Articolo 9 della Legge 29 novembre 1973, n. 809
Articolo 8Articolo 10
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8 gennaio 1974
Art. 9. (Modifica all'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81)

La lettera b) di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , e' sostituita come segue:
"b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1974