Art. 9. (Modifica all'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81)
La lettera b) di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , e' sostituita come segue:
"b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica".
La lettera b) di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , e' sostituita come segue:
"b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica".