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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5999 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3518/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 3518/2022. promossa da quale mandataria di e per essa Parte_1 Parte_2 [...]
con gli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio;
Parte_3
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio IA e UC Controparte_1
ME;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2025, e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 13
I.1. Con decreto ingiuntivo 9358/2019 Il Tribunale di Napoli ha ordinato a di pagare a , cessionaria dei crediti Controparte_1 Parte_2
contestati, la somma di € 69.805,83, di cui € 47.499,66 quale saldo passivo al
26/10/2016 del conto corrente 1043,69 acceso presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena spa con contratto del 28/2/2001 da snc Desar di ON
ME e C., società poi cancellata della quale l'intimato era stato socio illimitatamente responsabile, ed € 22.306,17 quale saldo passivo al 26/10/2016 del contratto di apertura di credito in conto corrente 2649 e da contratto di conto corrente dell'11/5/2007 acceso da snc Desar di ON ME e C presso la medesima banca– rapporti garantiti da fideiussione omnibus rilasciata in data 28/2/2001 in Napoli da ME ON per tutte le obbligazioni di snc
Desar nei confronti di spa Banca Monte dei Paschi di Siena sino a concorrenza della somma di lire 180.000.000 pari ad € 92.962,24, limite poi elevato tre volte sino a giungere ad € 306.000,00 con atto stipulato in data 28/1/2008 in Napoli.
Tutti crediti che si asseriscono essere stati poi ceduti dalla banca MPS spa alla ricorrente con contratto del 20/12/2017.
I.2. Si è opposto , chiedendo “In via preliminare: a) Controparte_1
Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del provvedimento monitorio opposto per la mancanza di una valida prova documentale del credito in capo alla parte opposta e, comunque, per la mancanza dei necessari requisiti di cui agli art. 633 e ss. Cpc, nonché per la nullità della procura alle liti conferita;
b) Accertare e dichiarare la nullità della scrittura con la quale il sig. CP_1
si costituiva fideiussore della Desar di ON ME & C. snc per le
[...]
ragioni indicate in epigrafe;
c) Dichiarare la domanda formulata da parte opposta improcedibile con il ricorso ex art. 633 cpc per violazione dell'art. 5 comma 2 bis D. Lgs 28/10.
pagina 2 di 13 In via subordinata e nel merito: a) Revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 9358/19, emesso il 20.12.2019 dal
Tribunale di Napoli in danno dell'opponente, dichiarando infondata la pretesa dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa;
b) condannare in ogni caso la opposta società, in persona del legale rapp.te p.t., alla ripetizione di tutte quelle somme corrisposte in eccesso e ritenute come non dovute per difetto di valida causa nei pagamenti effettuati, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di C.T.U. contabile che il
Tribunale adito vorrà disporre.
In via riconvenzionale: Previo accertamento della nullità, invalidità ed inefficacia dei rapporti bancari sul conto corrente ordinario intercorso tra le parti dedotto in premessa, per difetto di validità della forma ex art. 117 D. Lgs. 385/93 TUB, condannare ex art. 2033 cc, la stessa alla restituzione in suo favore Parte_1
della somma indebitamente appostata che dovesse risultare dagli estratti conto attualmente mancanti e dai contratti di apertura dei conti in oggetto.
I.3. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, con sentenza n.
2846/2022, pubblicata il 22/03/2022, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 9358/2019 emesso dal Tribunale di
Napoli sull'assunto che la domanda proposta dalla era Parte_2
divenuta improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio di cui all' art. 5, comma 2 bis, D.Lgs. 28/2010.
Condannava altresì la società opposta a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, che liquidava in € 406,50 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e Cpa;
con distrazione in favore degli Avv.ti Lucio
IA e UC ME.
II.1. Avverso la sentenza di primo grado proponeva gravame la , non Parte_1
in proprio ma quale mandataria di e per essa la Parte_2 Pt_3
pagina 3 di 13 con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_3
alla controparte.
La Società appellante censura la sentenza di prime cure attraverso due specifici motivi giustificanti, a suo dire, l'accoglimento della domanda di pagamento e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 9358/2019.
Con un primo motivo di gravame la società attrice invoca l'erroneità e l'infondatezza della decisione del giudice di prime cure rappresentando che, a seguito della concessione dei termini per attivare il procedimento di mediazione obbligatorio, concessi in data 30/04/2021 all'esito dell'udienza fissata ex art. 222
c.p.c. in relazione alla querela di falso formulata da parte opponente, aveva proceduto diligentemente in tale senso.
Precisava che, per il tramite dell'Organismo ADR Intesa, il primo incontro di mediazione, attivata dall'odierna appellante in data 04/05/2021, si teneva, in via telematica, in data 27/05/2021, con la presenza, per parte opposta istante della
Dott.ssa quale rappresentante di giusta Parte_4 Parte_2
procura sostanziale, e dell'Avv. Marco Campoli, per delega e in sostituzione dell'Avv. Francesco Concio;
per parte opponente, invece, partecipavano il Sig.
e gli Avv.ti Lucio Biancardi e UC ME. Verificata la Controparte_1
regolarità delle comunicazioni ed attivazione, nonchè le parti presenti, il mediatore all'esito della riunione attestava e dichiarava l'esito CP_2
negativo della mediazione. Aggiungeva che il verbale negativo di tale incontro, nonostante fosse stato prontamente tramesso per la sottoscrizione all'Avv. UC
ME a mezzo PEC in data 02/06/2021, non veniva da quest'ultimo mai restituito al mediatore. pertanto in tale circostanza risiederebbe, a detta della società appellante, l'impossibilità del deposito del verbale di mediazione nel giudizio di prime cure, verbale che veniva quindi prodotto in appello in assenza,
a suo dire, della preclusione e divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, secondo il quale in appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non pagina 4 di 13 possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile …”.
Si tratterebbe infatti di un verbale che essa non poteva produrre in primo grado per causa a lei non imputabile, non essendo stato restituito firmato al mediatore entro la fine del processo di primo grado, e che comunque sarebbe stato completato con la firma del mediatore solo in data 23/03/2022 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale.
Con un secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, la appellante contesta la statuizione del giudice di prime cure di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione anche sotto altro profilo, asserendo la rinuncia implicita da parte dell'opponente/appellato a detta eccezione di improcedibilità, in quanto questi si sarebbe limitato a formularla solo nell'atto di citazione in opposizione, non provvedendo a reiterarla né in sede di precisazione delle conclusioni, né con la comparsa conclusionale e la replica ex art. 190 c.p.c. .
Eccepiva inoltre la inammissibilità ed infondatezza delle altre eccezioni di merito sollevate dall'opponente in primo grado relative alla mancanza di prova del credito, alla nullità delle clausole contrattuali prevedenti tassi usurari e di quelle in tema di fideiussione riproduttive di quelle del formulario ABI dichiarato illegittimo in quanto espressione dell'illecito accordo anticoncorrenziale tra banche del 2003.
Pertanto, la società appellante concludeva, in riforma della sentenza appellata, per l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
9358/2019 emesso dal Tribunale di Napoli il 20/12/2019. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, comunque per l'accoglimento della domanda da essa avanzata in primo grado e, per l'effetto, per la condanna di dell'importo di € 69.805,83, oltre interessi nella misura Controparte_1
pagina 5 di 13 prevista nel decreto ingiuntivo dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
II.2. Si costituiva a sua volta con comparsa di risposta Controparte_1
ritualmente depositata, contestando quanto dedotto dall'appellante ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e/o 348 bis cpc. Ancora deduceva l'infondatezza dei motivi di appello e la fondatezza delle eccezioni sia preliminari che di merito già da lui spiegate in primo grado, tra le quali, per quel che rileva in questa sede, quella di difetto di prova del credito azionato dalla controparte, in relazione alla quale precisava che non risultava dagli atti alcuna cessione dello stesso da parte del Monte Paschi Siena Spa in favore della odierna appellante.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del secondo grado di giudizio.
In via preliminare va detto che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle pagina 6 di 13 impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Ciò premesso ritiene questa Corte che la domanda di pagamento avanzata dalla società appellante vada rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche se per un motivo diverso rispetto a quello posto dal Tribunale a fondamento della sua pagina 7 di 13 decisione che, in quanto pregiudiziale, aveva determinato l'assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate in primo grado dal . Controparte_1
Orbene tale statuizione preliminare ritenuta assorbente dal Tribunale (di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione), oggetto di specifico motivo di appello da parte della
, è errata per le ragioni di seguito esposte e sotto tale profilo va Parte_1
accolto il relativo motivo di gravame.
In primo luogo, non è contestabile l'avvenuto esperimento, ad iniziativa della del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. Parte_2
5, comma 2 bis, del D.Lgs 28/2010. Al riguardo va infatti osservato che è pacifico che nel verbale del primo incontro, tenutosi in data 27.05.2021, il mediatore attestava il fallimento del tentativo di mediazione per indisponibilità dei rappresentanti del sig. che ritenevano non sussistenti i Controparte_1
presupposti per addivenire ad un accordo transattivo. Ciò premesso, la mancata produzione in primo grado del verbale in parola da parte del soggetto ritenuto onerato, ovvero la creditrice/opposta, ha indotto il giudice di prime cure a dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento di detto onere probatorio. Questo Collegio, tuttavia, in accoglimento delle doglianze articolate sul punto dalla società mandataria con il primo motivo di Parte_1
gravame, ritiene che tale pronuncia del giudice di primo grado vada superata e riformata in quanto il verbale di mediazione, prodotto in grado di appello dall'appellata società, non assume valore probatorio rispetto alla domanda di condanna al pagamento proposta dalla medesima non riguardando i fatti costitutivi. modificativi o estintivi del credito, ma è funzionale all'accertamento della sussistenza di una condizione di procedibilità dell'azione stessa e, in quanto tale, può essere acquisito in ogni stato e grado del processo e si sottrae alle preclusioni e decadenze di legge in tema di onere probatorio. Risulta, pertanto, infondata la doglianza dell'appellato che, nella comparsa di pagina 8 di 13 costituzione e risposta, contesta la tardività della produzione del verbale di mediazione da parte della appellante società in quanto avvenuta solo in secondo grado e dunque violativa del divieto dei cd. “nova” in appello di cui all'art. 345, comma 3 cpc.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va comunque osservato che, quand'anche per mera ipotesi volessimo ritenere applicabile alla fattispecie in esame il divieto di “nova” di cui all'art. 345 c.p.c., in ogni caso tale disposizione di legge non sarebbe stata violata in quanto il verbale del primo incontro di mediazione si è completato e formato con la firma apposta dal mediatore in data 23/03/2022, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza del Tribunale avvenuta in data 22.03.2022. Ne discende che, in ogni caso, si tratterebbe di documento nuovo che, di fatto, non poteva essere prodotto in primo grado e per il quale, dunque, non è conferente il richiamo alla preclusione processuale ex art. 345 c.p.c.
Sotto tale profilo va pertanto accolto il primo motivo di appello e ritenuto dunque assorbito il secondo.
Ciò detto, il superamento di detta questione preliminare processuale, ritenuta invece determinante ai fini della decisione dal primo giudice, impone a questo punto a questa Corte l'esame della ulteriore questione preliminare di merito sollevata dall'opponente in primo grado, siccome riproposta e specificata in appello, della mancanza di prova del credito in capo all'appellante/ cessionaria, questione sulla quale non si è pronunciato il primo giudice ritenendola evidentemente assorbita.
Tale eccezione è fondata e va accolta
La non ha infatti mai fornito la prova dell'avvenuta Parte_2
cessione in suo favore dei crediti, originariamente di titolarità della banca Monte dei Paschi di Siena, relativi ai due contratti di conto corrente sopra citati i cui saldi passivi sono stati posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 9 di 13 Orbene secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (vedasi da ultimo la Ordinanza, sez. I, n. 17310/2025), se oggetto di contestazione è il difetto di prova del credito in capo alla cessionaria ovvero l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito in favore della medesima, detto contratto deve essere certamente provato da chi assume essere divenuto titolare del credito e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, nè la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio trova naturalmente applicazione anche se la notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, trattandosi di rapporti giuridici ceduti ed individuabili in blocco.
In altre parole, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima nei confronti del debitore ceduto, un'altra la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. Ne consegue che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione ai titolari del debito ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza di quest'ultima e non esonera quindi il cessionario dal relativo onere processuale.
Ciò non esclude in concreto che tale avviso di pubblicazione, unitamente ad altri elementi di prova, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, e che dunque, in concorso con altri argomenti di prova gravi, precisi e concordanti, possa determinare per presunzione il convincimento del giudice circa la sussistenza della cessione (prova presuntiva della medesima).
Nel caso di specie però non risultano acquisiti ulteriori idonei elementi indiziari dell'avvenuta cessione dei crediti di cui è causa.
L'appellato, infatti, contestando l'esistenza della avvenuta cessione dei crediti in esame, evidenzia il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in capo alla cessionaria che si è limitata a presentare copia dell'avviso di pubblicazione in pagina 10 di 13 Gazzetta Ufficiale senza produrre però il contratto di cessione stipulato con la
Monte dei Paschi di Siena Spa. Effettivamente, al di là di detto avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dagli atti e documenti acquisiti al processo non emergono ulteriori elementi indiziari che, unitamente all'avviso di pubblicazione, consentano di ritenere raggiunta la prova, ancorché presuntiva, dell'avvenuta cessione dei crediti di cui è causa, per cui la domanda di pagamento avanzata dalla presunta cessionaria non può che essere rigettata per non aver provato di essere titolare dei crediti “de quo”.
In ogni caso, ad abundantiam e per completezza espositiva, preme a questo
Collegio evidenziare che la giurisprudenza di legittimità in materia ha distinto quella appena descritta dall'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti non la sussistenza del contratto di cessione, bensì l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione.
Al riguardo, l'indicazione per specifiche categorie delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, solo laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito in contestazione in una delle specifiche categorie di crediti compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (vd. anche
Cass., n. 17944/2023 e n. 9412/2023).
Ebbene, nel caso di specie, anche volendo per mera ipotesi, ritenere sussistere in astratto una cessione dei crediti da parte di MPS Spa in favore della
[...]
nondimeno dalla lettura dell'avviso di pubblicazione nella Parte_2
Gazzetta Ufficiale, acquisito agli atti di questo giudizio, non è possibile far rientrare con certezza gli specifici crediti oggetto di causa, in base alle caratteristiche strutturali e funzione causale degli stessi e dei rapporti sottostanti, in una delle categorie astratte di contratti oggetto di cessione tra pagina 11 di 13 l'altro molto genericamente indicate in detto avviso, né l'appellante fornisce ulteriori idonei indizi tali da consentire la sussumibilità degli specifici crediti di cui si controverte in dette categorie generali.
Per tutti i motivi innanzi enunciati, questo Collegio, previo accertamento della procedibilità in rito della domanda di pagamento avanzata dalla Parte_2
ritiene fondata nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9358/19
[...]
proposta dal con riferimento alla questione su esposta relativa alla CP_1
mancanza di prova in capo all'istante dei crediti controversi, e per l'effetto rigetta la domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti Parte_2
del , ritenendo assorbite le altre eccezioni di merito già sollevate in CP_1
primo grado dall'opponente/appellato, non decise dal primo giudice e ribadite dall'appellato medesimo in sede di appello.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma, sia pur con diversa motivazione per le suesposte ragioni, della sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e disatteso la domanda di pagamento avanzata dalla Parte_2
Al rigetto nel merito dell'appello e della domanda avanzata da Parte_2
e per essa dalla sua società mandataria, consegue, per il principio
[...]
generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della controparte appellata , delle Controparte_1
spese processuali del grado di appello che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai pagina 12 di 13 procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2846/2022, pubblicata il 22/03/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Disattendendo nel merito l'appello proposto, rigetta la domanda di condanna al pagamento spiegata da nei confronti di Parte_2 [...]
, e per l'effetto conferma, sia pur con diversa motivazione, la CP_1
predetta sentenza di primo grado sia in ordine alla revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 9358/19, sia con riguardo alla statuizione sulle spese processuali;
2) Condanna l'appellante quale mandataria di Parte_1 Parte_2
e per essa al pagamento, in favore
[...] Parte_3
dell'appellato , delle spese del grado di appello che liquida Controparte_1
in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A, con attribuzione al difensore avv. UC
ME dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante quale Parte_1
mandataria di di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.c. 3518/2022. promossa da quale mandataria di e per essa Parte_1 Parte_2 [...]
con gli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio;
Parte_3
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lucio IA e UC Controparte_1
ME;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2025, e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 13
I.1. Con decreto ingiuntivo 9358/2019 Il Tribunale di Napoli ha ordinato a di pagare a , cessionaria dei crediti Controparte_1 Parte_2
contestati, la somma di € 69.805,83, di cui € 47.499,66 quale saldo passivo al
26/10/2016 del conto corrente 1043,69 acceso presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena spa con contratto del 28/2/2001 da snc Desar di ON
ME e C., società poi cancellata della quale l'intimato era stato socio illimitatamente responsabile, ed € 22.306,17 quale saldo passivo al 26/10/2016 del contratto di apertura di credito in conto corrente 2649 e da contratto di conto corrente dell'11/5/2007 acceso da snc Desar di ON ME e C presso la medesima banca– rapporti garantiti da fideiussione omnibus rilasciata in data 28/2/2001 in Napoli da ME ON per tutte le obbligazioni di snc
Desar nei confronti di spa Banca Monte dei Paschi di Siena sino a concorrenza della somma di lire 180.000.000 pari ad € 92.962,24, limite poi elevato tre volte sino a giungere ad € 306.000,00 con atto stipulato in data 28/1/2008 in Napoli.
Tutti crediti che si asseriscono essere stati poi ceduti dalla banca MPS spa alla ricorrente con contratto del 20/12/2017.
I.2. Si è opposto , chiedendo “In via preliminare: a) Controparte_1
Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del provvedimento monitorio opposto per la mancanza di una valida prova documentale del credito in capo alla parte opposta e, comunque, per la mancanza dei necessari requisiti di cui agli art. 633 e ss. Cpc, nonché per la nullità della procura alle liti conferita;
b) Accertare e dichiarare la nullità della scrittura con la quale il sig. CP_1
si costituiva fideiussore della Desar di ON ME & C. snc per le
[...]
ragioni indicate in epigrafe;
c) Dichiarare la domanda formulata da parte opposta improcedibile con il ricorso ex art. 633 cpc per violazione dell'art. 5 comma 2 bis D. Lgs 28/10.
pagina 2 di 13 In via subordinata e nel merito: a) Revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 9358/19, emesso il 20.12.2019 dal
Tribunale di Napoli in danno dell'opponente, dichiarando infondata la pretesa dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa;
b) condannare in ogni caso la opposta società, in persona del legale rapp.te p.t., alla ripetizione di tutte quelle somme corrisposte in eccesso e ritenute come non dovute per difetto di valida causa nei pagamenti effettuati, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di C.T.U. contabile che il
Tribunale adito vorrà disporre.
In via riconvenzionale: Previo accertamento della nullità, invalidità ed inefficacia dei rapporti bancari sul conto corrente ordinario intercorso tra le parti dedotto in premessa, per difetto di validità della forma ex art. 117 D. Lgs. 385/93 TUB, condannare ex art. 2033 cc, la stessa alla restituzione in suo favore Parte_1
della somma indebitamente appostata che dovesse risultare dagli estratti conto attualmente mancanti e dai contratti di apertura dei conti in oggetto.
I.3. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, con sentenza n.
2846/2022, pubblicata il 22/03/2022, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 9358/2019 emesso dal Tribunale di
Napoli sull'assunto che la domanda proposta dalla era Parte_2
divenuta improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio di cui all' art. 5, comma 2 bis, D.Lgs. 28/2010.
Condannava altresì la società opposta a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, che liquidava in € 406,50 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e Cpa;
con distrazione in favore degli Avv.ti Lucio
IA e UC ME.
II.1. Avverso la sentenza di primo grado proponeva gravame la , non Parte_1
in proprio ma quale mandataria di e per essa la Parte_2 Pt_3
pagina 3 di 13 con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_3
alla controparte.
La Società appellante censura la sentenza di prime cure attraverso due specifici motivi giustificanti, a suo dire, l'accoglimento della domanda di pagamento e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 9358/2019.
Con un primo motivo di gravame la società attrice invoca l'erroneità e l'infondatezza della decisione del giudice di prime cure rappresentando che, a seguito della concessione dei termini per attivare il procedimento di mediazione obbligatorio, concessi in data 30/04/2021 all'esito dell'udienza fissata ex art. 222
c.p.c. in relazione alla querela di falso formulata da parte opponente, aveva proceduto diligentemente in tale senso.
Precisava che, per il tramite dell'Organismo ADR Intesa, il primo incontro di mediazione, attivata dall'odierna appellante in data 04/05/2021, si teneva, in via telematica, in data 27/05/2021, con la presenza, per parte opposta istante della
Dott.ssa quale rappresentante di giusta Parte_4 Parte_2
procura sostanziale, e dell'Avv. Marco Campoli, per delega e in sostituzione dell'Avv. Francesco Concio;
per parte opponente, invece, partecipavano il Sig.
e gli Avv.ti Lucio Biancardi e UC ME. Verificata la Controparte_1
regolarità delle comunicazioni ed attivazione, nonchè le parti presenti, il mediatore all'esito della riunione attestava e dichiarava l'esito CP_2
negativo della mediazione. Aggiungeva che il verbale negativo di tale incontro, nonostante fosse stato prontamente tramesso per la sottoscrizione all'Avv. UC
ME a mezzo PEC in data 02/06/2021, non veniva da quest'ultimo mai restituito al mediatore. pertanto in tale circostanza risiederebbe, a detta della società appellante, l'impossibilità del deposito del verbale di mediazione nel giudizio di prime cure, verbale che veniva quindi prodotto in appello in assenza,
a suo dire, della preclusione e divieto di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, secondo il quale in appello “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non pagina 4 di 13 possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile …”.
Si tratterebbe infatti di un verbale che essa non poteva produrre in primo grado per causa a lei non imputabile, non essendo stato restituito firmato al mediatore entro la fine del processo di primo grado, e che comunque sarebbe stato completato con la firma del mediatore solo in data 23/03/2022 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale.
Con un secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, la appellante contesta la statuizione del giudice di prime cure di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione anche sotto altro profilo, asserendo la rinuncia implicita da parte dell'opponente/appellato a detta eccezione di improcedibilità, in quanto questi si sarebbe limitato a formularla solo nell'atto di citazione in opposizione, non provvedendo a reiterarla né in sede di precisazione delle conclusioni, né con la comparsa conclusionale e la replica ex art. 190 c.p.c. .
Eccepiva inoltre la inammissibilità ed infondatezza delle altre eccezioni di merito sollevate dall'opponente in primo grado relative alla mancanza di prova del credito, alla nullità delle clausole contrattuali prevedenti tassi usurari e di quelle in tema di fideiussione riproduttive di quelle del formulario ABI dichiarato illegittimo in quanto espressione dell'illecito accordo anticoncorrenziale tra banche del 2003.
Pertanto, la società appellante concludeva, in riforma della sentenza appellata, per l'accoglimento dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
9358/2019 emesso dal Tribunale di Napoli il 20/12/2019. In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, comunque per l'accoglimento della domanda da essa avanzata in primo grado e, per l'effetto, per la condanna di dell'importo di € 69.805,83, oltre interessi nella misura Controparte_1
pagina 5 di 13 prevista nel decreto ingiuntivo dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
II.2. Si costituiva a sua volta con comparsa di risposta Controparte_1
ritualmente depositata, contestando quanto dedotto dall'appellante ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e/o 348 bis cpc. Ancora deduceva l'infondatezza dei motivi di appello e la fondatezza delle eccezioni sia preliminari che di merito già da lui spiegate in primo grado, tra le quali, per quel che rileva in questa sede, quella di difetto di prova del credito azionato dalla controparte, in relazione alla quale precisava che non risultava dagli atti alcuna cessione dello stesso da parte del Monte Paschi Siena Spa in favore della odierna appellante.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese processuali del secondo grado di giudizio.
In via preliminare va detto che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle pagina 6 di 13 impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Ciò premesso ritiene questa Corte che la domanda di pagamento avanzata dalla società appellante vada rigettata, con conseguente conferma della sentenza di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche se per un motivo diverso rispetto a quello posto dal Tribunale a fondamento della sua pagina 7 di 13 decisione che, in quanto pregiudiziale, aveva determinato l'assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate in primo grado dal . Controparte_1
Orbene tale statuizione preliminare ritenuta assorbente dal Tribunale (di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione), oggetto di specifico motivo di appello da parte della
, è errata per le ragioni di seguito esposte e sotto tale profilo va Parte_1
accolto il relativo motivo di gravame.
In primo luogo, non è contestabile l'avvenuto esperimento, ad iniziativa della del tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall'art. Parte_2
5, comma 2 bis, del D.Lgs 28/2010. Al riguardo va infatti osservato che è pacifico che nel verbale del primo incontro, tenutosi in data 27.05.2021, il mediatore attestava il fallimento del tentativo di mediazione per indisponibilità dei rappresentanti del sig. che ritenevano non sussistenti i Controparte_1
presupposti per addivenire ad un accordo transattivo. Ciò premesso, la mancata produzione in primo grado del verbale in parola da parte del soggetto ritenuto onerato, ovvero la creditrice/opposta, ha indotto il giudice di prime cure a dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento di detto onere probatorio. Questo Collegio, tuttavia, in accoglimento delle doglianze articolate sul punto dalla società mandataria con il primo motivo di Parte_1
gravame, ritiene che tale pronuncia del giudice di primo grado vada superata e riformata in quanto il verbale di mediazione, prodotto in grado di appello dall'appellata società, non assume valore probatorio rispetto alla domanda di condanna al pagamento proposta dalla medesima non riguardando i fatti costitutivi. modificativi o estintivi del credito, ma è funzionale all'accertamento della sussistenza di una condizione di procedibilità dell'azione stessa e, in quanto tale, può essere acquisito in ogni stato e grado del processo e si sottrae alle preclusioni e decadenze di legge in tema di onere probatorio. Risulta, pertanto, infondata la doglianza dell'appellato che, nella comparsa di pagina 8 di 13 costituzione e risposta, contesta la tardività della produzione del verbale di mediazione da parte della appellante società in quanto avvenuta solo in secondo grado e dunque violativa del divieto dei cd. “nova” in appello di cui all'art. 345, comma 3 cpc.
Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va comunque osservato che, quand'anche per mera ipotesi volessimo ritenere applicabile alla fattispecie in esame il divieto di “nova” di cui all'art. 345 c.p.c., in ogni caso tale disposizione di legge non sarebbe stata violata in quanto il verbale del primo incontro di mediazione si è completato e formato con la firma apposta dal mediatore in data 23/03/2022, ovvero in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza del Tribunale avvenuta in data 22.03.2022. Ne discende che, in ogni caso, si tratterebbe di documento nuovo che, di fatto, non poteva essere prodotto in primo grado e per il quale, dunque, non è conferente il richiamo alla preclusione processuale ex art. 345 c.p.c.
Sotto tale profilo va pertanto accolto il primo motivo di appello e ritenuto dunque assorbito il secondo.
Ciò detto, il superamento di detta questione preliminare processuale, ritenuta invece determinante ai fini della decisione dal primo giudice, impone a questo punto a questa Corte l'esame della ulteriore questione preliminare di merito sollevata dall'opponente in primo grado, siccome riproposta e specificata in appello, della mancanza di prova del credito in capo all'appellante/ cessionaria, questione sulla quale non si è pronunciato il primo giudice ritenendola evidentemente assorbita.
Tale eccezione è fondata e va accolta
La non ha infatti mai fornito la prova dell'avvenuta Parte_2
cessione in suo favore dei crediti, originariamente di titolarità della banca Monte dei Paschi di Siena, relativi ai due contratti di conto corrente sopra citati i cui saldi passivi sono stati posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 9 di 13 Orbene secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (vedasi da ultimo la Ordinanza, sez. I, n. 17310/2025), se oggetto di contestazione è il difetto di prova del credito in capo alla cessionaria ovvero l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito in favore della medesima, detto contratto deve essere certamente provato da chi assume essere divenuto titolare del credito e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, nè la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio trova naturalmente applicazione anche se la notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, trattandosi di rapporti giuridici ceduti ed individuabili in blocco.
In altre parole, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima nei confronti del debitore ceduto, un'altra la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. Ne consegue che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione ai titolari del debito ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza di quest'ultima e non esonera quindi il cessionario dal relativo onere processuale.
