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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 11 dicembre 2025, alle ore 12.45, innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
Per , l'avv. STEFANO PULCINI in sostituzione dell'avv. LANGELLA Controparte_1
FA, il quale da atto di avere notificato al Garante per eventuali osservazioni e chiede l'acquisizione del documento, depositato telematicamente con la nota di deposito del 10.12.2025, dove risulterebbe che svolga anche il ruolo di titolare del trattamento dei dati. Parte_1
Per l'avv. ELEONORA GIOIA in sostituzione dell'avv. MESSINA GIUSEPPE, la quale Parte_1 rileva la tardività della notifica al Garante, eseguita dopo le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile;
si oppone alla produzione avversaria del documento nuovo, in quanto tardiva. Si tratta, peraltro, di un documento inconferente perché non vi è neppure prova di chi sia il committente, in questo caso agisce invece come responsabile del trattamento per conto terzi.
É altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente.
L'Avv. Pulcini discute riportandosi al ricorso;
in particolare sottolinea che l'art. 15 del GDPR non va interpretato in senso strettamente letterale come riferito al solo titolare del trattamento, ma anche secondo la ratio legis e la finalità propria della richiesta;
c'è anche un principio di apparenza del diritto da parte del cittadino-consumatore, oltre che di buona fede. Non ha risposto non solo all'istanza, ma nemmeno nel corso del giudizio, né ha negato il possesso dei dati nelle proprie difese. Non è dato sapere, ancora, se i dati del siano trattati secondo finalità di legge, né ha indicato quale sia l'effettivo titolare CP_1 del trattamento. Anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. le difese del convenuto non prendono posizione sui fatti allegati, ma si limitano ad una formale difesa. Lo scopo dell'istanza è propriamente informativo ed pagina 1 di 12 il trincerarsi dietro il difetto di legittimazione passiva è pretestuoso. Insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
L'Avv. Gioia precisa le conclusioni come da comparsa, ribadendo: - la carenza di legittimazione passiva in quanto mera responsabile del trattamento e non titolare del trattamento dei dati, conseguentemente si limita a gestire il dato nel rispetto delle indicazioni che riceve dal committente, che può essere uno o più gestendo varie società creditizie. Controparte avrebbe dovuto chiamare in giudizio la mandante, titolare del credito. La segnalazione al SIC è infondata, non essendo legittimata ad operare con il Parte_1
SIC. Non vi è alcuna prova del danno lamentato da controparte, né nell'an né nel quantum. CP_2 sulle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Avverte che verrà data lettura della sentenza in coda di udienza alle ore 18:00.
Entrambi i difensori rinunciano sin da ora a presenziare alla lettura del dispositivo.
Verbalizzazione sospesa alle ore 13:05.
Riaperto il verbale alle ore 18:02, dato atto che nessun difensore è comparso in aula per la lettura, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 11.12.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 2 di 12 N.R.G. 1012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1012/2025 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FA LANGELLA del Foro di Napoli;
RICORRENTE contro
(C.F: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSEPPE MESSINA del Foro di Milano;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società Parte_1
Codice Fiscale: con sede legale alla Via Matteotti 22, in Gaggiano (MI), domicilio P.IVA_1 digitale / PE in persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 Email_1
e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 6/11/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' 15 del
Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente Pt_1
Codice Fiscale: con sede legale alla Via Matteotti 22, in Gaggiano (MI),
[...] P.IVA_1 domicilio digitale / PE in persona del legale rappresentante pro tempore, di Email_1 provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv. di accesso del Controparte_1
6/11/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.). III. ordinare alla
pagina 3 di 12 società resistente Codice Fiscale: , con sede legale alla Via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti 22, in Gaggiano (MI), domicilio digitale / PE , in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 6/11/2024 del ricorrente sopra indicata (doc. 1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv.
, e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati personali del Controparte_1 ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV., condannare ex art. 91 c.p.c. la società Codice Fiscale: Parte_1
, con sede legale alla Via Matteotti 22, in Gaggiano (MI), domicilio digitale / PE P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Email_1 legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i
(valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio
LL che dichiara essere antistatario.”;
- parte resistente: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: - accertare e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente, per le motivazioni all'uopo dedotte;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare il Parte_1 ricorso di Controparte per le ragioni tutte dedotte in narrativa. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
La vicenda in esame trae origine dalla richiesta scritta e sottoscritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data 06.11.2024, con cui l'avvocato ha esercitato il diritto di accesso Controparte_1 ai dati personali previsto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) nei confronti della con la quale si chiedeva la Parte_1 conferma che fosse in corso, o meno, da parte di detta società, un trattamento dei propri dati personali ed, in caso affermativo, chiedeva l'accesso ai dati ed a specifiche informazioni (quali i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata).
In assenza di risposta nel termine massimo di trenta giorni previsto dall'art. 12 Reg. (UE) 2016/679,
l'istante ricorreva, quindi, in data 14.03.2025, al Tribunale di Pavia, chiedendo accertarsi pagina 4 di 12 l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di fornire riscontro all'istanza di accesso e conseguentemente di ordinare a quest'ultima di rendere le informazioni richieste.
Riferiva il ricorrente, in punto di fatto, di aver appreso casualmente da un consulente finanziario, al quale si era rivolto per accedere ad un finanziamento, l'esistenza di una segnalazione negativa del proprio nominativo presso il Sistema Informativo Creditizio (SIC), la quale impediva il perfezionamento dell'operazione. Poiché la segnalazione proveniva dalla società attiva nel settore del Parte_1
“recupero crediti presso terzi”, si era rivolto a quest'ultima per avere piena cognizione di tale eventuale circostanza e per valutare la correttezza di eventuali dati raccolti.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la contestava le avverse domande e deduzioni, Parte_1 in quanto infondate, chiedendone il rigetto.
In sintesi, la società resistente:
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di non poter essere considerata, stante l'attività svolta di recupero crediti per conto terzi, quale “titolare del trattamento” dei dati personali ma rivestendo - anche convenzionalmente - il ruolo di mero “responsabile del trattamento” di cui all'art. 28 Reg. (UE) 679/2016;
- contestava, inoltre, l'asserita segnalazione del nominativo del ricorrente nei Sistemi di
Informazioni Creditizie, non ricoprendo i requisiti previsti dall'art. 114 T.U.B. e non rientrando perciò tra i soggetti qualificati a poter operare con il SIC;
- deduceva, infine, la genericità dell'allegazione e l'assenza di prova del pregiudizio subito dal ricorrente.
Dopo la prima udienza del 21.05.2025, tentata senza esito la conciliazione, sulla scorta della documentazione prodotta, veniva disposta l'informativa al Garante per la privacy per eventuali osservazioni e contestuale rinvio per discussione orale.
All'udienza del 11.12.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe ed udita la discussione orale, il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, dando infine lettura del dispositivo e depositando la sentenza in coda di udienza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare è opportuno precisare che al caso in esame si applica il Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018.
1.1 L'articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento s'intende per:
(…) pagina 5 di 12 2) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(...)
7) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
(...)
8) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
(...)».
1.2 L'articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato», così dispone:
«
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a
22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
pagina 6 di 12
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;
oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
(…)».
1.3 L'articolo 15 del medesimo regolamento, rubricato «Diritto di accesso dell'interessato», così dispone:
«
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
(…) pagina 7 di 12
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.».
1.4 All'articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento si legge:
«Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento.
(...)».
1.5 L'articolo 28 del citato regolamento, dedicato al «Responsabile del trattamento», stabilisce quanto segue:
«1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
(…)
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e
i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: (…)
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
(…)».
1.6 Dal quadro normativo sopra delineato risulta che l'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679 costituisce una delle disposizioni volte a garantire la trasparenza delle modalità di trattamento dei dati personali nei confronti dell'interessato, da cui non può ritenersi tout court esonerato - nella misura in cui ciò sia possibile - il responsabile del trattamento, tenuto ad assistere e collaborare in buona fede pagina 8 di 12 anche al fine di permettere al titolare del trattamento di dare seguito alle richieste pervenute per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III (artt. 12-23) del Regolamento.
1.7 Pertanto, appare quantomeno opportuno che, quando i dati personali siano trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il contratto o altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3 dell'art. 28 di detto regolamento (di regola inquadrato, per l'attività professionale di “recupero crediti per conto terzi”, nello schema-tipo del mandato o dell'appalto di servizi;
v. “stralcio contratto – Committenti” sub. doc. 2 fasc. res.) Pt_1 preveda, altresì, l'adozione di misure organizzative “appropriate” per fornire all'interessato le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 (art. 12, par. 1).
1.8 Tale interpretazione della portata del diritto di accesso previsto all'articolo 15 è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal GDPR, dovendosi ricordare che il considerando 60 afferma che i principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, sottolineando che il titolare del trattamento dovrebbe fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati.
Inoltre, in base al considerando 63 del regolamento, l'interessato dovrebbe avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati e ai destinatari dei dati personali.
1.9 Per quanto sin qui osservato, l'eccepito difetto di legittimazione passiva della società convenuta, in quanto “mera responsabile del trattamento” e non già “titolare” del trattamento medesimo dei dati personali dell'interessato, non può trovare accoglimento.
1.10 A tal riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9313/2023), interpretando la normativa sopra richiamata, ha avuto modo di affermare che “il Reg. UE n. 679 del 2016, art. 12 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato.”; in particolare, la Corte evidenzia come il paragrafo 5 del menzionato art. 12, preveda altresì che “Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.
1.11 Ora, il riferimento al “titolare del trattamento” di cui all'art. 12, par. 5 del Reg. cit. non va interpretato in senso letterale e restrittivo come l'unico soggetto onerato di dimostrare il carattere
“manifestamente infondato” ovvero “eccessivo” della richiesta di accesso presentata dall'interessato, dovendosi piuttosto intendere il riferimento soggettivo in senso più ampio, in conformità alle finalità perseguite a livello comunitario, quindi come il “destinatario” della richiesta di accesso pervenuta pagina 9 di 12 dall'interessato, laddove - come osservato dalla dottrina - l'obbligo di fornire riscontro all'istanza opera anche nel caso in cui non si possa o voglia (legittimamente) dare seguito all'istanza.
1.12 La stessa giurisprudenza di legittimità - nell'enunciare il principio di diritto secondo cui “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso
(o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione” - ha affermato che dal tenore letterale dalla norma da ultimo citata emerge “chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet.” (cfr. Cass. n. 9313/2023).
1.13 Siffatto principio appare del tutto coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dal detto
Regolamento, oltre che con il generale principio di “vicinanza della prova”, non potendosi onerare proprio l'interessato della prova (diabolica) che un trattamento dei suoi dati personali sia, effettivamente, in atto e che il destinatario della richiesta abbia la qualità di titolare, piuttosto che di responsabile del trattamento dei dati personali (potendo tali ruoli e distinzioni, oltre che sovrapponibili, non essere neppure verificabili a priori dall'interessato).
1.14 D'altronde, non si dubita che la normativa richiamata riconosca all'interessato un diritto al
“riscontro”, prima ancora che un diritto alla “informazione”, il primo dei quali va soddisfatto
(tempestivamente) a prescindere dal secondo.
1.15 A tutto quanto precede si aggiunga che, secondo le Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati
(EDPB, Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access), l'attivazione del diritto di accesso ai dati personali non è subordinata al possesso di alcun requisito legittimante (con ciò differendo, ad esempio, dall'accesso ai documenti amministrativi), potendo essere esercitato dall'interessato indipendentemente dalla prova di aver subito un danno o anche solo di essere esposto al pericolo di un pregiudizio, risultando al contempo del tutto irrilevanti i motivi soggettivi a fondamento della richiesta.
1.16 Facendo applicazione dei principi enunciati al caso di specie, non può quindi che dichiararsi l'inadempimento di all'obbligo di dare corso ad un tempestivo riscontro all'istanza di accesso, Parte_1 come richiesto dall'odierno ricorrente.
Invero, dinanzi alla comprovata istanza scritta presentata “in virtù dell'art. 15 GDPR” da
[...]
(“nella qualità di interessato”), ricevuta dalla a mezzo posta elettronica CP_1 Parte_1 certificata in data 06.11.2024, nella quale chiedeva la conferma che fosse o meno in corso, “da parte della vs. società”, un trattamento dei suoi dati personali ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate (cfr. doc.
1-3 fasc.ric.), la società - destinataria della richiesta - pagina 10 di 12 non poteva de plano ignorarla, ma avrebbe dovuto fornire una risposta nei termini previsti dalla normativa vigente (v. Reg. UE n. 2016/679, art. 12, comma 3), anche al fine di riscontrare negativamente la richiesta stessa.
Le ulteriori difese svolte in giudizio dalla società convenuta, in merito alla contestata titolarità del trattamento siccome riferibile ad un imprecisato “committente”, risultano generiche e, comunque, non possono ritenersi l'equipollente di un compiuto riscontro alla richiesta dell'interessato, quand'anche negativa.
In definitiva, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
§2. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022, disponendo la distrazione del pagamento all'Avv. Fabrizio LL che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2.1 Ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto della bassa complessità e della particolarità della lite avente ad oggetto il diritto al riscontro alla istanza di accesso ai dati personali e dei risultati conseguibili dal ricorrente, si ritiene giustificata l'adozione dello scaglione tabellare inferiore (da €
5.201,00 a € 26.000,00) rispetto a quello “di regola” applicabile per le controversie di valore indeterminabile (nel senso che “l'art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia”, cfr. Cass. n. 968/2022; conf. Cass. n. 25540/2025).
2.2 Si assumono i valori minimi dei compensi per ciascuna fase processuale, secondo il rito applicabile, tenuto conto dell'unica e semplice questione trattata, della natura documentale e delle modalità semplificate di decisione con breve discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligo di dare riscontro all'istanza di Parte_1 accesso ai dati personali presentata dall'interessato a mezzo PE in data Controparte_1
06.11.2024;
• per l'effetto, ordina alla resistente di fornire a un riscontro Parte_1 Controparte_1 scritto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, sulla richiesta di accesso ai sensi dell'art. 15 Regolamento (UE) 2016/679, ricevuta in data 06.11.2024;
• condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte ricorrente vittoriosa Parte_1
pagina 11 di 12 delle spese del presente giudizio, distratte al difensore Avv. LL Fabrizio dichiaratosi antistatario, che liquida in € 545,00 per spese esenti, € 2.695,00 per compensi (così determinati:
€ 911,00 fase studio, € 389,00 fase intr,; € 586,00 fase tratt., € 809,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così è deciso in Pavia, lì 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 11 dicembre 2025, alle ore 12.45, innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Giacomo Rocchetti, sono comparsi:
Per , l'avv. STEFANO PULCINI in sostituzione dell'avv. LANGELLA Controparte_1
FA, il quale da atto di avere notificato al Garante per eventuali osservazioni e chiede l'acquisizione del documento, depositato telematicamente con la nota di deposito del 10.12.2025, dove risulterebbe che svolga anche il ruolo di titolare del trattamento dei dati. Parte_1
Per l'avv. ELEONORA GIOIA in sostituzione dell'avv. MESSINA GIUSEPPE, la quale Parte_1 rileva la tardività della notifica al Garante, eseguita dopo le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile;
si oppone alla produzione avversaria del documento nuovo, in quanto tardiva. Si tratta, peraltro, di un documento inconferente perché non vi è neppure prova di chi sia il committente, in questo caso agisce invece come responsabile del trattamento per conto terzi.
É altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente.
L'Avv. Pulcini discute riportandosi al ricorso;
in particolare sottolinea che l'art. 15 del GDPR non va interpretato in senso strettamente letterale come riferito al solo titolare del trattamento, ma anche secondo la ratio legis e la finalità propria della richiesta;
c'è anche un principio di apparenza del diritto da parte del cittadino-consumatore, oltre che di buona fede. Non ha risposto non solo all'istanza, ma nemmeno nel corso del giudizio, né ha negato il possesso dei dati nelle proprie difese. Non è dato sapere, ancora, se i dati del siano trattati secondo finalità di legge, né ha indicato quale sia l'effettivo titolare CP_1 del trattamento. Anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c. le difese del convenuto non prendono posizione sui fatti allegati, ma si limitano ad una formale difesa. Lo scopo dell'istanza è propriamente informativo ed pagina 1 di 12 il trincerarsi dietro il difetto di legittimazione passiva è pretestuoso. Insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione.
L'Avv. Gioia precisa le conclusioni come da comparsa, ribadendo: - la carenza di legittimazione passiva in quanto mera responsabile del trattamento e non titolare del trattamento dei dati, conseguentemente si limita a gestire il dato nel rispetto delle indicazioni che riceve dal committente, che può essere uno o più gestendo varie società creditizie. Controparte avrebbe dovuto chiamare in giudizio la mandante, titolare del credito. La segnalazione al SIC è infondata, non essendo legittimata ad operare con il Parte_1
SIC. Non vi è alcuna prova del danno lamentato da controparte, né nell'an né nel quantum. CP_2 sulle spese di lite.
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Avverte che verrà data lettura della sentenza in coda di udienza alle ore 18:00.
Entrambi i difensori rinunciano sin da ora a presenziare alla lettura del dispositivo.
Verbalizzazione sospesa alle ore 13:05.
Riaperto il verbale alle ore 18:02, dato atto che nessun difensore è comparso in aula per la lettura, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 11.12.2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
pagina 2 di 12 N.R.G. 1012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1012/2025 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
FA LANGELLA del Foro di Napoli;
RICORRENTE contro
(C.F: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. GIUSEPPE MESSINA del Foro di Milano;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti relativi al trattamento dei dati personali.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “I. accertare e dichiarare la violazione della resistente società Parte_1
Codice Fiscale: con sede legale alla Via Matteotti 22, in Gaggiano (MI), domicilio P.IVA_1 digitale / PE in persona del legale rappresentante pro tempore, degli art. 12 Email_1
e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), per non aver fornito risconto all'istanza di accesso del 6/11/2024 indicata in premessa del ricorrente (doc.1), e quindi per non aver consentivo allo stesso l'accesso ai proprio dati in violazione dell' art. 12 e dell' 15 del
Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.); II. accertare l'obbligo della società resistente Pt_1
Codice Fiscale: con sede legale alla Via Matteotti 22, in Gaggiano (MI),
[...] P.IVA_1 domicilio digitale / PE in persona del legale rappresentante pro tempore, di Email_1 provvedere in ordine alla menzionata istanza dell'avv. di accesso del Controparte_1
6/11/2024 ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.). III. ordinare alla
pagina 3 di 12 società resistente Codice Fiscale: , con sede legale alla Via Parte_1 P.IVA_1
Matteotti 22, in Gaggiano (MI), domicilio digitale / PE , in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore, di fornire il riscontro all'istanza del 6/11/2024 del ricorrente sopra indicata (doc. 1) dando conferma o meno dell'esistenza di dati personali riguardanti l'avv.
, e quindi se sia o meno in corso un trattamento dei dati personali del Controparte_1 ricorrente, permettendo, in caso affermativo, l'accesso al ricorrente l'accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), e fornire al ricorrente tutti i suoi dati personali e le sue informazioni personali, indicando i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali dello stesso sono stati o saranno comunicati;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata. IV., condannare ex art. 91 c.p.c. la società Codice Fiscale: Parte_1
, con sede legale alla Via Matteotti 22, in Gaggiano (MI), domicilio digitale / PE P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Email_1 legali e dei compensi professionali del giudizio, determinati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.e i
(valore della causa indeterminabile), da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato Fabrizio
LL che dichiara essere antistatario.”;
- parte resistente: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA
PRELIMINARE: - accertare e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente, per le motivazioni all'uopo dedotte;
IN VIA PRINCIPALE: - rigettare il Parte_1 ricorso di Controparte per le ragioni tutte dedotte in narrativa. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di lite.”
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
La vicenda in esame trae origine dalla richiesta scritta e sottoscritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata in data 06.11.2024, con cui l'avvocato ha esercitato il diritto di accesso Controparte_1 ai dati personali previsto ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) nei confronti della con la quale si chiedeva la Parte_1 conferma che fosse in corso, o meno, da parte di detta società, un trattamento dei propri dati personali ed, in caso affermativo, chiedeva l'accesso ai dati ed a specifiche informazioni (quali i destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata).
In assenza di risposta nel termine massimo di trenta giorni previsto dall'art. 12 Reg. (UE) 2016/679,
l'istante ricorreva, quindi, in data 14.03.2025, al Tribunale di Pavia, chiedendo accertarsi pagina 4 di 12 l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di fornire riscontro all'istanza di accesso e conseguentemente di ordinare a quest'ultima di rendere le informazioni richieste.
Riferiva il ricorrente, in punto di fatto, di aver appreso casualmente da un consulente finanziario, al quale si era rivolto per accedere ad un finanziamento, l'esistenza di una segnalazione negativa del proprio nominativo presso il Sistema Informativo Creditizio (SIC), la quale impediva il perfezionamento dell'operazione. Poiché la segnalazione proveniva dalla società attiva nel settore del Parte_1
“recupero crediti presso terzi”, si era rivolto a quest'ultima per avere piena cognizione di tale eventuale circostanza e per valutare la correttezza di eventuali dati raccolti.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la contestava le avverse domande e deduzioni, Parte_1 in quanto infondate, chiedendone il rigetto.
In sintesi, la società resistente:
- eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di non poter essere considerata, stante l'attività svolta di recupero crediti per conto terzi, quale “titolare del trattamento” dei dati personali ma rivestendo - anche convenzionalmente - il ruolo di mero “responsabile del trattamento” di cui all'art. 28 Reg. (UE) 679/2016;
- contestava, inoltre, l'asserita segnalazione del nominativo del ricorrente nei Sistemi di
Informazioni Creditizie, non ricoprendo i requisiti previsti dall'art. 114 T.U.B. e non rientrando perciò tra i soggetti qualificati a poter operare con il SIC;
- deduceva, infine, la genericità dell'allegazione e l'assenza di prova del pregiudizio subito dal ricorrente.
Dopo la prima udienza del 21.05.2025, tentata senza esito la conciliazione, sulla scorta della documentazione prodotta, veniva disposta l'informativa al Garante per la privacy per eventuali osservazioni e contestuale rinvio per discussione orale.
All'udienza del 11.12.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe ed udita la discussione orale, il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, dando infine lettura del dispositivo e depositando la sentenza in coda di udienza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via preliminare è opportuno precisare che al caso in esame si applica il Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018.
1.1 L'articolo 4 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento s'intende per:
(…) pagina 5 di 12 2) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(...)
7) "titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
(...)
8) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
(...)».
1.2 L'articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato», così dispone:
«
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a
22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
pagina 6 di 12
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;
oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
(…)».
1.3 L'articolo 15 del medesimo regolamento, rubricato «Diritto di accesso dell'interessato», così dispone:
«
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
(…) pagina 7 di 12
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.».
1.4 All'articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento si legge:
«Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento.
(...)».
1.5 L'articolo 28 del citato regolamento, dedicato al «Responsabile del trattamento», stabilisce quanto segue:
«1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
(…)
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e
i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: (…)
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
(…)».
1.6 Dal quadro normativo sopra delineato risulta che l'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679 costituisce una delle disposizioni volte a garantire la trasparenza delle modalità di trattamento dei dati personali nei confronti dell'interessato, da cui non può ritenersi tout court esonerato - nella misura in cui ciò sia possibile - il responsabile del trattamento, tenuto ad assistere e collaborare in buona fede pagina 8 di 12 anche al fine di permettere al titolare del trattamento di dare seguito alle richieste pervenute per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III (artt. 12-23) del Regolamento.
1.7 Pertanto, appare quantomeno opportuno che, quando i dati personali siano trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il contratto o altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3 dell'art. 28 di detto regolamento (di regola inquadrato, per l'attività professionale di “recupero crediti per conto terzi”, nello schema-tipo del mandato o dell'appalto di servizi;
v. “stralcio contratto – Committenti” sub. doc. 2 fasc. res.) Pt_1 preveda, altresì, l'adozione di misure organizzative “appropriate” per fornire all'interessato le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 (art. 12, par. 1).
1.8 Tale interpretazione della portata del diritto di accesso previsto all'articolo 15 è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal GDPR, dovendosi ricordare che il considerando 60 afferma che i principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, sottolineando che il titolare del trattamento dovrebbe fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati.
Inoltre, in base al considerando 63 del regolamento, l'interessato dovrebbe avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati e ai destinatari dei dati personali.
1.9 Per quanto sin qui osservato, l'eccepito difetto di legittimazione passiva della società convenuta, in quanto “mera responsabile del trattamento” e non già “titolare” del trattamento medesimo dei dati personali dell'interessato, non può trovare accoglimento.
1.10 A tal riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 9313/2023), interpretando la normativa sopra richiamata, ha avuto modo di affermare che “il Reg. UE n. 679 del 2016, art. 12 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all'esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell'istanza di accesso presentata dall'interessato.”; in particolare, la Corte evidenzia come il paragrafo 5 del menzionato art. 12, preveda altresì che “Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.
1.11 Ora, il riferimento al “titolare del trattamento” di cui all'art. 12, par. 5 del Reg. cit. non va interpretato in senso letterale e restrittivo come l'unico soggetto onerato di dimostrare il carattere
“manifestamente infondato” ovvero “eccessivo” della richiesta di accesso presentata dall'interessato, dovendosi piuttosto intendere il riferimento soggettivo in senso più ampio, in conformità alle finalità perseguite a livello comunitario, quindi come il “destinatario” della richiesta di accesso pervenuta pagina 9 di 12 dall'interessato, laddove - come osservato dalla dottrina - l'obbligo di fornire riscontro all'istanza opera anche nel caso in cui non si possa o voglia (legittimamente) dare seguito all'istanza.
1.12 La stessa giurisprudenza di legittimità - nell'enunciare il principio di diritto secondo cui “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso
(o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell'istanza di accesso e non invece l'istante, dovendo il primo sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione” - ha affermato che dal tenore letterale dalla norma da ultimo citata emerge “chiaramente che il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, non potendosi trincerare dietro ad un non liquet.” (cfr. Cass. n. 9313/2023).
1.13 Siffatto principio appare del tutto coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dal detto
Regolamento, oltre che con il generale principio di “vicinanza della prova”, non potendosi onerare proprio l'interessato della prova (diabolica) che un trattamento dei suoi dati personali sia, effettivamente, in atto e che il destinatario della richiesta abbia la qualità di titolare, piuttosto che di responsabile del trattamento dei dati personali (potendo tali ruoli e distinzioni, oltre che sovrapponibili, non essere neppure verificabili a priori dall'interessato).
1.14 D'altronde, non si dubita che la normativa richiamata riconosca all'interessato un diritto al
“riscontro”, prima ancora che un diritto alla “informazione”, il primo dei quali va soddisfatto
(tempestivamente) a prescindere dal secondo.
1.15 A tutto quanto precede si aggiunga che, secondo le Linee guida 1/2022 sui diritti degli interessati
(EDPB, Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access), l'attivazione del diritto di accesso ai dati personali non è subordinata al possesso di alcun requisito legittimante (con ciò differendo, ad esempio, dall'accesso ai documenti amministrativi), potendo essere esercitato dall'interessato indipendentemente dalla prova di aver subito un danno o anche solo di essere esposto al pericolo di un pregiudizio, risultando al contempo del tutto irrilevanti i motivi soggettivi a fondamento della richiesta.
1.16 Facendo applicazione dei principi enunciati al caso di specie, non può quindi che dichiararsi l'inadempimento di all'obbligo di dare corso ad un tempestivo riscontro all'istanza di accesso, Parte_1 come richiesto dall'odierno ricorrente.
Invero, dinanzi alla comprovata istanza scritta presentata “in virtù dell'art. 15 GDPR” da
[...]
(“nella qualità di interessato”), ricevuta dalla a mezzo posta elettronica CP_1 Parte_1 certificata in data 06.11.2024, nella quale chiedeva la conferma che fosse o meno in corso, “da parte della vs. società”, un trattamento dei suoi dati personali ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate (cfr. doc.
1-3 fasc.ric.), la società - destinataria della richiesta - pagina 10 di 12 non poteva de plano ignorarla, ma avrebbe dovuto fornire una risposta nei termini previsti dalla normativa vigente (v. Reg. UE n. 2016/679, art. 12, comma 3), anche al fine di riscontrare negativamente la richiesta stessa.
Le ulteriori difese svolte in giudizio dalla società convenuta, in merito alla contestata titolarità del trattamento siccome riferibile ad un imprecisato “committente”, risultano generiche e, comunque, non possono ritenersi l'equipollente di un compiuto riscontro alla richiesta dell'interessato, quand'anche negativa.
In definitiva, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
§2. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022, disponendo la distrazione del pagamento all'Avv. Fabrizio LL che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2.1 Ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto della bassa complessità e della particolarità della lite avente ad oggetto il diritto al riscontro alla istanza di accesso ai dati personali e dei risultati conseguibili dal ricorrente, si ritiene giustificata l'adozione dello scaglione tabellare inferiore (da €
5.201,00 a € 26.000,00) rispetto a quello “di regola” applicabile per le controversie di valore indeterminabile (nel senso che “l'art. 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia”, cfr. Cass. n. 968/2022; conf. Cass. n. 25540/2025).
2.2 Si assumono i valori minimi dei compensi per ciascuna fase processuale, secondo il rito applicabile, tenuto conto dell'unica e semplice questione trattata, della natura documentale e delle modalità semplificate di decisione con breve discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligo di dare riscontro all'istanza di Parte_1 accesso ai dati personali presentata dall'interessato a mezzo PE in data Controparte_1
06.11.2024;
• per l'effetto, ordina alla resistente di fornire a un riscontro Parte_1 Controparte_1 scritto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, sulla richiesta di accesso ai sensi dell'art. 15 Regolamento (UE) 2016/679, ricevuta in data 06.11.2024;
• condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte ricorrente vittoriosa Parte_1
pagina 11 di 12 delle spese del presente giudizio, distratte al difensore Avv. LL Fabrizio dichiaratosi antistatario, che liquida in € 545,00 per spese esenti, € 2.695,00 per compensi (così determinati:
€ 911,00 fase studio, € 389,00 fase intr,; € 586,00 fase tratt., € 809,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in Cancelleria.
Così è deciso in Pavia, lì 11 dicembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
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