Articolo 20 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 gennaio 1985
Art. 20. (Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985