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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17698 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 70567 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Ronciglione CodiceFiscale_2
(VT) alla via dell'ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv.
ES NN che li rappresenta e difende in forza di procura in atti attori
e
(c.f. e p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo al largo F. Nagni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Andrea Genovese che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 20 maggio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte attrice:
“Con le presenti note scritte in sostituzione dell'udienza autorizzate dal Giudice, il sottoscritto procuratore si riporta a quanto già dedotto ed articolato nei propri scritti difensivi, e rassegna le conclusioni così come precisate nel proprio atto introduttivo, da intendersi per trascritte …”.
per parte convenuta:
“… la parte convenuta si riporta ai propri scritti difensivi e rassegna le conclusioni così come precisate nella comparsa di risposta da intendersi per trascritte …”
FATTO E DIRITTO
1. I sigg.ri e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi a codesto Tribunale Controparte_1
(già ) per sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, in accoglimento della presente domanda In via principale 1) Accertare e dichiarare l'indebito versamento delle somme di cui in narrativa e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite agli odierni ricorrenti;
2) Condannare l' , nella Controparte_2 persona del l.r.p.t, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni attori così come meglio quantificati in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno delle domande gli attori in punto di fatto hanno esposto che:
- nell'anno 2015 la sig.ra moglie di Parte_3 [...]
e madre di , aveva stipulato un contratto Parte_1 Parte_2 di fornitura di gas con la società (ora Controparte_2 [...]
in riferimento all'utenza sita in Oriolo Romano Controparte_1
(VT), via G. Marconi n. 22, effettuando un cambio di gestore dal precedente fornitore EL con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- a febbraio 2016 EL aveva inviato alla sig.ra l'ultima Pt_3 bolletta con lettura rilevata al 31.12.2015 di 3567 mc e tuttavia
Cont
, al momento del subentro, aveva segnalato 2103 mc come lettura di switch eliminando quindi 1464 mc di gas già pagati dal cliente ad EL;
- nel frattempo la sig.ra era deceduta, lasciando quali Pt_3 eredi i sigg.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e ; Per_1 Persona_2
- in data 29.09.2017 era stata recapitata agli attori la bolletta n. 1733880301 pari ad Euro 6.145,13 per la fornitura relativa al periodo dal 3.12.2016 al 29.09.2017, avverso la quale era stato presentato reclamo in data 18.10.2017;
- in data 30.11.2017 aveva emesso la Controparte_2 bolletta n. 1740703678 relativa al periodo dal 14.10.2017 al
30.11.2017 per una somma pari ad Euro 4.866,55 a credito dei sig.ri
Vicentini, indicando quale causale “restituzione consumi fatturati dal 02.01.16 al 13.10.17 – 7559 smc”;
- tale nota di credito era stata preceduta in data 26.10.2017 dalla lettera di risposta al reclamo (prot. N. 26102017C26341562) con la
Cont quale aveva segnalato che in ordine allo switch Controparte_2 avvenuto al momento del cambio di fornitura era stata rettificata la lettura da 2103 mc a 4017 mc, motivo per il quale era stato restituito l'importo sopra indicato di Euro 4.866,55 con un residuo debito di Euro 1.278,58;
- in data 26.01.2018 era stata emessa per il periodo 1° dicembre
2017-26 gennaio 2018 la nuova bolletta n. 1807952161 di Euro 4.423,43 che indicava consumi di gas per un bimestre pari a 5086 mc da ritenere errati e che, pur contenendo la voce “restituzione consumi fatturati dal 02.01.2016 al 30.11.2017-2013”, non riportava alcun importo al riguardo;
- rispondendo alla richiesta di chiarimenti degli attori
[...] aveva inviato, in data 22.02.2018, una lettera di CP_2 risposta, avente protocollo n. 22022018M28553466, con la quale si dava atto che, a seguito di una nuova rettifica della lettura fatta in data 30.11.2017, l'importo di Euro 4.865,94 emesso a credito del cliente era stato “compensato con bollette precedenti non pagate” e tuttavia, in tale missiva non era stato precisato né quali fossero queste bollette, né quale fosse l'importo portato in compensazione;
- inoltre con nota n.22022018M28553466 del 22.02.2018
[...]
aveva chiesto il pagamento di Euro 5.702,62 comunicando CP_2 che, in caso di inadempimento, si sarebbe provveduto al distacco della fornitura;
- l'odierna parte attrice, a mezzo del proprio procuratore, Avv.
IC Quarisa, aveva invitato a comunicare Controparte_2 la corretta lettura ed il corretto conteggio delle somme effettivamente dovute e contestualmente aveva diffidato la società dal distacco della fornitura, specificando che all'interno dell'abitazione abitava il sig. all'epoca Parte_1 novantenne e che, dunque, il distacco avrebbe cagionato notevole pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso;
- a seguito di un copioso scambio di note tra l'Avv. Quarisa e
Cont l'ufficio reclami dell' , sulla base di controlli effettuati, era stato eseguito un conguaglio dei consumi, dal quale era emerso che la cifra corretta ancora dovuta dai sig.ri fosse pari ad Parte_1
Euro 1.786,21, così come riportato nella nota n. 30032018M29443212 del 30.03.2018;
- con nota n. 18042018M29849290 del 18.04.2018 il debito di Euro
1.786,21 era stato rateizzato e il piano di rateizzazione era stato ribadito con altra nota n. 07052018M30210928 del 07.05.2018;
- nel settembre 2018 il fornitore aveva inviato una diffida legale per insolvenza alla fattura n. 1823973804 di Euro 5.972,49 e in data
20.11.2018, nonostante le diffide inviate dall'Avv. Quarisa e nonostante il fornitore sapesse che all'interno dell'abitazione vivesse un uomo ultranovantenne, aveva provveduto a staccare l'utenza del gas;
- al solo fine di ottenere l'immediato riallaccio dell'utenza l'odierna parte attrice era stata costretta a pagare interamente
Cont l'importo di Euro 5.899,22 comunicatole dal call center dell' quale debito residuo;
- i sig.ri e a seguito di Parte_1 Parte_2 tali avvenimenti, si erano ammalati rispettivamente di polmonite e di bronchite e per tale ragione avevano presentato denuncia querela;
- la società convenuta, nonostante i numerosissimi errori segnalati prontamente dall'odierna parte attrice e nonostante la ricezione delle diffide inviate dall'Avv. Quarisa, non aveva mai provveduto alla restituzione di quanto indebitamente richiesto e neppure aveva partecipato alla mediazione promossa dagli attori che, perciò, era stata definita con esito negativo.
I due attori hanno quindi chiesto la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma indebitamente versata pari ad Euro
5.899,22 oltre agli interessi e, al contempo, il risarcimento dei danni gravi alla salute da loro subiti in conseguenza del distacco della fornitura di gas, avvenuto negli ultimi giorni del mese di novembre 2018, in pieno inverno.
2. Con comparsa depositata in data 8 marzo 2023 si è costituita in
Cont giudizio (di seguito anche Controparte_1 per brevità), la quale ha contestato le domande attoree chiedendone il rigetto.
La convenuta ha ricostruito l'intero rapporto intrattenuto con gli attori ed ha, tra l'altro, precisato che: la società di distribuzione aveva operato diverse rettifiche della lettura Controparte_3 di attivazione dell'utenza (alla data di switch dell'1.1.2016) indicata in un primo momento in 3.567 mc, in un secondo momento in
2.103 mc ed infine in 4.017 mc, e che tali dati erano stati recepiti
Cont da che di volta in volta aveva provveduto ad emettere le relative fatture di conguaglio;
la nota prot. n. 18042018M29849290 del
18.04.2018, nella quale era indicato un debito residuo di € 1.786,21, non era corretta, in quanto l'importo della fattura n. 1807952161 oggetto di rateizzazione era stato erroneamente indicato in € 507,02, anziché in € 4.423,43; l'errore era riconoscibile e tale da non poter ingenerare alcun affidamento nella controparte, in quanto l'importo della fattura n. 1807952161 era stato correttamente indicato nella
Cont precedente missiva del 5.3.2018 con cui aveva già accordato il piano rateale in due rate bimestrali di importo rispettivamente di
€ 2.211,72, da pagarsi entro il 30.4.2018, e di € 2.211,71 da corrispondere entro il 29.6.2018; in ogni caso anche con le note
Cont successive aveva sempre chiarito l'ammontare del saldo a debito di ciascuna delle fatture emesse, ben prima della sospensione della fornitura avvenuta solo in data 20.11.2018; in particolare con nota Cont prot. n. 04102018M33306020 del 4.10.2018, aveva fornito il dettaglio completo dei consumi e degli importi fatturati.
Cont
ha anzitutto contestato la sussistenza dell'indebito affermato dagli attori, sostenendo che in base alle letture del Distributore,
, la controparte aveva consumato complessivamente Controparte_3
13.376 smc di gas e tale volume era stato correttamente contabilizzato con l'emissione di n. 18 fatture prodotte in atti.
La convenuta ha poi negato la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale a lei ascritta eccependo di essersi legittimamente avvalsa, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art.
8.3 delle condizioni generali di contratto, della facoltà di interrompere la somministrazione del gas, cosa che era avvenuta soltanto in data
20.11.2018, evidentemente molto tempo dopo la data del 25.8.2018 della diffida e del 4.10.2018 della nota esplicativa contenente l'ulteriore dettaglio degli importi residui da corrispondere per ciascuna fattura.
