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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1661/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO TO Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1661/2025 promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. IN IA AT
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
IN IA AT
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/9/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 2/9/2012, che dalla unione erano nati i e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamentefigli Per_1 ed Per_2
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandos ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla reputazione, alla serenit.
e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli minor
ME la più serena crescita psichica, fisica ed affettiva. 2) La casa coniugale, sita in Rocca Imperiale (CS), via Tavolaro, 43, rimane assegnata alla signora Rago, con il conseguente obbligo del signor LO d allontanarsene entro e non oltre la data del 15 novembre del corrente anno, portando con sé i propri effetti personali nonché in seguenti beni che gli appartengono: angole bar, poltrona in pelle, corredo madre, comodino marrone in arte povera, 3) I figli minori rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, pur rimanendo i medesimi prevalentemente collocati presso la madre. In applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, all salute e alla residenza abituale dei medesimi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
4) I tempi di frequentazione tra i minori e ciascuno dei genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti.
Tuttavia, solo nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:
Il padre avrà il diritto - dovere di vedere e tenere con sé i figli uniformandosi ai seguenti empi e modalità di frequentazione:
a) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18:00 sino alle ore 21:00 della domenica immediatamente successiva;
inoltre, nel giorno settimanale di riposo in cui il padre sarà libero da impegni lavorativi, terrà con sé i figli dalle ore 15:00 sino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni in cui la madre, per ragioni di lavoro, dovrà allontanarsi da casa nelle prime ore del giorno, il signor LO si recherà presso la stessa per accudire i minori e prepararli per la scuola. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i
312CEMBRE E frminori, ad anni alterni con la madre, o nel periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o in quello compreso tra il gennaio al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, rimarranno con ciascun genitore per quattro giorni consecutivi, comprensivi o del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta. dei cDurante il periodo estivo, ferma la frequentazione ordinaria, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio minore un periodo di 10 giorni consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.
Il Signor LO, a titolo di mantenimento dei figli verserà, in favore della 5)
Signora Rago, dal mese di ottobre del corrente anno, un importo mensile pari ad Euro
400,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese. I coniugi, inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come disciplinate dal Protocollo adottato in materia dal Consiglio Nazionale Forense i cui contenuti dichiarano di conoscere. I genitori, come ex lege previsto, si impegnano a contribuire al mantenimento dei propri figli fino al raggiungimento, da parte degli stessi, dell'indipendenza economica. 6) Il signor LO, quale ulteriore forma di contribuzione per il mantenimento del figlio, acconsente che la moglie percepisca, nella misura del 100%, l'importo complessivamente dovuto al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale.
7) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro.
8) I ricorrenti si impegnano a prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto individuale e dei figli minori, secondo la normativa vigente e la carta di identità valida per l'espatrio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] alle 13/02/1982 e Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO TO
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO TO Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1661/2025 promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. IN IA AT
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.
IN IA AT
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/9/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 2/9/2012, che dalla unione erano nati i e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamentefigli Per_1 ed Per_2
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandos ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla reputazione, alla serenit.
e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire ai figli minor
ME la più serena crescita psichica, fisica ed affettiva. 2) La casa coniugale, sita in Rocca Imperiale (CS), via Tavolaro, 43, rimane assegnata alla signora Rago, con il conseguente obbligo del signor LO d allontanarsene entro e non oltre la data del 15 novembre del corrente anno, portando con sé i propri effetti personali nonché in seguenti beni che gli appartengono: angole bar, poltrona in pelle, corredo madre, comodino marrone in arte povera, 3) I figli minori rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, pur rimanendo i medesimi prevalentemente collocati presso la madre. In applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione, all salute e alla residenza abituale dei medesimi, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
4) I tempi di frequentazione tra i minori e ciascuno dei genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti.
Tuttavia, solo nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si stipula e conviene quanto segue:
Il padre avrà il diritto - dovere di vedere e tenere con sé i figli uniformandosi ai seguenti empi e modalità di frequentazione:
a) a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18:00 sino alle ore 21:00 della domenica immediatamente successiva;
inoltre, nel giorno settimanale di riposo in cui il padre sarà libero da impegni lavorativi, terrà con sé i figli dalle ore 15:00 sino al mattino successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
nei giorni in cui la madre, per ragioni di lavoro, dovrà allontanarsi da casa nelle prime ore del giorno, il signor LO si recherà presso la stessa per accudire i minori e prepararli per la scuola. Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i
312CEMBRE E frminori, ad anni alterni con la madre, o nel periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre o in quello compreso tra il gennaio al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, i minori, ad anni alterni, rimarranno con ciascun genitore per quattro giorni consecutivi, comprensivi o del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta. dei cDurante il periodo estivo, ferma la frequentazione ordinaria, ciascuno dei genitori trascorrerà con il figlio minore un periodo di 10 giorni consecutivi, da concordarsi entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.
Il Signor LO, a titolo di mantenimento dei figli verserà, in favore della 5)
Signora Rago, dal mese di ottobre del corrente anno, un importo mensile pari ad Euro
400,00. Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese. I coniugi, inoltre, concorreranno nella misura del 50% pro capite al pagamento delle spese di natura straordinaria, così come disciplinate dal Protocollo adottato in materia dal Consiglio Nazionale Forense i cui contenuti dichiarano di conoscere. I genitori, come ex lege previsto, si impegnano a contribuire al mantenimento dei propri figli fino al raggiungimento, da parte degli stessi, dell'indipendenza economica. 6) Il signor LO, quale ulteriore forma di contribuzione per il mantenimento del figlio, acconsente che la moglie percepisca, nella misura del 100%, l'importo complessivamente dovuto al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale.
7) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza alcun obbligo di contribuzione in capo all'altro.
8) I ricorrenti si impegnano a prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto individuale e dei figli minori, secondo la normativa vigente e la carta di identità valida per l'espatrio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] alle 13/02/1982 e Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO TO