Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1264
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il giudice rileva che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza di atti e notificazioni. Tuttavia, nella specie, non vi è contestazione sulla notifica dell'accertamento presupposto e nessuna prescrizione quinquennale è maturata alla data di notifica della cartella, tenuto conto della sospensione dei termini a causa della emergenza Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1264
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo