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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2024, n. 18105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18105 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
i i SENTENZA sui ricorsi proposti da: IM AL nato a [...] il [...] SI NN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2023 del CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. e presente l'AVV. PAOLA CROCE del Foro di Roma, in sostituzione, giusta delega scritta depositata in udienza, dell'AVV. PIETRO CONTE, per NN SI, che si riporta al ricorso, chiedendone l'accoglimento: è presente altresì l'AVV: SAVATORE IMPRADICE del Foro di Napoli, per AL IM, che si riporta al ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli riducendo la pena irrogata a RE PR e AN OS, condannati per il reato di rapina aggravata dall'uso di armi e dal numero dei correi, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Presentano distinti ricorsi per cassazione le difese dei due imputati, deducendo ciascuno un unico motivo di ricorso. RE lmprota deduce nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. per illogicità, apparenza e mancanza di motivazione in relazione alla ammissione di colpevolezza da parte Penale Sent. Sez. 2 Num. 18105 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 dell'imputato, incidente sul trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, nell'applicare la pena base in misura superiore al minimo edittale non ha considerato l'intervenuta ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, in epoca successiva alla pronuncia del giudice di primo grado, anteriormente alla pronuncia d'appello. AN OS lamenta violazione di legge in relazione all'art.442 comma 2 bis c.p.p.. La Corte ha respinto l'istanza formulata dall'imputata e volta alla rimessione in termini per la proposizione di rito abbreviato, dovendosi applicare il principio per" cui il regime premiale sancito dall'art.442 c.p.p., pur avendo carattere processuale ha effetti sostanziali, in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di RE lmprota ha presentato, via PEC, memoria di replica con cui ribadiscono e precisano l'argomento difensivo già svolto, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi su cui ciascuno di essi si fondano sono manifestamente infondati. RE lmprota deduce la mancata considerazione da parte della Corte d'appello, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ammissione degli addebiti intervenuta tra la pronuncia della sentenza di primo grado ed il deposito della motivazione della sentenza. L'argomento è sterile e superato dalla condotta processuale tenuta dall'imputato che, a mezzo del proprio difensore, nel corso dell'udienza d'appello, si è limitato a insistere nell'accoglimento dell'appello e quindi della richiesta di assoluzione nel merito (primo motivo di appello), ponendo nei fatti nel nulla la precedente ammissione di colpevolezza, non si comprende se perché 'rimangiata' o perché ritenuta irrilevante. A fronte di un comportamento così ambiguo, che non si è materializzato nella rinuncia al motivo d'appello con cui chiedeva la assoluzione per insufficienza di prova, la decisione della Corte d'appello appare ineccepibile: in essa vengono valorizzati motivi specifici per la negatoria del beneficio richiesto, in ossequio al principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. Conseguentemente, la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, AV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322 - 01 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). lI giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze 6'A>k' attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. È, ad esempio, sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulalo comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, AV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, AV. 248737). Nel caso concreto, tra pagina 9 e 10 dell'impugnata motivazione, la Corte spiega adeguatamente, in relazione ai precedenti, alla assenza di specifiche ragioni di favore, alla modalità concreta dell'azione ed alla gravità del fatto, le ragioni del diniego. De hoc, satis. 2. Manifestamente infondato il motivo attinente alla richiesta di rimessione in termini da parte di AN OS. Nessun dubbio in ordine ai principi enunciati nei precedenti di legittimità nei precedenti menzionati nel ricorso, che questa Corte condivide. Sennonché, essi non possono trovare applicazione nel caso concreto, dato che si era esaurita la fase processuale nella quale si sarebbe potuto esercitare la facoltà introdotta con la riforma Cartabia. La remissione in termini sarebbe inattuabile poiché, esauritosi il rito dibattimentale con la conclusione del giudizio di primo grado, è perenta per l'imputata la facoltà di rinunciare al dibattimento e quindi di beneficiare, in misura maggiore o minore, della riduzione della pena di un terzo, con ulteriormente riduzione nel caso di mancata proposizione dell'appello. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'ari. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Presidente
