TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/07/2025, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Dott.ssa LA AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7669/2023
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex art. 281 Parte_1
decies cod. proc. civ., dall'Avv. Antonio Verde ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno al Largo Dogana Regia, n. 15
– attore –
CONTRO
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelina Doddato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio, n. 59
1 – convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibere condominiali del 12 dicembre 2022, 24 gennaio
2023 e 20 marzo 2023.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 10 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art. 281decies cod. proc. civ. ritualmente notificato, Parte_1
impugnava le delibere condominiali del 12 dicembre 2022, 24 gennaio 2023 e 20 marzo
2023 deducendo di non avere mai ricevuto le relative convocazioni e di averne appreso l'effettivo svolgimento in data 4 agosto 2023 a seguito di reiterati solleciti. Deduceva altresì
di avere provveduto tempestivamente, in data 2 settembre 2023, all'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione conclusosi con verbale negativo.
Eccepiva conseguentemente la violazione dell'art. 66 disp. attuaz. cod. proc. civ. instando per l'annullamento delle predette delibere con condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi in proprio favore stante l'anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il convenuto
[...]
– in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore – deducendo la regolare notifica, nel rispetto dei termini prescritti ex lege,
all'indirizzo pec del Dott. di tutte le convocazioni concernenti le Parte_1
riunioni condominiali del 12 dicembre 2022, 24 gennaio 2023 e 20 marzo 2023 e dei relativi verbali di assemblea.
2 Instava conseguentemente per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con condanna di parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, nonché al risarcimento danni ex art. 96
cod. proc. civ. stante la palese ed evidente temerarietà della lite.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, la causa era rinviata all'udienza del 10 giugno
2025 ed ivi, sulle conclusioni delle parti, decisa con deposito del dispositivo letto in udienza alla presenza dei procuratori costituiti e riserva di giorni quindici per il deposito della motivazione.
La domanda di annullamento delle delibere condominiali impugnate è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente dichiararsi la tempestività dell'impugnazione, considerato che parte attrice, cui le delibere sono state comunicate dall'amministratrice del convenuto in data 4 agosto 2023, ha provveduto ad instaurare tempestivamente (con CP_1
istanza depositata il 2 settembre 2023) dapprima il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 29 settembre 2023, ed, all'esito, con ricorso depositato in data 26
ottobre 2023, il presente giudizio. Il tutto documentato come in atti.
Giova altresì premettere che, ai sensi dell'art. 66 disp. attuaz. cod. proc. civ., “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (…)”.
3 Orbene, parte convenuta, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione deducendo di avere comunicato tempestivamente sia gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali del 12 dicembre 2022, 24 gennaio 2023 e 20 marzo 2023 che i relativi verbali, non ha dato prova, com'era suo onere, di ciò, limitandosi ad allegare la stampa di messaggi pec che assume notificati alla controparte sforniti di alcun valore probatorio siccome non prodotti nel loro formato originale (.eml o .msg).
Giova infatti in proposito rilevare che le ricevute PEC, per costituire valida prova dell'avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o
.msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF in quanto solo attraverso l'apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto (cfr. Cass. Civ., ordinanza 8 giugno
2023, n. 16189; Corte d'Appello di Milano, sentenza 7 aprile 2025).
Dunque, nella fattispecie, il convenuto avrebbe potuto facilmente fornire la CP_1
prova dell'effettiva comunicazione in favore dell'attore a mezzo pec degli inviti alle riunioni condominiali e delle delibere adottate nelle relative assemblee producendo le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato, anziché limitarsi a depositare files in formato PDF.
L'impugnazione deve essere dunque accolta, con conseguente annullamento delle delibere impugnate.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna del convenuto al rimborso degli onorari CP_1
di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano d'ufficio, in mancanza di notula, nella misura indicata in
4 dispositivo, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta,
con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa indeterminabile – complessità bassa –)
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. LA AN, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7669/2023 R.G. – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e,
per l'effetto, annulla le delibere condominiali del 12.12.2022, del 24.01.2023 e del
20.03.2023; 2) CONDANNA il convenuto Controparte_1
– in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento
[...]
delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 3.915,00, di cui € 518,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito ed antistatario di parte attrice Avv. Antonio
Verde.
Riserva giorni 15 (quindici) per il deposito della motivazione.
Così deciso in Salerno, lì 10 Giugno 2025
Il Gop
Avv. LA AN
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
6