Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso in cassazione - nella specie per tardività - preclude la rilevabilità della sopravvenuta illegalità della pena dovuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norme ad esso attinente, può essere dedotta in sede esecutiva) .
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2014, n. 24638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24638 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 06/05/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 885
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 4986/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OL N. IL 06/06/1982;
avverso la sentenza n. 5466/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 17/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LL IC ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa il 17 ottobre 2013 con cui il GIP del Tribunale di Brindisi ha applicato nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni QUATTRO di reclusione ed Euro 17.300,00 di multa, concesse le attenuanti generiche, ritenutane la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1-bis, per aver illecitamente detenuto, a fini di spaccio, in concorso con tre correi, kg. 10,500 circa di sostanza stupefacente tipo hashish,dai quali potevano estrarsi circa 31.880 dosi singole droganti;
fatto accertato in Brindisi il 9 marzo 2013. Lamenta l'imputato vizi motivazionali in punto sia al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. sia alla quantificazione della pena. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. Invero: pronunziata dal GIP del Tribunale di Brindisi sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con motivazione contestuale (come risulta in atti) all'udienza tenuta in camera di consiglio il 17 ottobre 2013 (alla quale l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva espressamente rinunziato di presenziare, conferita procura speciale al difensore ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) il ricorso per cassazione veniva depositato nella cancelleria del Tribunale di Taranto in data 6 novembre 2013, giusta l'attestazione in calce alla sentenza, e quindi ben oltre il termine di giorni QUINDICI previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), decorrente, à sensi del comma 2 lett. b) dello stesso articolo, dalla stessa data di pronunzia della sentenza "per tutte le parti che sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura della sentenza". Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "nel caso in cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla declaratoria di contumacia, sicché la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa decorre il termine per proporre impugnazione" (in termini, Sez. 1, n. 14015 del 07/03/2008 Cc. - dep. 03/04/2008 - Rv. 240140; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 6326 del 17/11/1999 Cc. - dep. 03/02/2000 - Rv. 215219; Sez. 4 n. Sez. 4 n. 4226 del 08/01/2013 Cc. (dep. 28/01/2013) Rv. 254670). Siffatta causa di inammissibilità originaria del ricorso vale a precludere il rilievo, in questa sede, della sopravvenuta illegalità della pena, oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, ovviamente anteriormente alla pronunzia della sentenza n. 32 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 5 marzo 2014 e quindi con effetti ex art. 136 Cost., a far tempo dal giorno successivo) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4-vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 46, art. 1, comma 1 con cui venne introdotta (per usare le stesse parole del Giudice delle leggi) " una innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti sia sotto il profilo delle incriminazioni che sotto quello sanzionatorio", significativamente imperniato nella parificazione quoad poenam dei delitti riguardanti le c.d. "droghe leggere" con quelli aventi ad oggetto le c.d. "droghe pesanti". Per l'effetto, acclarata l'illegittimità della valenza modificativa/abrogativa della suddetta novella del 2006, si è automaticamente determinata la " reviviscenza " delle disposizioni originarie dettate - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sub art. 73 - - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,con specifico riferimento alle specifiche fattispecie incriminatrici ed al relativo trattamento sanzionatorio. A tale stregua, il trattamento sanzionatorio attualmente applicabile nel caso di specie,in relazione al reato commesso dall'imputato di detenzione a fini di spaccio di kg. 10,500 circa di sostanza stupefacente tipo hashish (dai quali potevano estrarsi n. 31.880 dosi medie singole droganti) risulterebbe quello previsto dall'art. 73, comma 4 del citato d.P.R. nel testo originario, compreso tra anni due ed anni sei di reclusione e tra Euro 5.164 ed Euro 77.468 di multa:
disposizione più favorevole ex art. 2 c.p., comma 4, rispetto a quella in vigore all'epoca del fatto: 9 marzo 2013.
Osserva invero il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito, con la sentenza n. 15 del 30 giugno 1999 ric. Piepoli, con affermazione di principio costantemente ribadita in seguito da altre pronunzie (S.U. n. 32 del 2000; n. 33542 del 2001; n. 23428 del 2005) nell'ottica di escludere la prevalenza di eventuali cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., che ha natura di causa di inammissibilità originaria ex art. 591 c.p.p. l'impugnazione proposta fuori termine (al pari delle altre ipotesi contemplate al comma 1, lett. c dello stesso articolo), trattandosi "di un caso in cui fa difetto un presupposto essenziale, legislativamente previsto, per la stessa configurabilità di un atto di impugnazione" e quindi di atto "inidoneo ad introdurre il giudizio di impugnazione" ed alla "instaurazione di un valido rapporto processuale." Le Sezioni Unite hanno altresì significativamente sottolineato che "nelle predette ipotesi, pertanto, si è in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiarativa, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine". La declaratoria di inammissibilità si risolve quindi nella constatazione che "si è ormai formato un giudicato" in senso sostanziale fin dall'insorgenza della causa stessa di inammissibilità, concretizzatosi alla scadenza dei termini per proporre l'impugnazione. La pronunzia è quindi finalizzata "ad impedire l'inutile prosecuzione di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 4, anche "a posteriori", in un accertamento negativo di pendenza del processo". Nè può fondatamente dubitarsi che tale insegnamento sia a fortiori da estendere nel caso in cui l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione si ponga quale causa preclusiva di un'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio, alla luce dello jus superveniens ovvero della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di norme di legge precedentemente in vigore salva l'eventuale deducibilità di questi temi nella fase dell'esecuzione. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 300,00 a titolo di sanzione pecuniaria,non sussistendo legittime ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014