Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 22/12/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74011 – pag. 4
SENTENZA – 388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
IC OR Presidente RO TI Consigliere (relatore)
Marzia De Falco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74011 del registro di Segreteria, instaurato con atto di riassunzione della Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di RU RE (c.f. [...]), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...];
VISTO l’atto di riassunzione del giudizio n. 74011, depositato dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale il 31 luglio 2025;
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 18 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore consigliere RO TI e il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Mauro Senatore;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 31/7/2025, la Procura Regionale provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi di RU RE, onde sentirlo condannare al pagamento in favore dell’INPS (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) della somma complessiva di € 29.670,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese legali (queste ultime a favore dello Stato), quale importo dallo stesso percepito a titolo di reddito di cittadinanza a decorrere dall’aprile 2019 fino al mese di ottobre 2021.
Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 158/2025, in accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 46/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere delle ipotesi di indebita percezione del contributo da parte dei privati, disponendo conseguentemente il rinvio a questo Giudice di primo grado -ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) C.G.C.- per la prosecuzione in diversa composizione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente giudizio.
Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione di apposite domande in data 7/3/2019 e 13/10/2020, in cui il richiedente aveva omesso di comunicare all’INPS le informazioni dovute in merito alla variazione del patrimonio mobiliare dallo stesso conseguito in seguito a vincite on line conseguite dal 2017 al 2021, indebitamente percependo, per l’effetto, il contributo nel predetto periodo, nell’importo dianzi indicato. Il RU, quindi, risultava aveva scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in subiecta materia (artt. 2 e 3, nonché art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26), in cui si contempla, in particolare, la decadenza immediata dal beneficio de quo, in caso di inottemperanza dell’obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall’art. 2, e la nascita dell’obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite. Precisava quindi il Requirente che, proprio in conseguenza dell’omessa dichiarazione di tali disponibilità patrimoniali, il richiedente era falsamente risultato essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti, onde accedere al ridetto beneficio, di cui aveva indebitamente fruito per trentuno mensilità consecutive.
Per tali fatti, rappresentava la P.R., il RU aveva visto instaurarsi nei suoi confronti un procedimento penale n. 20657/21 RGNR da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dalla quale il requirente erariale aveva ricevuto la notitia damni.
Descritti l’attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l’erogazione del Reddito di cittadinanza, nonché l’imputabilità a titolo di dolo della predetta erogazione indebita, il requirente contabile si era soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest’ultimo, in merito al quale aveva richiamato le considerazioni svolte nella sentenza n. 468/2022 della Sezione II d’Appello di questa Corte dei conti, nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 126/2021 e n. 19/2022, nelle quali il Reddito di Cittadinanza era stato definito alla stregua di misura finalizzata all’inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obbiettivo occupazionale, di connotazione eminentemente pubblicistica.
Il convenuto, benché ritualmente citato, non si costituiva.
Nella pubblica udienza odierna il PM richiamava le considerazioni svolte nell’atto introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione.
All’esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. Va preliminarmente dichiarata ai sensi dell’art. 93 C.G.C., la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 4/9/2025 ad opera del funzionario UNEP presso la Corte d’Appello di Napoli, mediante consegna di copia conforme del ridetto atto introduttivo del presente giudizio e del correlato d.f.u., a mani della figlia del RU RE.
B. La questione della giurisdizione di questo giudice, in tema di danno arrecato dalla percezione del reddito di cittadinanza, è stato risolto in senso affermativo dalla sentenza della Sez. II di appello n. 158/2025 che, in accoglimento dell’appello della Procura regionale, ha riformato la sentenza n. 46/2024 di questa Sezione giurisdizionale ed ha rimesso al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio nonché per la decisione sulle spese del grado di appello.
Stante il vincolo posto al Collegio sul punto in sede di rinvio, si deve procedere ad esaminare il merito della domanda. Il thema decidendum è rappresentato dall’accertamento della responsabilità di RU RE per il danno erariale di € 29.670,00, pari a quanto dallo stesso indebitamente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dall’aprile 2019 all’ottobre 2021, essendo avvenuta l’ammissione al beneficio in parola sulla base della dichiarazione, da parte del percettore, di circostanze non rispondenti alla sua reale situazione patrimoniale.
C. Nel merito che va affrontato nella presente sede di riassunzione del giudizio da parte del requirente erariale, la pretesa da questi illustrata nell’originario atto di citazione si rivela fondata e va accolta.
La segnalazione di danno erariale è stata ricevuta dall’Ufficio di Procura con nota prot. n. 0001560 del 2/2/2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in cui si dava informazione ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p., dell’avvenuto esercizio in data 12/1/2022 dell’azione penale (procedimento penale n. 20657/21 RGNR) nei confronti dell’odierno convenuto, per i reati di cui agli artt. 7, commi 1° e 2°, L. n. 26/2019, 640, 640 bis e 81 cpv. c.p., per aver ottenuto dall’INPS, a seguito di domande presentate in data 7/3/2019 e in data 13/10/2020, l’erogazione del reddito di cittadinanza, omettendo però di indicare nelle relative richieste di disporre di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio, per effetto di redditi da giochi on line, nonché di comunicare le variazioni reddituali derivanti dal conseguimento da vincite, attraverso i medesimi giochi on line (per € 318,38 nel 2017, per € 2.850,47 nel 2018, per € 26.254,81 nel 2019, per € 56.956,53 nel 2020 e per € 22.532,49 nel 2021: cfr. Relazione Gdf – Compagnia di Portici prot. n. 564855/21 del 26/10/2021), inducendo così in errore l’INPS, con artifizi e raggiri omissivi, in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al beneficio, in tal modo procurandosi l'ingiusto profitto consistente nella percezione del reddito di cittadinanza, nella misura complessiva di € 29.670,00 da aprile 2019 a ottobre 2021, con pari danno per lo Stato.
Nell’ambito del procedimento penale in parola, in effetti, le indagini svolte dagli Inquirenti, hanno consentito di acclarare le surriportate circostanze, evidenziate dai dati acquisiti mediante consultazione della banca dati “Giochi on line” (cfr. informativa GdF cit.). Come correttamente osservato in proposito nella Relazione GdF precedentemente citata, “l’art. 6 del DPR n. 917/86 (TUIR) prevede che le vincite ai giochi rientrano nella categoria dei redditi diversi e pertanto, per il loro intero ammontare, costituiscono un reddito che si considera percepito nel periodo d'imposta in cui la vincita è avvenuta. Detti redditi diversi devono essere dichiarati nel quadro FC4 del modulo FC.1 della DSU [Dichiarazione Sostitutiva Unica] - <Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (non inclusi nel Quadro FC8)>”. Puntualmente, si rileva sul punto nella medesima Relazione GdF e -in particolare- nell’atto di citazione, che tale comportamento del RU ha integrato violazione dell’art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019 che prevede, a pena di decadenza dal beneficio (art. 7, comma 6, d.l. cit.), l’obbligo di tempestiva comunicazione all’ente erogatore del contributo di qualsiasi variazione del reddito relativamente ai ai componenti del nucleo familiare, comprese quelle derivanti da vincite, che alterino i requisiti economici contemplati dall’art. 2 del d.l. cit.; requisiti che, per espressa previsione dell’articolo medesimo devono sussistere “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”.
Ne deriva la patente violazione dei predetti obblighi previsti dalla normativa vigente in subiecta materia, tanto che il RU è stato indagato, in relazione ai fatti descritti, per il reato p. e p. dall’art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina sul reddito di cittadinanza, dall’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019. Sussiste, quindi, chiaro nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, ed il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percetto e non restituito.
Ciò, in quanto il RU è erroneamente risultato essere in possesso dei requisiti patrimoniali, onde accedere al beneficio in oggetto, in conseguenza e sulla base delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione in merito alle disponibilità reddituali del nucleo familiare. Tant’è vero che l’INPS ha provveduto a revocare il beneficio del R.d.C. erogato a RU RE in accoglimento delle suddette istanze, con motivazione “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo. Note verbale della Guardia di Finanza del 18-11-2021 protocollo 0609844-2021 disposta da sede” (cfr. visualizzazione domande ed esiti del 13/12/2022 dell’INPS in atti); a ciò sono seguiti provvedimenti di recupero, del cui esito non vi è notizia in atti.
Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato alla convenuta a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l’Amministrazione erogatrice della provvidenza.
Il convenuto ha invero scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa che regola la fattispecie, sia nella fase genetica della domanda, presentata sia in data 7/3/2019 che in data 13/10/2020, sulla scorta di autodichiarazioni non veritiere, che nella fase del divenire della percezione reddituale, in particolare omettendo di comunicare le variazioni del reddito del nucleo familiare percettore del contributo, non comunicando all’INPS le informazioni concernenti la variazione del patrimonio mobiliare nel corso delle annualità di riferimento.
Nel caso in esame, la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dal convenuto, che in definitiva va condannato al risarcimento del danno erariale cagionato all’INPS e quantificato nell’ammontare del contributo indebitamente percetto (€ 29.670,00). Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria da calcolare dai singoli pagamenti all’attualità, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
D. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado e del gravame interposto dalla Procura, senza che il convenuto vi abbia dato minimamente causa.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:
1- dichiara la contumacia di RU RE;
2- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di € 29.670,00, oltre rivalutazione monetaria da calcolare dai singoli pagamenti all’attualità e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3- condanna il medesimo convenuto al pagamento delle spese processuali per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza.
4- compensa le spese relative al grado di appello.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(RO TI) (IC OR)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 22/12/2025 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)