Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento adottato in data-OMISSIS- dalla Questura di Perugia, con cui si ordina al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Perugia nel più breve tempo possibile e di non farvi rientro per i quattro anni successivi senza autorizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CO UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data-OMISSIS- il Questore di Perugia ha disposto nei confronti del ricorrente l’ordine di allontanamento dal Comune di Perugia con divieto di farvi rientro per quattro anni, in applicazione degli artt. 2 ed 1 del d.lgs. 159/2011.
2. Il foglio di via obbligatorio è motivato sulla base della condotta recente del ricorrente – il quale più volte nel corso dell’anno si sarebbe fatto consegnare somme a titolo di caparra da persone interessate a locare un appartamento, per poi comunicare l’indisponibilità dell’immobile e non riconsegnare la somma – oltre che su quella precedente, che comprende una condanna per truffa da parte del Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, divenuta irrevocabile, un arresto per estorsione aggravata nel -OMISSIS- su disposizione del GIP di -OMISSIS- ed un provvedimento di custodia cautelare in carcere -OMISSIS- da parte dell’Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di -OMISSIS-, oltre ad una lunga serie di precedenti di Polizia (a parte un’indagine per danneggiamento del -OMISSIS-, allorché era minorenne, dal 2005 al 2024, denunce per truffa, appropriazione indebita, sostituzione di persona, diffamazione, lesioni, maltrattamenti in famiglia, etc.).
3. Avverso il provvedimento, il ricorrente – con riferimento a vizi epigrafati di: difetto di motivazione - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità tra la tutale dell’interesse pubblico perseguito ed il sacrificio alla libertà di circolazione imposto al privato cittadino - violazione di legge (artt. 3 e 7 legge 241/1990) - contraddittorietà del provvedimento – in sostanza si è limitato a lamentare che sia stata irrogata la misura per la durata massima, sulla base di mere segnalazioni, senza verificare l’esito giudiziario che hanno avuto; in particolare, il ricorrente sottolinea che “Nello specifico, se taluni di questi precedenti sono sfociati in condanne, per molti altri è intervenuta assoluzione nel merito (per i precedenti di polizia -OMISSIS-, concernenti i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata ed evasione e per quello -OMISSIS- di diffamazione, molestia e disturbo alle persone); per altri, specie i più risalenti ma non solo, è verosimilmente intervenuto decreto di archiviazione visto che l’ interessato non ha più saputo di atti di esercizio dell’azione penale a suo carico”.
3.1. Il ricorrente ha anche proposto reclamo avverso la decisione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dall’apposita Commissione.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.
5.1. L’assunto posto alla base dell’impugnazione non risponde al quadro dei precedenti delineato dalla Questura, nel quale, come sopra esposto, oltre a numerose segnalazioni e relative indagini che si sviluppano in un arco temporale di vent’anni, vi sono anche una condanna definitiva per truffa e due provvedimenti restrittivi disposti dall’AGO.
5.2. Il ricorrente, d’altra parte, non ha neanche messo in discussione la veridicità della condotta ripetutamente truffaldina più recente che gli è stata addebitata. Né ha contestato di non risiedere a Perugia e di non avere nella città interessi lavorativi.
5.3. Gli elementi oggettivi evidenziati, dunque, supportano il giudizio esternato dalla Questura nel senso che il ricorrente sia soggetto “pericoloso per la sicurezza e tranquillità pubblica”, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011, e sussistano quindi i presupposti che giustificano l’adozione del foglio di via obbligatorio, in applicazione del successivo art. 2.
5.4. Quanto alla durata massima del divieto di rientro, essa non appare sproporzionata, tenuto conto delle caratteristiche e della durata della condotta sanzionata, nonché della mancanza di motivi apprezzabili che giustifichino la presenza del ricorrente a Perugia, e, comunque, alla luce dell’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere di prevenzione esercitato.
5.5. Infine, anche se la censura di violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 non risulta concretamente argomentata nel ricorso, nel provvedimento impugnato l’individuazione del presupposto – la probabilità che nelle more il ricorrente commetta reati della medesima specie – ritenuto giustificativo dell’omissione della fase di partecipazione procedimentale, appare comunque tutt’altro che travisata o illogica.
6. Per quanto esposto, va confermata la decisione di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.