Art. 23.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.
Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.
Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.