in sede di gravame non impedirebbe il sorgere del diritto alla pensione privilegiata, dovendosi, piuttosto, considerare che l’art. 1885 del citato d. lgs. 66/2010 rimanda espressamente, all’art. 67 del d.P.R. n.
1092/1973 e che, in base al disposto dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, vige il principio di unicità di accertamento.
In conclusione, la parte appellata, dopo aver rilevato che la perdita del grado non può in nessun modo impedire il sorgere del diritto alla pensione privilegiata, né causarne la revoca o la decadenza, chiede il rigetto dell’atto di impugnazione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La vicenda in esame riguarda un trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto dal Giudice territoriale all’appellato destinatario di provvedimento di destituzione.
Preliminarmente, il Collegio deve rilevare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’atto di appello è ammissibile.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Istituto previdenziale si duole che il Giudice di prime cure abbia riconosciuto il trattamento di pensione privilegiata nonostante debba “ritenersi prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità”.
Osserva il Collegio che la questione prospettata dall’Istituto previdenziale ed afferente all’asserito provvedimento di perdita del grado a carico dell’odierno appellato, oggetto di specifico motivo di gravame, non risulta, tuttavia, esaminata dal Giudice territoriale.
Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla documentazione allegata dall’Inps in sede di costituzione nel giudizio di prime cure, il Collegio rileva uno specifico riferimento al provvedimento di destituzione dell’odierno appellato contenuto nell’allegato che riporta un’apposita schermata web ove si afferma che: “trattasi di carabiniere DESTITUITO - competenza sede di CHIETI -
si allega documentazione trasmessa dall'avvocato NON PROCEDIBILE e relative risposte”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, in sede di giudizio di primo grado, risulti omesso l’esame di un punto dirimente della controversia afferente proprio alla causa di cessazione dal servizio riconducibile all’asserito provvedimento di destituzione dell’appellato, questione che avrebbe dovuto essere valutata in prime cure, previe acquisizioni documentali in fase istruttoria e che, qualora esaminata solo in sede di gravame, comporterebbe la lesione del principio del contraddittorio.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie l’atto di appello proposto dall’Inps, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. 62105 del ruolo generale, accoglie l’atto di appello promosso da INPS -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE e, per l’effetto, ai sensi degli articoli 170, comma 4, c.g.c., annulla la pronuncia di prime cure e rimette gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to IA RU
IL PRESIDENTE
F.to NR TO Depositata in Segreteria il 06/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi