Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza 5 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2022, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00711/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2021, proposto da
Sistem Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone Pino, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, alla via Cosimo De Giorgi, n. 7;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per:
- l’accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione resistente a richiedere alcunché a titolo di contributo di costruzione in relazione al progetto di cui alla S.C.I.A. n. 20/D184 del 5 ottobre 2020 e presentata dall'odierna Società ricorrente relativamente all'immobile sito in Copertino, alla via Tito Speri, n. 24;
- per la condanna del Comune di Copertino alla restituzione di tutto quanto indebitamente corrisposto dall'odierna ricorrente a titolo di contributo di costruzione relativamente alla pratica edilizia di cui alla S.C.I.A. n. 20/D184 del 5 ottobre 2020;
- nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento:
- della nota prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020, notificata in pari data, con la quale il Comune di Copertino - Area “ Pianificazione del Territorio e OO.PP .” ha richiesto alla Società ricorrente il conguaglio degli oneri concessori, nello specifico del contributo per oneri di urbanizzazione, relativi alla “ Segnalazione certificata di inizio attività-S.C.I.A.n. 20/D184 - Lavori per ristrutturazione di un immobile da destinare a Uffici e locali rimessa-Fabbricato in via Speri Tito ”, per un importo complessivo, al netto di quanto già versato con bonifici del 6 settembre 2019, di euro 4.435,78;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29 dicembre 2017 avente ad oggetto “ Nuova determinazione del contributo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi a carattere oneroso. Aggiornamento anno 2017 ”;
- nonché di ogni atto presupposto e connesso, anche se allo stato non conosciuto;
- in via subordinata, previo comunque l’annullamento degli atti impugnati, rideterminare l’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, in applicazione dei parametri di legge ritenuti applicabili al caso di specie, riconosciute tutte le riduzioni e compensazioni di cui in narrativa, ovvero, ancora, indicare all’Amministrazione i criteri da seguire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente espone, in particolare:
- che “ conduce in locazione un immobile ubicato in agro del Comune di Copertino, alla via Tito Speri, n. 24, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al Foglio 43, p.lla 2540, sub 2, giusto contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce al n. 2390-serie T del 26.3.2019 ”;
- che << Tale edificio, ricadente in area tipizzata “B1-Zona di completamento edilizio” dal vigente P.R.G. e, ad oggi, completamente urbanizzata, veniva regolarmente edificato in forza di concessione edilizia n. 84/1979 (prat. 301/77), rilasciata dal Comune di Copertino il 3.4.1979 per la “costruzione di un laboratorio di maglieria” >>; in quella sede, il proprietario corrispondeva, ai sensi “ dell’art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, comma 1, lett. b), 9, comma 2, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo nella misura di l. 945.235, determinato con deliberazione consiliare n. 95 del 19.9.1977 esecutiva” ;
- che “ Con SCIA prot. 37270 del 11.12.2018 veniva segnalata la modifica della destinazione dei locali interni, da artigianale a deposito ”, con il versamento, a titolo di contributo di costruzione, dell’importo complessivo di euro 2.431,64;
- che in data 5 ottobre 2020, “ l’odierna ricorrente, nel frattempo divenuta conduttrice dell’immobile di che trattasi, depositava segnalazione certificata di inizio attività avente ad oggetto una serie di lavori incidenti sulla ripartizione interna del locale e finalizzati alla realizzazione di uffici e di un locale pertinenziale da destinare a rimessa dei veicoli aziendali e deposito delle attrezzature di lavoro ”, versando l’importo di euro 1.614,29 “ a titolo di contributo di costruzione, pari al 5% del computo metrico delle opere da realizzare ”;
- che “ Con nota prot. n. 31117 del 28.10.2020, il Comune di Copertino richiedeva all’odierna ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari ad € 4.435,78 , …. a titolo di “contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/01 ”>>, ingiungendo altresì all’odierna ricorrente << il divieto di “prosecuzione dell’attività segnalata con nota prot. N. 28330 del 05.10.2020, fino alla completa trasmissione di quanto innanzi elencato” e preannunciando l’emissione di un provvedimento definitivo di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, in caso di mancato riscontro entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della medesima nota;
- che << Proprio al fine di evitare il danno paventato dall’amministrazione e stretta dalla necessità di continuare nella programmazione dei lavori progettati, l’odierna ricorrente, pur contestandone formalmente l’importo e senza che tanto potesse valere quale acquiescenza o riconoscimento di sorta, provvedeva a versare la prima rata dell’importo richiesto, pari ad euro 1.109,95. Tanto faceva con espressa “riserva di tutela in sede giurisdizionale” >>.
Con il presente ricorso, la Società ricorrente chiede:
- l’accertamento negativo del diritto dell’Amministrazione resistente a richiedere alcunché a titolo di contributo di costruzione in relazione al progetto di cui alla S.C.I.A. n. 20/D184 del 5 ottobre 2020;
- la condanna del Comune di Copertino alla restituzione di quanto in tesi indebitamente corrisposto a titolo di contributo di costruzione relativamente alla pratica edilizia di cui alla S.C.I.A. n. 20/D184 del 5 ottobre 2020;
- nonché, qualora occorrer possa, l’annullamento della nota prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020, a firma del Responsabile dell’Area “ Pianificazione del Territorio e OO.PP.” del Comune di Copertino, e degli ulteriori atti in epigrafe indicati;
- in via subordinata, previo comunque l’annullamento degli atti impugnati, rideterminare l’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, in applicazione dei parametri di legge ritenuti applicabili al caso di specie, riconosciute tutte le riduzioni e compensazioni di cui in narrativa, ovvero, ancora, indicare all’Amministrazione i criteri da seguire.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 3 e 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria - Illegittimità derivata - In ogni caso insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione;
2) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sotto altro profilo - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria - Illegittimità derivata - Insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione;
3) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 16 e 23- ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sotto altro profilo - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria - Illegittimità derivata - Ancora sull’insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione;
4) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 16, commi 1, 3 e 10, dell’articolo 19, comma 2, e dell’articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sotto altro profilo - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà tra provvedimenti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria - Illegittimità derivata - Insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione;
5) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 16 e 17 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sotto altro profilo - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria - Insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione;
6) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di contraddittorio, difetto di motivazione e carenza di istruttoria sotto altro profilo - Insussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione;
7) Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 7 della legge n. 212/2000 - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di contraddittorio, difetto di motivazione e carenza di istruttoria sotto altro profilo.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Copertino.
Il civico Ente, pur non costituito, ha depositato agli atti di causa, in data 25 gennaio 2021, apposita relazione e documentazione.
Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese, in particolare contestando il deposito documentale del Comune di Cavallino non costituito.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Si può prescindere dalle contestazioni formulate dalla Società ricorrente in ordine al deposito documentale del Comune di Copertino, in quanto il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte, nei sensi e termini di seguito precisati.
3. - È fondata la domanda di annullamento della nota prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020, a firma del Responsabile dell’Area “ Pianificazione del Territorio e OO.PP. ” del Comune di Copertino.
4. - La Società ricorrente deduce, essenzialmente, la carenza di adeguata motivazione della nota comunale impugnata, assumendo, in particolare, che “ In nessun punto del provvedimento, nè tantomeno nella fase di istruttoria evidentemente avviata dall’amministrazione comunale, è dato rinvenire anche solo un generico riferimento ai criteri di calcolo tassativamente previsti dal legislatore del 2001 ”, “ Né tantomeno è dato trarsi alcun richiamo alla normativa regionale o a quella comunale, ivi incluso la delibera n. 81/2017 che consenta di comprendere su quali presupposti si fondi la …richiesta comunale ”.
4.1 - La censura è fondata e assorbente.
Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che <<“la motivazione del provvedimento costituisce l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio ”, e che “ il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (v., di recente, Cons. St., sez. III, 7.4.2014, n. 1629)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 aprile 2014, n. 2247, ripreso da T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 24 ottobre 2017, n. 1648, cit., T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 3 settembre 2018, n. 1316, cit.) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 9 maggio 2019, n. 758; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 18 ottobre 2021, n. 1483).
4.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, la nota comunale prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020, è così testualmente e del tutto genericamente formulata:
“ In riferimento alla segnalazione di cui all’oggetto, presentata dalla S.V. in data 05.10.2020, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 bis della Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., avendo accertato la carenza della seguente documentazione (sulla base di quella citata al comma 1 del medesimo articolo):
- ricevuta del versamento inerente il contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 camma 2 del DPR n. 380/01 e s.m.i., dell’importo determinato in euro 5.289,11 di cui euro 853,33 già versati con bonifico del 06.09.2019, pertanto rimanenti da versare euro 4.435,78, intestato a “Tesoreria Comunale Comune di Copertino” c.c.p. n. 13015730;
Tale importo, può essere corrisposto in unica soluzione prima del rilascio del permesso di costruire o in quattro rate semestrali di pari importo ai sensi dell’art. 47 della legge 5 agosto n. 457 di cui la prima rata prima del rilascio del permesso di costruire.
- il contributo sul costo di costruzione dell’importo determinato in euro 761,96 già versato con bonifico del 06.09.2019 >>, richiedendo poi apposita polizza fideiussoria e vietando la prosecuzione dell’attività segnalata fino alla completa trasmissione di quanto richiesto.
Osserva questa Sezione che la motivazione del provvedimento comunale impugnato si appalesa del tutto inadeguata e carente dei necessari - e sufficienti - riferimenti normativi e regolamentari predeterminati, in relazione alla fattispecie concreta considerata (non bastando a tal fine il mero cenno all’art. 16, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001), tali da consentire alla Società interessata di ricostruire e vagliare i criteri (oggettivi e predeterminati) posti a base dei calcoli effettuati dal civico Ente per la rideterminazione del contributo di costruzione richiesto, in luogo del contributo autoliquidato.
Ed invero, pur ribadendo in linea generale che “ La determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una precisa disciplina regolamentare, con la conseguenza che, per costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti applicativi della stessa non richiedono alcuna puntuale motivazione allorché le scelte operate dalla pubblica amministrazione si conformino ai criterî stessi di cui alle tabelle parametriche (Cons. St., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 584) ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12), nel particolare caso in esame, l’assoluta carenza di alcun riferimento alla stessa disciplina regolamentare applicata alla fattispecie concreta non consente, ad avviso del Collegio, proprio la possibilità della suddetta verifica di conformità.
5. - La domanda di annullamento della nota prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020 del Comune di Copertino è, quindi, fondata e va accolta per difetto di motivazione, con ogni conseguenza in ordine alla chiesta restituzione, allo stato, degli importi già corrisposti dalla Società ricorrente in adempimento alla ridetta nota comunale (prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020), fatte salve le successive determinazioni del Comune di Copertino, nell’ordinario termine di prescrizione decennale.
6. - Va respinta, invece, la domanda di accertamento negativo, proprio in ragione delle illustrate lacune motivazionali della gravata nota comunale (comunque non emendabili, né integrabili nel corso del giudizio), che impediscono la delibazione in ordine al se e al quanto eventualmente dovuto o meno.
7. - In ragione dell’accoglimento delle domande di annullamento della nota prot. n. 31117 del 28 ottobre 2020 del Comune di Copertino e, conseguentemente, allo stato, di restituzione delle somme già corrisposte, come innanzi esposto, deve - comunque - soprassedersi alla domanda volta alla rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, trattandosi di domanda formulata in dichiarato subordine.
8. - In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente, nei sensi e termini sopra illustrati.
9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la parziale irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e termini di cui in motivazione, fatte salve le successive determinazioni del Comune di Copertino.
Dispone la parziale irripetibilità delle spese processuali, e, per l’effetto, condanna il Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore della Società ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO