Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11759
CASS
Sentenza 1 agosto 2003

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Poiché i permessi sindacali di cui all'art. 30 legge n. 300 del 1970 costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l'effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa, allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali. Tale diritto, tuttavia, non può accompagnarsi a formalismi o adempimenti che, per le loro modalità, potrebbero limitare l'attività sindacale e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e autonomia, i propri compiti, sicché, mentre non può essere consentito far dipendere la concessione dei permessi da un preliminare esame della relativa domanda e da una positiva valutazione del suo contenuto, le parti sociali possono stabilire regole comportamentali che, pur agevolando il controllo, non incidano in maniera sostanziale sull'esercizio del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sul presupposto della validità di una clausola contrattuale che prevedeva l'onere di corredare la domanda dei permessi ex art. 30 della indicazione delle ragioni giustificative della richiesta stessa, ha ritenuto pienamente legittima una domanda che, nel rispetto di detta clausola, faceva riferimento ad "un impegno sindacale" dei dirigenti provinciali "ai sensi ed agli effetti contrattuali e di leggi in vigore", essendo implicito in tale dizione il riferimento alla "riunione del comitato direttivo provinciale della federazione richiedente indetta per il giorno indicato nella richiesta").

Alla contrattazione collettiva - cui l'art. 30 della legge n. 300 del 1970 rinvia per la determinazione delle modalità e la quantificazione dei permessi retribuiti ai componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, ai sensi dell'art. 19 della medesima legge, per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi - non è consentito rendere facoltativa la concessione dei suddetti permessi ovvero condizionare il riconoscimento del diritto all'assenza di impedimenti di ordine tecnico - aziendale, devoluti alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, giacché in tal modo ne risulterebbe pregiudicato l'interesse, costituzionalmente garantito, sotteso all'art. 30 dello statuto. Il datore di lavoro, al fine di assicurare il pieno esercizio dell'attività sindacale, deve dunque modellare la propria organizzazione e disciplinare la forza lavoro in modo da rendere effettivo il godimento del diritto ai permessi, non potendo appellarsi all'esigenza del regolare svolgimento dell'attività di impresa per negare il suddetto diritto o per limitarne il contenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il diniego opposto dal datore di lavoro alla concessione dei permessi attraverso il richiamo alle esigenze aziendali e/o a ragioni di regolarità del servizio di trasporto oggetto dell'attività di impresa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2003, n. 11759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11759
    Data del deposito : 1 agosto 2003

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