Cont
ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa, respingere le domande dei signori e Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque Parte_2 non provate. Con vittoria di spese e compensi”.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita in via documentale e, in mancanza di ulteriori richieste istruttorie, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20 maggio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti con le rispettive note di trattazione scritta hanno richiamato le conclusioni originariamente formulate e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
**********
4. Le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito illustrate. I sigg.ri e hanno chiesto la restituzione Pt_1 Parte_2 della somma di euro 5.899,22 da loro versata alla società convenuta, sostenendo che tale importo, pagato al solo fine di ottenere il riallaccio immediato dell'utenza del gas, sarebbe frutto di un errore di calcolo da parte del fornitore di gas e pertanto si tratterebbe di un pagamento non dovuto.
L'assunto di parte attrice è smentito dalla documentazione acquisita in atti ed in particolare dalle 18 fatture emesse da
[...]
(ora ) per la fornitura di gas Controparte_2 Controparte_1 naturale effettuata in favore della sig.ra (e dopo Parte_3 il decesso di quest'ultima in favore dei suoi eredi tra cui gli odierni attori) presso l'utenza sita in Oriolo Romano (VT), via G.
Marconi n. 22 (utenza n. 505433241419; PDR n. 00882106127059). Le fatture prodotte in copia dalla convenuta sono le seguenti: 1)
fattura n. 1608778270 del 05/02/2016 per euro 144,88 (all. 17); 2)
fattura n. 1617628678 del 22/04/2016 per euro 280,89 (all. 18); 3)
fattura n. 1624377436 del 24/06/2016 per euro 84,33 (all. 19); 4)
fattura n. 1628406977 05/08/2016 per euro 54,01 (all. 20); 5) fattura n. 1634914934 del 14/10/2016 per euro 0,00 (all. 21); 6) fattura n.
1641397512 del 02/12/2016 per euro 32,77 (all. 22); 7) fattura n.
1733880301 del 29/09/2017 per euro 6.435,91 (all. 23); 8) fattura n. 1735371341 del 13/10/2017 per euro 124,68 (all. 24); 9) fattura n. 1740703678 del 30/11/2017 per euro 0,00 (all. 25); 10) fattura n. 1807952161 del 26/01/2018 per euro 4.423,43 (all. 26); 11) fattura n. 1813651095 del 16/03/2018 per euro 0,00 (all. 27); 12) fattura n. 1823973804 del 22/06/2018 per euro 5.972,49 (all. 28); 13) fattura n. 1828048908 del 27/07/2018 per euro 146,49 (all. 29); 14) fattura n. 1832501393 del 21/09/2018 per euro 252,05 (all. 30); 15) fattura n. 1836694659 del 26/10/2018 per euro 0,00 (all. 31); 16) fattura n. 1912389122 dell'8/03/2019 per euro 2.347,10 (all. 32); 17) fattura n. 1918501248 del 3/05/2019 per euro 1.832,51 (all. 33); 18) fattura n. 1922318629 dell'11/06/2019 per euro 0,00 (all. 34).
Al riguardo, è bene premettere che le fatture emesse dal rivenditore di gas naturale, nonostante siano per loro natura documenti di provenienza unilaterale, godono di particolare efficacia probatoria, che va oltre quella delle fatture generalmente considerate, in quanto contengono il dettaglio dei dati di consumo e delle altre voci di costo sulla cui base è stato calcolato, applicando i prezzi unitari convenuti contrattualmente, l'importo fatturato. Ed infatti, nel rapporto di somministrazione di gas, la contabilizzazione dei consumi dell'avente diritto alla somministrazione è effettuata, per convenzione tra le parti e alla stregua di norme regolamentari, mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore. Quindi, i dati contenuti nelle fatture emesse dal rivenditore hanno un particolare valore indiziario che può essere messo in discussione soltanto se l'utente solleva specifiche contestazioni sull'eventuale erroneità di singole annotazioni contenute nelle fatture stesse. In particolare, è onere dell'utente contestare in maniera puntuale e circostanziata i consumi rilevati dal distributore ed eventualmente fornire prova contraria.
