Sentenza 30 maggio 1990
Massime • 1
Per la configurabilità dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che integra l'esimente di cui all'art. 4 del d.l.lt. 14 settembre 1944 n. 288, non è sufficiente un semplice sconfinamento dei poteri, eventualmente censurabile come atto amministrativo, ma occorre che il pubblico ufficiale ecceda i suoi poteri con la consapevolezza di perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni e non conforme a legge, assumendo comportamenti che, oltre a risultare obiettivamente in contrasto con l'ordinamento giuridico, manifestino, sotto il profilo soggettivo, la deliberata intenzione del pubblico ufficiale di eccedere i limiti delle proprie attribuzioni per solo capriccio, vessazione o sopruso, accompagnata, sotto il profilo oggettivo, da modalità non consentite da Disposizioni di legge, dai doveri di ufficio o dalle norme del costume sociale. ( Conf mass n 122553).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/1990, n. 16669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16669 |
| Data del deposito : | 30 maggio 1990 |
Testo completo
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REPUBBLI CA I TAL IAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UDIENZA PUBBLICA
del 30.05.1990 La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
***
composta dagli Ill.mi Signori SENTENZA
Dott. Paride ROMBI Presidente N° 1767
STINCARDINI Consigliere *** 1. Dott. Walter
CALFAPIETRA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Dott. Vincenzo
GRIMALDI Consigliere N° 2337/90 3. Dott. Tullio
4. Dott. Mauro D. LO SAPIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso promosso da
HI NN LO. nato il 9 settembre
1960. a Vittoria: avvers la sentenza della Corte di Appello di Catania
in data 3 luglio 1989;
Visti gli atti. la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Walter Stincardini:
Udito. per la parte civile. l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Bruno FRANGINI . che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché i
reati sono estinti per amnistia:
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Corte di Appello di Catania. con sentenza in La
data 3 luglio 1989. confermava integralmente la sentenza in data 31 maggio 1988 del tribunale di
Ragusa, con la quale HI NN LO era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
337 e 341 C.P. in danno dell'agente di custodia PA
AD. commesso in Ragusa il 31 maggio 1988 e,
ritenuta la continuazione e concessa la diminuente di cui all'art. 89 c.p.. dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti. era stato condannato alla pena di cinque mesi di reclusione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore.
impugnata con tre11 quale denuncia la sentenza mezzi di annullamento.
Con il primo. il ricorrente lamenta la mancata
applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. Lgt. del 14 set-
tembre 1944 n. 288 nonché il vizio di motivazione.
Con il secondo motivo. si duole che. nel fatto attribuito al CC, sia stato inesattamente rav-
visato il reato di cui all'art. 337 C.P.. anziché
quello di cui all'art. 341. aggravato dalla violenza.
Il ricorrente riconosce che il punto di censura
ma lo deduce innon é stato impugnato con l'appello. questa sede in relazione ai poteri attribuiti a questa
Corte di sindacare la qualificazione giuridica del
reato ritenuta dal giudice di merito, se ed in quanto la deduzione giovi all'imputato e non comporti reformatio in pejus.
Con l'ultimo motivo, infine, si deduce difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, di cui si assume il CC
meritevole per lo stato di agitazione in cui versava.
che attenuava la intensità del dolo specifico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é infondato.
Non è accoglibile la prima doglianza.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte. per la configurabilità dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che integra l'esimente di cui all'art. 4 del
D.L. Lgt. 14 settembre 1944. n. 288, non é sufficiente un semplice sconfinamento dei poteri. eventualmente censurabile come atto amministrativo viziato, ma occorre che il pubblico ufficiale ecceda i suoi poteri con la consapevolezza di perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni e non conforme alla legge. assumendo comportamenti che, oltre a risultare obiettivamente in contrasto con l'ordinamento giuridico. manifestino.
sotto il profilo soggettivo, la deliberata intenzione del pubblico ufficiale di eccedere i limiti delle
proprie attribuzioni per solo capriccio. vessazione o sopruso. accompagnata, sotto il profilo oggettivo. da modalità non consentite da disposizioni di legge, dai doveri di ufficio o dalle norme del costume sociale. Orbene, poiché la Corte del merito ha accertato che l'agente di custodia Paggi. nell'invitare
1'imputato a rientrare in sezione. perché le docce erano occupate. non ha ecceduto dai limiti delle sue attribuzioni. che, nel caso specifico, erano quelle di disciplinare l'ingresso dei detenuti alle docce, e che delle frasi provocatorie e offensive che il Bucchieri assume essere state profferite nei suoi confronti non esiste alcun elemento probatorio. risultando. invece
dalla relazione di servizio. il comportamento di ostentazione e di superiorità tenuto in istituto dall'imputato. correttamente ė stata esclusa la ricorrenza della invocata esimente sulla evidenza.
altresì di un contegno che poteva dar ragione del gesto compiuto dal CC.
Equalmente infondato é il secondo motivo.
Per la distinzione tra il reato di resistenza previsto dall'art. 337 C.P. e il reato di oltraggio aggravato dalla violenza o minaccia di cui all'ultimo comma dell'art. 341 C.P.. l'orientamento di questa Suprema Corte é nel senso che. considerata la
la violenza e questione con il criterio teleologico.
la minaccia nella prima ipotesi criminosa diretta 7
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scopi di coercizione morale e di resistenza o impedi-
mento al compimento dell'atto di ufficio. mentre nella seconda. 10 scopo dell'agente e di oltraggio e di difesa: sotto il profilo della diversa obiettività
giuridica dei reati. si ritiene poi che l'art. 337
della libertà di azione del€ volto alla tutela pubblico ufficiale e l'art 341 alla tutela del di lui prestigio. Ne deriva che spetta al Giudice di merito.
accertare. sulla base delle risultanze processuali,
quale delle due ipotesi criminose sia in concreto
ravvisabile in relazione al comportamento dell'agente ed alle effettive modalità del fatto oppure se non ricorra. invece. il concorso dei reati. Orbene. nella specie. la difesa non ha sollevato specifico motivo di gravame la questione con dell'assorbimento o meno del reato di resistenza in quello dell'oltraggio con violenza. perché gli atti
processuali non gliene davano argomento: ne i giudici di merito avevano l'obbligo di porsi la questione di ufficio. posto che sia le imputazioni elevate
- mai contestate nella loro separata formulazione la istruttoria dibattimentale pacificamente evidenziavano il concorso delle ipotesi criminose. Anche l'ultima doglianza e inaccoglibile.
Come risulta dalla sentenza impugnata. i giudici di merito hanno ritenuto il CC immeritevole delle attenuanti generiche in considerazione della
rilevante intensità del dolo. nonostante il riconosciuto vizio parziale di mente ė ik non lineare comportamento processuale del prevenuto, laproteso a ribaltare sull'agente di custodia responsabilità del'accaduto. Ciò posto. si osserva che il giudice di merito. nell'egtcizio'စ ာ del potere di concedere о negare le attenuanti generiche. deve indicare. tra gli elementi di cui all'art. 133 C.P.. quelli ai quali ritenga di attribuire maggiore rilevanza ai fini della decisione adottata, per cui deve ritenersi adeguatamente motiva-
la sentenza impugnata che ha fondato il diniego ta della attenuanti generiche sulla intensità del dolo e
sul comportamento processuale. che non è stato di difesa. ma di ingiusta ritorsione.
Per tali considerazioni. la sentenza impugnata si sottrae al sindacato di legittimità. nelle more del giudizio. i reati Peraltro.
CC (artt. 337 e 341 C.P.) sono ascritti stati compresi nel provvedimento di amnistia di cui al D.P.P. 12 aprile 1990 n. 7 e quindi. non ricorrendo, la per quanto è stato aopra argomentato.
ipotesi di cui al capoverso dell'art. 152 C.P.P.. la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché i reati sono estinti per amnistia.
P.Q.M.
La CORTE di CASSAZIONE, Sezione VI Penale.
Visti gli artt. 151 C.P.P.,524, 537 e 539 C.P.P.
D.P.R. 12 aprile 1990. n. 75: ANNULLA SENZA RINVIO la sentenza impugnata perché
il reato è estinto per amnistia ex D.P.R. n. 75 del
1990.
Cosi deciso in Roma neila pubblica udienza del 30 maggio 1990.
IL PRESIDENTE
Paride ROMBI
SL RELATORE
Walker fine Walter STINCARIRDIN;
COLLABORATORE OF CANCELLERIA
L a Scalin
Depositato in Cancelleria sei 19 DIC. 1990 oggi, Il Collaboratore di Cancelleria