Sentenza 7 giugno 2016
Massime • 1
In tema di procedimento per giudizio immediato, qualora l'imputato abbia tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal G.I.P., è legittima la riproposizione della richiesta di rito speciale, a diverse o senza condizioni, formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen.
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IL GIUDIZIO ABBREVIATO OBIETTIVO DELLA RIFORMA Lo scopo della riforma è quello di incentivare l'accesso al giudizio abbreviato e di ampliare i presupposti di ammissibilità del rito, da un lato, prevedendo che il supplemento probatorio richiesto in abbreviato debba essere posto a confronto, sotto il profilo della sua compatibilità con le finalità di deflazione del rito, con l'attività istruttoria da svolgersi in dibattimento e disciplinando espressamente la facoltà di reiterare, prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta di ammissione al rito abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile, (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma …
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Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare. La richiesta del giudizio o rito abbreviato Aspetti procedurali del rito abbreviato L'appello della sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato Quando non è possibile il giudizio abbreviato L'art. 438 codice penale: presupposti del giudizio abbreviato La giurisprudenza sul rito abbreviato La richiesta del giudizio o rito abbreviato La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2016, n. 29912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29912 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2016 |
Testo completo
THE 29 9 1 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 07.06.2016 Sentenza n. 1072 Reg. gen. n. 6675/2016 composta dai signori: dott. Antonio Prestipino Presidente dott. Luciano Imperiali. Consigliere dott. Giovanna Verga Consigliere dott. Luigi Agostinacchio Consigliere Consigliere est. dott. PP Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'LO PP, nato ad [...] il [...]; ES LE, nato a [...] 1'08/05/1991, avverso l'ordinanza del 21/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Marsala;
1 т RITENUTO IN FATTO 1.In seguito a richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M. nei confronti dei ricorrenti, costoro avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, condizionato ad una integrazione probatoria. All'udienza in camera di consiglio, fissata ex art. 458 cod. proc. pen., il G.I.P del Tribunale di Marsala rigettava la richiesta di abbreviato condizionato e, a seguito di richiesta formulata dagli imputati di procedere comunque a giudizio abbreviato senza condizioni, con l'ordinanza in epigrafe rigettava anche tale richiesta, ritenendola tardiva e disponendo il giudizio nei confronti degli imputati davanti al Tribunale.
2.Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono violazione della legge processuale e, segnatamente, dell'art. 458 cod. proc. pen., dal momento che la richiesta di abbreviato "secco" formulata, in esito al rigetto del medesimo rito "condizionato", all'udienza camerale fissata ai sensi della norma richiamata, non avrebbe potuto ritenersi tardiva senza violare il principio di uguaglianza rispetto a posizione identica, relativa all'imputato in sede di udienza preliminare, che può riproporre la richiesta di rito abbreviato "fino a che non siano formulate le conclusioni" ex art. 438 cod. proc. pen. In questo senso, i ricorrenti pongono questione di legittimità costituzionale della norma se la stessa dovesse essere interpretata come da provvedimento impugnato. : CONSIDERATO IN DIRITTO . i Il ricorso è fondato.
1.L'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., richiama espressamente l'art. 438, comma 5 cod. proc. pen., che prevede la possibilità che l'imputato formuli richiesta di giudizio abbreviato condizionato anche quando il P.M. abbia formulato nei suoi confronti la richiesta di giudizio immediato. Ne consegue che deve ritenersi applicabile, in sede di giudizio immediato, tutto il meccanismo processuale previsto dalla legge a seguito della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata all'udienza preliminare, che consente all'imputato, in caso di rigetto, di poter riproporre immediatamente tale richiesta a diverse (o senza) condizioni e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 438 cod. proc. pen., secondo quanto previsto dal comma 6 della medesima norma. 2 m In tal senso, sia pure con riguardo all'analogo meccanismo applicabile in sede di procedimento per decreto, si pone la giurisprudenza di legittimità correttamente citata dal P.G. nelle sue conclusioni scritte (Sez.4, n. 34151 del 07/06/2012, Santini, Rv. 253517; Sez. 1, n. 38595 del 17/09/2003, Mores, Rv. 225997). D'altra parte, ragioni logico-sistematiche e di economia processuale depongono per la correttezza di tale soluzione, tenuto conto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 23 maggio del 2003, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (e dell'art. 438, comma 2 cod. proc. pen., come si vede assimilando le due norme), la richiesta di abbreviato condizionato, rigettata dal G.I.P., può essere riproposta davanti al giudice del dibattimento, il quale, se l'accoglie, dispone il giudizio abbreviato. + Con il che, sarebbe incongruo prevedere una differenziazione di soluzioni tra la procedura di cui al comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen., relativa al caso in cui vi sia l'udienza preliminare e quella in cui questa, come nella specie, sia mancata per volontà del P.M.. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la consequenziale trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore . corso.
P.Q.M.
. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala. . Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 07.06.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente AntonioPP Sgadari Granff, Sportini DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 LUG 2016 IL CANCELLIERE Di Ca Claudia Pianelli Z I O N E * 3