Ciò non esclude in concreto che tale avviso di pubblicazione, unitamente ad altri elementi di prova, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, e che dunque, in concorso con altri argomenti di prova gravi, precisi e concordanti, possa determinare per presunzione il convincimento del giudice circa la sussistenza della cessione (prova presuntiva della medesima).
Nel caso di specie però non risultano acquisiti ulteriori idonei elementi indiziari dell'avvenuta cessione dei crediti di cui è causa.
L'appellato, infatti, contestando l'esistenza della avvenuta cessione dei crediti in esame, evidenzia il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio in capo alla cessionaria che si è limitata a presentare copia dell'avviso di pubblicazione in pagina 10 di 13 Gazzetta Ufficiale senza produrre però il contratto di cessione stipulato con la
Monte dei Paschi di Siena Spa. Effettivamente, al di là di detto avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dagli atti e documenti acquisiti al processo non emergono ulteriori elementi indiziari che, unitamente all'avviso di pubblicazione, consentano di ritenere raggiunta la prova, ancorché presuntiva, dell'avvenuta cessione dei crediti di cui è causa, per cui la domanda di pagamento avanzata dalla presunta cessionaria non può che essere rigettata per non aver provato di essere titolare dei crediti “de quo”.
In ogni caso, ad abundantiam e per completezza espositiva, preme a questo
Collegio evidenziare che la giurisprudenza di legittimità in materia ha distinto quella appena descritta dall'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti non la sussistenza del contratto di cessione, bensì l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione.
Al riguardo, l'indicazione per specifiche categorie delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, solo laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito in contestazione in una delle specifiche categorie di crediti compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (vd. anche
Cass., n. 17944/2023 e n. 9412/2023).
Ebbene, nel caso di specie, anche volendo per mera ipotesi, ritenere sussistere in astratto una cessione dei crediti da parte di MPS Spa in favore della
[...]
nondimeno dalla lettura dell'avviso di pubblicazione nella Parte_2
Gazzetta Ufficiale, acquisito agli atti di questo giudizio, non è possibile far rientrare con certezza gli specifici crediti oggetto di causa, in base alle caratteristiche strutturali e funzione causale degli stessi e dei rapporti sottostanti, in una delle categorie astratte di contratti oggetto di cessione tra pagina 11 di 13 l'altro molto genericamente indicate in detto avviso, né l'appellante fornisce ulteriori idonei indizi tali da consentire la sussumibilità degli specifici crediti di cui si controverte in dette categorie generali.
Per tutti i motivi innanzi enunciati, questo Collegio, previo accertamento della procedibilità in rito della domanda di pagamento avanzata dalla Parte_2
ritiene fondata nel merito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9358/19
[...]
proposta dal con riferimento alla questione su esposta relativa alla CP_1
mancanza di prova in capo all'istante dei crediti controversi, e per l'effetto rigetta la domanda di pagamento avanzata dalla nei confronti Parte_2
del , ritenendo assorbite le altre eccezioni di merito già sollevate in CP_1
primo grado dall'opponente/appellato, non decise dal primo giudice e ribadite dall'appellato medesimo in sede di appello.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma, sia pur con diversa motivazione per le suesposte ragioni, della sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e disatteso la domanda di pagamento avanzata dalla Parte_2
Al rigetto nel merito dell'appello e della domanda avanzata da Parte_2
e per essa dalla sua società mandataria, consegue, per il principio
[...]
generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della controparte appellata , delle Controparte_1
spese processuali del grado di appello che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai pagina 12 di 13 procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2846/2022, pubblicata il 22/03/2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Disattendendo nel merito l'appello proposto, rigetta la domanda di condanna al pagamento spiegata da nei confronti di Parte_2 [...]
, e per l'effetto conferma, sia pur con diversa motivazione, la CP_1
predetta sentenza di primo grado sia in ordine alla revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 9358/19, sia con riguardo alla statuizione sulle spese processuali;
2) Condanna l'appellante quale mandataria di Parte_1 Parte_2
e per essa al pagamento, in favore
[...] Parte_3
dell'appellato , delle spese del grado di appello che liquida Controparte_1
in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A, con attribuzione al difensore avv. UC
ME dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante quale Parte_1
mandataria di di versare un ulteriore importo a titolo di Parte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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