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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2467/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13204/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046752206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046752206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046752206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1012/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione , dell' intimazione di pagamento in oggetto in virtu' di n. 7 atti prodromici, in particolare di n. 4 avvisi di addebito e n. 3 cartelle asseritamente notificate in precedenza per crediti di natura tributaria, contributi previdenziale e diritti camerali , così come indicato nell'intimazione in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per vizio di notifica e/o mancata notifica degli atti prodromici, comunque per intervenuta prescrizione e/o decadenza nonché per violazione di legge , errato calcolo di sanzioni ed interessi , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia delle entrate-riscossione e Camera di Commercio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso, fermo restando il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria indicati nell'intimazione impugnata .
All'udienza datata 22 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di ADER relativamente ai carichi tributari inerenti contributi previdenziali , essendovi per essi il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributari adita, essendo materie riservate al giudice ordinario , innanzi al quale per tale parte il ricorso va riassunto.
Quanto ai crediti di natura tributaria il ricorso va rigettato.
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica degli atti prodromici e della intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendoi la ricorrente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Parimenti l'ufficio ha provveduto ad allegare anche idonea documentazione alla base degli atti interruttivi notificati alla parte nella fattispecie(vedi allegati ).
Vanno inoltre respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, fermo restando che eventuali contestazioni relative agli altri atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto.
In ogni caso non sussiste la tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente agli atti prodromici , essendo l'intimazione stata preceduta anche da notifica di atti interruttivi;
quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass.. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt.11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite , data la natura delle questioni trattate, vanno compensate per giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per i contributi previdenziali.Rigetta nel resto.Spese compensate.
ROMA, 22.01.2026 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13204/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046752206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046752206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259046752206000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1012/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione , dell' intimazione di pagamento in oggetto in virtu' di n. 7 atti prodromici, in particolare di n. 4 avvisi di addebito e n. 3 cartelle asseritamente notificate in precedenza per crediti di natura tributaria, contributi previdenziale e diritti camerali , così come indicato nell'intimazione in oggetto.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per vizio di notifica e/o mancata notifica degli atti prodromici, comunque per intervenuta prescrizione e/o decadenza nonché per violazione di legge , errato calcolo di sanzioni ed interessi , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia delle entrate-riscossione e Camera di Commercio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o in subordine il rigetto del ricorso, fermo restando il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria indicati nell'intimazione impugnata .
All'udienza datata 22 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di ADER relativamente ai carichi tributari inerenti contributi previdenziali , essendovi per essi il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributari adita, essendo materie riservate al giudice ordinario , innanzi al quale per tale parte il ricorso va riassunto.
Quanto ai crediti di natura tributaria il ricorso va rigettato.
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica degli atti prodromici e della intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendoi la ricorrente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Parimenti l'ufficio ha provveduto ad allegare anche idonea documentazione alla base degli atti interruttivi notificati alla parte nella fattispecie(vedi allegati ).
Vanno inoltre respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, fermo restando che eventuali contestazioni relative agli altri atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto.
In ogni caso non sussiste la tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente agli atti prodromici , essendo l'intimazione stata preceduta anche da notifica di atti interruttivi;
quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass.. 22997/10).
Infine nessuna censura è imputabile all'ufficio avendo l'intimazione in oggetto indicato ogni elemento utile a far comprendere l'iter logico giuridico alla base della pretesa erariale, con motivazione perfettamente aderente a quanto stabilito dalla normativa, in particolare gli artt.11 e 30 DPR 602/73.
Le spese di lite , data la natura delle questioni trattate, vanno compensate per giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione per i contributi previdenziali.Rigetta nel resto.Spese compensate.
ROMA, 22.01.2026 Il Giudice monocratico R.Roberti