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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 01.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1202 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. nata a [...], il [...] e residente in Parte_1
Selargius nella via Confalonieri Federico n. 10/A, elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Degioannis n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio RODIN,
dell'Avv. Giuliana MURINO e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del direttore provinciale della sede di Cagliari,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e
pagina 1 dall'Avv. Mariantonietta PIRAS in forza di procura generale, rogito Notaio
el 22.03.2024, in calce alla memoria di costituzione;
Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“• Dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto
riconoscimento del diritto e pagamento della prestazione e dei ratei maturati in
corso di causa;
• Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, al pagamento
delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, liquidati secondo i
parametri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e di tutte
le fasi processuali svolte, oltre all'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del
D.M. 55/2014, spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in
favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, come da nota
spese che si deposita”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“l'Ecc. mo Tribunale adito, voglia così giudicare:
- Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle
spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
pagina 2 SOCIALE al fine di ottenere da parte dell' il pagamento dell'assegno CP_3
ordinario di invalidità riconosciuta dall' e degli arretrati spettanti. CP_3
2. L' Controparte_1
, si è costituito in giudizio, rappresentando che il decreto di omologa
[...]
(R.A.C.L. 3359/2023) era stato notificato il giorno 22.11.2024, che Pt_1
aveva provveduto a perfezionare la documentazione mancante il giorno
29.11.2024 con l'invio dell'AP70 e che esso Istituto ha provveduto al pagamento della rata di maggio 2025 pari a euro 542,02, degli arretrati pari a euro 13.820,80,
e degli interessi pari a euro 29,26, il 02.05.2025.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della
pagina 3 situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, l' ha liquidato la pensione d'invalidità spettante a CP_2
a partire dalla rata di maggio 2025, con data valuta Parte_1
02.05.2025, oltre il termine di 120 giorni dal l'invio dell'AP70, avvenuta il
29.11.2024.
Per la suesposta ragione, relativamente alla domanda in questione, per cui è
cessata la materia del contendere, il ricorso risulta fondato.
L' deve essere condannato, in forza del principio della soccombenza CP_3
virtuale, a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate ai minimi tariffari, dello scaglione compreso tra euro 5.200,00 e
26.000,00 in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la limitata attività svolta.
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, D.M.
55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna L' Controparte_1
, in persona del direttore provinciale della sede di Cagliari, a rifondere
[...]
pagina 4 delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Parte_1
euro 2.697,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giorgio RODIN,
dell'Avv. Giuliana MURINO e dell'Avv. Fabrizio RODIN, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 01.12.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5