udite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. e presente l'AVV. PAOLA CROCE del Foro di Roma, in sostituzione, giusta delega scritta depositata in udienza, dell'AVV. PIETRO CONTE, per NN SI, che si riporta al ricorso, chiedendone l'accoglimento: è presente altresì l'AVV: SAVATORE IMPRADICE del Foro di Napoli, per AL IM, che si riporta al ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli riducendo la pena irrogata a RE PR e AN OS, condannati per il reato di rapina aggravata dall'uso di armi e dal numero dei correi, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Presentano distinti ricorsi per cassazione le difese dei due imputati, deducendo ciascuno un unico motivo di ricorso. RE lmprota deduce nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. per illogicità, apparenza e mancanza di motivazione in relazione alla ammissione di colpevolezza da parte Penale Sent. Sez. 2 Num. 18105 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 dell'imputato, incidente sul trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello, nell'applicare la pena base in misura superiore al minimo edittale non ha considerato l'intervenuta ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, in epoca successiva alla pronuncia del giudice di primo grado, anteriormente alla pronuncia d'appello. AN OS lamenta violazione di legge in relazione all'art.442 comma 2 bis c.p.p.. La Corte ha respinto l'istanza formulata dall'imputata e volta alla rimessione in termini per la proposizione di rito abbreviato, dovendosi applicare il principio per" cui il regime premiale sancito dall'art.442 c.p.p., pur avendo carattere processuale ha effetti sostanziali, in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di RE lmprota ha presentato, via PEC, memoria di replica con cui ribadiscono e precisano l'argomento difensivo già svolto, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi su cui ciascuno di essi si fondano sono manifestamente infondati. RE lmprota deduce la mancata considerazione da parte della Corte d'appello, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ammissione degli addebiti intervenuta tra la pronuncia della sentenza di primo grado ed il deposito della motivazione della sentenza. L'argomento è sterile e superato dalla condotta processuale tenuta dall'imputato che, a mezzo del proprio difensore, nel corso dell'udienza d'appello, si è limitato a insistere nell'accoglimento dell'appello e quindi della richiesta di assoluzione nel merito (primo motivo di appello), ponendo nei fatti nel nulla la precedente ammissione di colpevolezza, non si comprende se perché 'rimangiata' o perché ritenuta irrilevante. A fronte di un comportamento così ambiguo, che non si è materializzato nella rinuncia al motivo d'appello con cui chiedeva la assoluzione per insufficienza di prova, la decisione della Corte d'appello appare ineccepibile: in essa vengono valorizzati motivi specifici per la negatoria del beneficio richiesto, in ossequio al principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione. Conseguentemente, la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, AV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322 - 01 Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). lI giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze 6'A>k' attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. È, ad esempio, sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulalo comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, AV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, AV. 248737). Nel caso concreto, tra pagina 9 e 10 dell'impugnata motivazione, la Corte spiega adeguatamente, in relazione ai precedenti, alla assenza di specifiche ragioni di favore, alla modalità concreta dell'azione ed alla gravità del fatto, le ragioni del diniego. De hoc, satis. 2. Manifestamente infondato il motivo attinente alla richiesta di rimessione in termini da parte di AN OS. Nessun dubbio in ordine ai principi enunciati nei precedenti di legittimità nei precedenti menzionati nel ricorso, che questa Corte condivide. Sennonché, essi non possono trovare applicazione nel caso concreto, dato che si era esaurita la fase processuale nella quale si sarebbe potuto esercitare la facoltà introdotta con la riforma Cartabia. La remissione in termini sarebbe inattuabile poiché, esauritosi il rito dibattimentale con la conclusione del giudizio di primo grado, è perenta per l'imputata la facoltà di rinunciare al dibattimento e quindi di beneficiare, in misura maggiore o minore, della riduzione della pena di un terzo, con ulteriormente riduzione nel caso di mancata proposizione dell'appello. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'ari. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Presidente