Inoltre il regolamento contrattuale consente al fornitore, per i periodi non coperti da letture dei consumi, di emettere fatture fondate su consumi presunti e di fatturare successivamente la differenza tra i consumi presunti e quelli effettivi accertati attraverso i dati forniti dal distributore locale o le autoletture comunicate dai clienti.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti contabili sopra menzionati risulta che l'odierna convenuta ha emesso sia fatture in acconto fondate su consumi presunti, sia fatture di conguaglio fondate sulle letture comunicate dal Distributore Locale Italgas
Reti S.p.A. Quest'ultimo ha più volte rettificato la lettura iniziale di attivazione dell'utenza (alla data dell'1.1.2016) indicata in un primo momento in 3.567 mc, in un secondo momento in 2.103 mc ed infine in 4.017 mc. Tali rettifiche hanno determinato dei conguagli di fatturazione, previa restituzione delle partite fatturate in acconto.
In particolare risulta che con la fattura n. 1740703678 del
30.11.2017 , recependo la rettifica della lettura iniziale da Cont parte del distributore, ha riconosciuto per il periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 13.10.2017 un minor consumo pari a 7.559 smc che ha generato un credito per l'utente di € 4.865,94 utilizzato a parziale compensazione di bollette precedenti non pagate.
Con le successive fatture sono stati operati ulteriori conguagli sulla base delle letture effettive di volta in volta rilevate dal
Distributore locale, che ha definitivamente accertato un consumo complessivo di 13.376 smc per tutto il periodo di vigenza del contratto di somministrazione, come risulta dai prospetti riassuntivi prodotti dalla società convenuta (all. 37 e 38).
Gli attori non hanno specificamente contestato i consumi riportati nelle fatture allegate in atti, né tanto meno hanno provato che i consumi reali siano inferiori a quelli rilevati dal distributore.
Di conseguenza, non vi sono elementi per dubitare della correttezza degli importi fatturati dalla società fornitrice.
Quanto poi all'affermazione di parte attrice secondo la quale con la nota prot. n. 18042018M29849290 del 18/04/2018 (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) avrebbe Controparte_2 riconosciuto che il debito residuo ammontava a complessivi € 1.786,21
è sufficiente osservare che detta nota contiene un evidente errore materiale, in quanto indica quale debito relativo alla fattura n.
1807952161 del 26/01/2018 l'importo di € 507,02 frazionato in due rate di euro 253,51 ciascuna, anziché l'importo di € 4.423,43 frazionato in due rate di 2.211,72.
La rateizzazione corretta di questa fattura era contenuta nella missiva del 5.3.2018 (doc. 12 di parte convenuta) con cui la società fornitrice aveva già accordato il piano rateale in due rate bimestrali di importo rispettivamente di € 2.211,72, da pagare entro il 30.4.2018, e di € 2.211,71 da corrispondere entro il 29.6.2018.
Del resto risulta documentato che con le note successivamente trasmesse ha sempre chiarito l'ammontare del Controparte_2 saldo debitorio;
da ultimo con nota prot. n. 04102018M33306020 del
4/10/2018 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), ha fornito il dettaglio completo della situazione contabile con riguardo a ciascuna fattura. Quindi benché ci sia stato un errore di comunicazione in merito alla rateizzazione della fattura n. 1807952161, l'errore era riconoscibile e tale da non poter ingenerare alcun affidamento nella parte attrice.
Ora a fronte di tutti gli importi indicati nelle 18 fatture sopra menzionate, al netto dei conguagli ivi riportati, era onere degli attori dimostrare di aver effettuato pagamenti in misura superiore a detti importi.
Ebbene i sigg.ri hanno documentato soltanto il pagamento Parte_1 di Euro 5.899,22 effettuato con bonifico del 20 novembre 2018 (doc.
18) al fine di ottenere il ripristino della fornitura di gas interrotta dalla società fornitrice per morosità dell'utente. Gli altri pagamenti eseguiti nel corso del rapporto contrattuale non sono stati provati e, prima ancora, neanche quantificati, impedendo così qualunque verifica in ordine alla sussistenza dell'indebito prospettato dagli attori. Pertanto deve essere respinta la domanda di ripetizione formulata da questi ultimi ai sensi dell'art. 2033
c.c.
Parimenti va disattesa l'ulteriore richiesta degli attori di risarcimento danni, dovendosi ritenere del tutto legittima la sospensione della fornitura di gas disposta dalla società fornitrice, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art.
8.3 delle condizioni generali di contratto, dopo aver più volte diffidato l'utente all'adempimento con la nota del 25.8.2018 e la successiva nota del 4.10.2018 contenente il dettaglio degli importi residui da corrispondere per ciascuna fattura. Peraltro, non può ritenersi compiutamente dimostrato neanche il nesso di causalità tra l'interruzione della fornitura di gas e il danno alla salute lamentato dagli attori.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa – delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1 ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge le domande proposte dagli attori;
− condanna i due attori, in solido, a rifondere alla società convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi euro
2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 14 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 70567 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Ronciglione CodiceFiscale_2
(VT) alla via dell'ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv.
ES NN che li rappresenta e difende in forza di procura in atti attori
e
(c.f. e p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Viterbo al largo F. Nagni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Andrea Genovese che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 20 maggio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte attrice:
“Con le presenti note scritte in sostituzione dell'udienza autorizzate dal Giudice, il sottoscritto procuratore si riporta a quanto già dedotto ed articolato nei propri scritti difensivi, e rassegna le conclusioni così come precisate nel proprio atto introduttivo, da intendersi per trascritte …”.
per parte convenuta:
“… la parte convenuta si riporta ai propri scritti difensivi e rassegna le conclusioni così come precisate nella comparsa di risposta da intendersi per trascritte …”
FATTO E DIRITTO
1. I sigg.ri e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi a codesto Tribunale Controparte_1
(già ) per sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo tribunale adito, in accoglimento della presente domanda In via principale 1) Accertare e dichiarare l'indebito versamento delle somme di cui in narrativa e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite agli odierni ricorrenti;
2) Condannare l' , nella Controparte_2 persona del l.r.p.t, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dagli odierni attori così come meglio quantificati in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno delle domande gli attori in punto di fatto hanno esposto che:
- nell'anno 2015 la sig.ra moglie di Parte_3 [...]
e madre di , aveva stipulato un contratto Parte_1 Parte_2 di fornitura di gas con la società (ora Controparte_2 [...]
in riferimento all'utenza sita in Oriolo Romano Controparte_1
(VT), via G. Marconi n. 22, effettuando un cambio di gestore dal precedente fornitore EL con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- a febbraio 2016 EL aveva inviato alla sig.ra l'ultima Pt_3 bolletta con lettura rilevata al 31.12.2015 di 3567 mc e tuttavia
Cont
, al momento del subentro, aveva segnalato 2103 mc come lettura di switch eliminando quindi 1464 mc di gas già pagati dal cliente ad EL;
- nel frattempo la sig.ra era deceduta, lasciando quali Pt_3 eredi i sigg.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e ; Per_1 Persona_2
- in data 29.09.2017 era stata recapitata agli attori la bolletta n. 1733880301 pari ad Euro 6.145,13 per la fornitura relativa al periodo dal 3.12.2016 al 29.09.2017, avverso la quale era stato presentato reclamo in data 18.10.2017;
- in data 30.11.2017 aveva emesso la Controparte_2 bolletta n. 1740703678 relativa al periodo dal 14.10.2017 al
30.11.2017 per una somma pari ad Euro 4.866,55 a credito dei sig.ri
Vicentini, indicando quale causale “restituzione consumi fatturati dal 02.01.16 al 13.10.17 – 7559 smc”;
- tale nota di credito era stata preceduta in data 26.10.2017 dalla lettera di risposta al reclamo (prot. N. 26102017C26341562) con la
Cont quale aveva segnalato che in ordine allo switch Controparte_2 avvenuto al momento del cambio di fornitura era stata rettificata la lettura da 2103 mc a 4017 mc, motivo per il quale era stato restituito l'importo sopra indicato di Euro 4.866,55 con un residuo debito di Euro 1.278,58;
- in data 26.01.2018 era stata emessa per il periodo 1° dicembre
2017-26 gennaio 2018 la nuova bolletta n. 1807952161 di Euro 4.423,43 che indicava consumi di gas per un bimestre pari a 5086 mc da ritenere errati e che, pur contenendo la voce “restituzione consumi fatturati dal 02.01.2016 al 30.11.2017-2013”, non riportava alcun importo al riguardo;
- rispondendo alla richiesta di chiarimenti degli attori
[...] aveva inviato, in data 22.02.2018, una lettera di CP_2 risposta, avente protocollo n. 22022018M28553466, con la quale si dava atto che, a seguito di una nuova rettifica della lettura fatta in data 30.11.2017, l'importo di Euro 4.865,94 emesso a credito del cliente era stato “compensato con bollette precedenti non pagate” e tuttavia, in tale missiva non era stato precisato né quali fossero queste bollette, né quale fosse l'importo portato in compensazione;
- inoltre con nota n.22022018M28553466 del 22.02.2018
[...]
aveva chiesto il pagamento di Euro 5.702,62 comunicando CP_2 che, in caso di inadempimento, si sarebbe provveduto al distacco della fornitura;
- l'odierna parte attrice, a mezzo del proprio procuratore, Avv.
IC Quarisa, aveva invitato a comunicare Controparte_2 la corretta lettura ed il corretto conteggio delle somme effettivamente dovute e contestualmente aveva diffidato la società dal distacco della fornitura, specificando che all'interno dell'abitazione abitava il sig. all'epoca Parte_1 novantenne e che, dunque, il distacco avrebbe cagionato notevole pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso;
- a seguito di un copioso scambio di note tra l'Avv. Quarisa e
Cont l'ufficio reclami dell' , sulla base di controlli effettuati, era stato eseguito un conguaglio dei consumi, dal quale era emerso che la cifra corretta ancora dovuta dai sig.ri fosse pari ad Parte_1
Euro 1.786,21, così come riportato nella nota n. 30032018M29443212 del 30.03.2018;
- con nota n. 18042018M29849290 del 18.04.2018 il debito di Euro
1.786,21 era stato rateizzato e il piano di rateizzazione era stato ribadito con altra nota n. 07052018M30210928 del 07.05.2018;
- nel settembre 2018 il fornitore aveva inviato una diffida legale per insolvenza alla fattura n. 1823973804 di Euro 5.972,49 e in data
20.11.2018, nonostante le diffide inviate dall'Avv. Quarisa e nonostante il fornitore sapesse che all'interno dell'abitazione vivesse un uomo ultranovantenne, aveva provveduto a staccare l'utenza del gas;
- al solo fine di ottenere l'immediato riallaccio dell'utenza l'odierna parte attrice era stata costretta a pagare interamente
Cont l'importo di Euro 5.899,22 comunicatole dal call center dell' quale debito residuo;
- i sig.ri e a seguito di Parte_1 Parte_2 tali avvenimenti, si erano ammalati rispettivamente di polmonite e di bronchite e per tale ragione avevano presentato denuncia querela;
- la società convenuta, nonostante i numerosissimi errori segnalati prontamente dall'odierna parte attrice e nonostante la ricezione delle diffide inviate dall'Avv. Quarisa, non aveva mai provveduto alla restituzione di quanto indebitamente richiesto e neppure aveva partecipato alla mediazione promossa dagli attori che, perciò, era stata definita con esito negativo.
I due attori hanno quindi chiesto la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma indebitamente versata pari ad Euro
5.899,22 oltre agli interessi e, al contempo, il risarcimento dei danni gravi alla salute da loro subiti in conseguenza del distacco della fornitura di gas, avvenuto negli ultimi giorni del mese di novembre 2018, in pieno inverno.
2. Con comparsa depositata in data 8 marzo 2023 si è costituita in
Cont giudizio (di seguito anche Controparte_1 per brevità), la quale ha contestato le domande attoree chiedendone il rigetto.
La convenuta ha ricostruito l'intero rapporto intrattenuto con gli attori ed ha, tra l'altro, precisato che: la società di distribuzione aveva operato diverse rettifiche della lettura Controparte_3 di attivazione dell'utenza (alla data di switch dell'1.1.2016) indicata in un primo momento in 3.567 mc, in un secondo momento in
2.103 mc ed infine in 4.017 mc, e che tali dati erano stati recepiti
Cont da che di volta in volta aveva provveduto ad emettere le relative fatture di conguaglio;
la nota prot. n. 18042018M29849290 del
18.04.2018, nella quale era indicato un debito residuo di € 1.786,21, non era corretta, in quanto l'importo della fattura n. 1807952161 oggetto di rateizzazione era stato erroneamente indicato in € 507,02, anziché in € 4.423,43; l'errore era riconoscibile e tale da non poter ingenerare alcun affidamento nella controparte, in quanto l'importo della fattura n. 1807952161 era stato correttamente indicato nella
Cont precedente missiva del 5.3.2018 con cui aveva già accordato il piano rateale in due rate bimestrali di importo rispettivamente di
€ 2.211,72, da pagarsi entro il 30.4.2018, e di € 2.211,71 da corrispondere entro il 29.6.2018; in ogni caso anche con le note
Cont successive aveva sempre chiarito l'ammontare del saldo a debito di ciascuna delle fatture emesse, ben prima della sospensione della fornitura avvenuta solo in data 20.11.2018; in particolare con nota Cont prot. n. 04102018M33306020 del 4.10.2018, aveva fornito il dettaglio completo dei consumi e degli importi fatturati.
Cont
ha anzitutto contestato la sussistenza dell'indebito affermato dagli attori, sostenendo che in base alle letture del Distributore,
, la controparte aveva consumato complessivamente Controparte_3
13.376 smc di gas e tale volume era stato correttamente contabilizzato con l'emissione di n. 18 fatture prodotte in atti.
La convenuta ha poi negato la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale a lei ascritta eccependo di essersi legittimamente avvalsa, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art.
8.3 delle condizioni generali di contratto, della facoltà di interrompere la somministrazione del gas, cosa che era avvenuta soltanto in data
20.11.2018, evidentemente molto tempo dopo la data del 25.8.2018 della diffida e del 4.10.2018 della nota esplicativa contenente l'ulteriore dettaglio degli importi residui da corrispondere per ciascuna fattura.
Cont
ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale adito contrariis reiectis, per i motivi tutti indicati in narrativa, respingere le domande dei signori e Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto e comunque Parte_2 non provate. Con vittoria di spese e compensi”.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita in via documentale e, in mancanza di ulteriori richieste istruttorie, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20 maggio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti con le rispettive note di trattazione scritta hanno richiamato le conclusioni originariamente formulate e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
**********
4. Le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito illustrate. I sigg.ri e hanno chiesto la restituzione Pt_1 Parte_2 della somma di euro 5.899,22 da loro versata alla società convenuta, sostenendo che tale importo, pagato al solo fine di ottenere il riallaccio immediato dell'utenza del gas, sarebbe frutto di un errore di calcolo da parte del fornitore di gas e pertanto si tratterebbe di un pagamento non dovuto.
L'assunto di parte attrice è smentito dalla documentazione acquisita in atti ed in particolare dalle 18 fatture emesse da
[...]
(ora ) per la fornitura di gas Controparte_2 Controparte_1 naturale effettuata in favore della sig.ra (e dopo Parte_3 il decesso di quest'ultima in favore dei suoi eredi tra cui gli odierni attori) presso l'utenza sita in Oriolo Romano (VT), via G.
Marconi n. 22 (utenza n. 505433241419; PDR n. 00882106127059). Le fatture prodotte in copia dalla convenuta sono le seguenti: 1)
fattura n. 1608778270 del 05/02/2016 per euro 144,88 (all. 17); 2)
fattura n. 1617628678 del 22/04/2016 per euro 280,89 (all. 18); 3)
fattura n. 1624377436 del 24/06/2016 per euro 84,33 (all. 19); 4)
fattura n. 1628406977 05/08/2016 per euro 54,01 (all. 20); 5) fattura n. 1634914934 del 14/10/2016 per euro 0,00 (all. 21); 6) fattura n.
1641397512 del 02/12/2016 per euro 32,77 (all. 22); 7) fattura n.
1733880301 del 29/09/2017 per euro 6.435,91 (all. 23); 8) fattura n. 1735371341 del 13/10/2017 per euro 124,68 (all. 24); 9) fattura n. 1740703678 del 30/11/2017 per euro 0,00 (all. 25); 10) fattura n. 1807952161 del 26/01/2018 per euro 4.423,43 (all. 26); 11) fattura n. 1813651095 del 16/03/2018 per euro 0,00 (all. 27); 12) fattura n. 1823973804 del 22/06/2018 per euro 5.972,49 (all. 28); 13) fattura n. 1828048908 del 27/07/2018 per euro 146,49 (all. 29); 14) fattura n. 1832501393 del 21/09/2018 per euro 252,05 (all. 30); 15) fattura n. 1836694659 del 26/10/2018 per euro 0,00 (all. 31); 16) fattura n. 1912389122 dell'8/03/2019 per euro 2.347,10 (all. 32); 17) fattura n. 1918501248 del 3/05/2019 per euro 1.832,51 (all. 33); 18) fattura n. 1922318629 dell'11/06/2019 per euro 0,00 (all. 34).
Al riguardo, è bene premettere che le fatture emesse dal rivenditore di gas naturale, nonostante siano per loro natura documenti di provenienza unilaterale, godono di particolare efficacia probatoria, che va oltre quella delle fatture generalmente considerate, in quanto contengono il dettaglio dei dati di consumo e delle altre voci di costo sulla cui base è stato calcolato, applicando i prezzi unitari convenuti contrattualmente, l'importo fatturato. Ed infatti, nel rapporto di somministrazione di gas, la contabilizzazione dei consumi dell'avente diritto alla somministrazione è effettuata, per convenzione tra le parti e alla stregua di norme regolamentari, mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore. Quindi, i dati contenuti nelle fatture emesse dal rivenditore hanno un particolare valore indiziario che può essere messo in discussione soltanto se l'utente solleva specifiche contestazioni sull'eventuale erroneità di singole annotazioni contenute nelle fatture stesse. In particolare, è onere dell'utente contestare in maniera puntuale e circostanziata i consumi rilevati dal distributore ed eventualmente fornire prova contraria.
Inoltre il regolamento contrattuale consente al fornitore, per i periodi non coperti da letture dei consumi, di emettere fatture fondate su consumi presunti e di fatturare successivamente la differenza tra i consumi presunti e quelli effettivi accertati attraverso i dati forniti dal distributore locale o le autoletture comunicate dai clienti.
Nel caso di specie, dall'esame dei documenti contabili sopra menzionati risulta che l'odierna convenuta ha emesso sia fatture in acconto fondate su consumi presunti, sia fatture di conguaglio fondate sulle letture comunicate dal Distributore Locale Italgas
Reti S.p.A. Quest'ultimo ha più volte rettificato la lettura iniziale di attivazione dell'utenza (alla data dell'1.1.2016) indicata in un primo momento in 3.567 mc, in un secondo momento in 2.103 mc ed infine in 4.017 mc. Tali rettifiche hanno determinato dei conguagli di fatturazione, previa restituzione delle partite fatturate in acconto.
In particolare risulta che con la fattura n. 1740703678 del
30.11.2017 , recependo la rettifica della lettura iniziale da Cont parte del distributore, ha riconosciuto per il periodo compreso tra l'1.1.2016 e il 13.10.2017 un minor consumo pari a 7.559 smc che ha generato un credito per l'utente di € 4.865,94 utilizzato a parziale compensazione di bollette precedenti non pagate.
Con le successive fatture sono stati operati ulteriori conguagli sulla base delle letture effettive di volta in volta rilevate dal
Distributore locale, che ha definitivamente accertato un consumo complessivo di 13.376 smc per tutto il periodo di vigenza del contratto di somministrazione, come risulta dai prospetti riassuntivi prodotti dalla società convenuta (all. 37 e 38).
Gli attori non hanno specificamente contestato i consumi riportati nelle fatture allegate in atti, né tanto meno hanno provato che i consumi reali siano inferiori a quelli rilevati dal distributore.
Di conseguenza, non vi sono elementi per dubitare della correttezza degli importi fatturati dalla società fornitrice.
Quanto poi all'affermazione di parte attrice secondo la quale con la nota prot. n. 18042018M29849290 del 18/04/2018 (doc. 5 del fascicolo di parte convenuta) avrebbe Controparte_2 riconosciuto che il debito residuo ammontava a complessivi € 1.786,21
è sufficiente osservare che detta nota contiene un evidente errore materiale, in quanto indica quale debito relativo alla fattura n.
1807952161 del 26/01/2018 l'importo di € 507,02 frazionato in due rate di euro 253,51 ciascuna, anziché l'importo di € 4.423,43 frazionato in due rate di 2.211,72.
La rateizzazione corretta di questa fattura era contenuta nella missiva del 5.3.2018 (doc. 12 di parte convenuta) con cui la società fornitrice aveva già accordato il piano rateale in due rate bimestrali di importo rispettivamente di € 2.211,72, da pagare entro il 30.4.2018, e di € 2.211,71 da corrispondere entro il 29.6.2018.
Del resto risulta documentato che con le note successivamente trasmesse ha sempre chiarito l'ammontare del Controparte_2 saldo debitorio;
da ultimo con nota prot. n. 04102018M33306020 del
4/10/2018 (doc. 7 del fascicolo di parte convenuta), ha fornito il dettaglio completo della situazione contabile con riguardo a ciascuna fattura. Quindi benché ci sia stato un errore di comunicazione in merito alla rateizzazione della fattura n. 1807952161, l'errore era riconoscibile e tale da non poter ingenerare alcun affidamento nella parte attrice.
Ora a fronte di tutti gli importi indicati nelle 18 fatture sopra menzionate, al netto dei conguagli ivi riportati, era onere degli attori dimostrare di aver effettuato pagamenti in misura superiore a detti importi.
Ebbene i sigg.ri hanno documentato soltanto il pagamento Parte_1 di Euro 5.899,22 effettuato con bonifico del 20 novembre 2018 (doc.
18) al fine di ottenere il ripristino della fornitura di gas interrotta dalla società fornitrice per morosità dell'utente. Gli altri pagamenti eseguiti nel corso del rapporto contrattuale non sono stati provati e, prima ancora, neanche quantificati, impedendo così qualunque verifica in ordine alla sussistenza dell'indebito prospettato dagli attori. Pertanto deve essere respinta la domanda di ripetizione formulata da questi ultimi ai sensi dell'art. 2033
c.c.
Parimenti va disattesa l'ulteriore richiesta degli attori di risarcimento danni, dovendosi ritenere del tutto legittima la sospensione della fornitura di gas disposta dalla società fornitrice, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art.
8.3 delle condizioni generali di contratto, dopo aver più volte diffidato l'utente all'adempimento con la nota del 25.8.2018 e la successiva nota del 4.10.2018 contenente il dettaglio degli importi residui da corrispondere per ciascuna fattura. Peraltro, non può ritenersi compiutamente dimostrato neanche il nesso di causalità tra l'interruzione della fornitura di gas e il danno alla salute lamentato dagli attori.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa – delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_1 ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge le domande proposte dagli attori;
− condanna i due attori, in solido, a rifondere alla società convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi euro
2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 14 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo