Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
_ . Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta da0 1 750/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro;
compensazione di crediti - Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 21139/99 - Consigliere Cron. 3668 Dott. Fernando LUPI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud.14/11/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 693 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3002 per diritti L. sul ricorso proposto da: F7EEB. 2001 IL RE SE, elettivamente domiciliato in AGOSTINELLO ROMA VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PASQUALE VERGINELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ONOFRIO PACE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMITATO COORDINAMENTO PROVINCIALE COOPERATIVE ADERENTI;
intimato 1000 avverso la sentenza n. 1962/99 del Tribunale di 4689 CATANIA, depositata il 10/06/99 R.G.N. 2745/98; th -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VERGINELLI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. ☑ -2- th ป SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11 gennaio 1997 al TO di Catania il Comitato di coordinamento provinciale tra le cooperative aderenti alla Lega delle cooperative e mutue di Catania proponeva opposi- zione contro il precetto, notificatogli il 2 gennaio precedente, con cui GI Agostinello gli intimava di pagare lire 15.370.00 in forza di una sentenza emessa dallo stesso TO il 1° luglio 1996. Il ricorrente esponeva essergli stato ceduto dalla Lega regionale delle cooperative un credito di lire 4.409.466 nei confronti dell'Agostinello, o c risultante da una sentenza del Tribunale in data 2 i r e d e F giugno 1989, e chiedeva la compensazione di questo Con credito con quello di cui al precetto, conseguente riduzione del credito da realizzare forzatamente. Costituitosi l'Agostinello, il TO riduceva il credito in accoglimento dell'opposizione con decisione del 12 dicembre 1997, confermata dal Tribunale con sentenza del 10 giugno 1999. Questo notava di avere accolto, con sentenza 9 maggio 1989, un appello della Lega regionale contro una decisione pretorile favorevole all'Agostinello 3 I e già eseguita dalla Lega col pagamento di lire 4.044.866. In conseguenza di tale accoglimento, la Lega era divenuta creditrice dell'Agostinello per ed aveva ceduto il credito al la restituzione All'Agostinello, debitore ceduto, era Comitato. stato perciò opposto in compensazione quel credito (legittimamente, secondo il Tribunale). Contro questa sentenza ricorre per cassazione 1'Agostinello. L'intimato Comitato non si è costi- tuito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2902 (recte: 2909) cod. civ. e 324 cod. proc. civ., osservando che la sentenza qui impugnata ha interpretato male le affermazioni contenute in una sentenza pretorile resa in altro processo. Il motivo è inammissibile. La sentenza qui impugnata ha compensato il credito, vantato dall attuale ricorrente verso l'attuale intimuato, con altro credito, vantato dal secondo verso il primo, acquistato per cessione da un terzo soggetto e fondato su una sentenza emessa da un tribunale in altro processo. Nessun rilievo possono perciò avere su tale statuizione le affermazioni rese dal pretore in quel processo e nessun interesse può avere ora il ricorrente a ricostituirne il contenuto. Col secondo motivo il ricorrente, deducendo la civ.,violazione degli artt. 228, 229 cod. proc. 2733 cod. civ. e difetto di motivazione, addebita alla sentenza impugnata di avere trascurato confessioni giudiziali con cui la controparte affermava di essergli debitrice per retribuzioni lavorative. Col terzo motivo di ricorso egli afferma ancora il suo credito ed ammette bensì di avere ricevuto la notificazione della cessione di altro credito, vantato contro di lui da un terzo, al proprio creditore, ma sostiene di non avere accettato la cessione (art. 1262 cod. civ., ma recte 1264). Neppure questi due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono ammissibili. Nella sentenza il credito impugnata il Tribunale non nega ' lavorativo dell'attuale ricorrente malo riduce per compensazione. Il ricorrente nulla deduce in ordine alla legittimità di tale compensazione giudiziale, né precisa ora, come dovrebbe, l'effetto che conse- guirebbe alla mancata accettazione della cessione, posto che la cessione del credito non richiede il consenso del debitore e che accettazione e noti- ficazione incidono soltanto sull'efficacia libera- toria del pagamento, ad un soggetto anziché allo altro. Col quarto motivo (violazione art. 360 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2033 e 2034 cod. civ.) il ricorrente sostiene che il creditore cedente avesse agito direttamente contro di lui, invece di cedere il credito, egli avrebbe resistito e chiamato in causa il creditore ceduto. Il motivo è inammissibile poiché esso non prospetta alcuno dei vizi della sentenza impugnata deducibili col ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., ma si limita a prospettare una mera ipotesi. Né costituisce censura ex art. 360 cit. il semplice interrogativo che egli si pone ("E' poi proprio così sicuro che non si tratti di obbliga- zione naturale ex art. 2034 cod. civ.?"), stante che le impugnazioni servono quale rimedio ad errori del giudice e non quale strumento per dissipare dubbi dell'impugnante. In conclusione, il ricorso va rigettato mentre sulle spese non si deve provvedere poiché lo intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le they spese. Così deciso in RQ 21139/99 Roma il 14 novembre 2000 Азово винс || Presidente: II Cons. estensore: Veduice Rolli ↑ IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 7 FEB. 2001 IL COLLABORATORE CASSA DI CANCELLERIA E N O I Z I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 T O A . L T R L , N A ' A O S L B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A N 1 S T 1 G S N O O E S E P A I G M D I A G E E A , O L O D T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S R O D E