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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, RE
FE SE NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6452/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CS0078836 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. 2024/CS0078836, relativo a nuova classifica e rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel comune di San Lorenzo del Vallo Indirizzo_1.
Nello specifico, la ricorrente società ha lamentato l'erronea classificazione dell'unità immobiliare nella categoria C/1. Secondo l'assunto difensivo tale diversa classifica, oltre a non essere sufficientemente motivata, sarebbe smentita dalla perizia giurata in atti dalla quale risulta in maniera inequivoca che l'immobile non è destinato a uso commerciale ( C/1) ma a deposito (C/2). A sostegno di quanto deduce, ha allegato una relazione peritale corredata da rilievi fotografici.
In data 23 ottobre 2024, si è costituita Agenzia delle Entrate controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Parte resistente ha controdedotto che in data 21.10.2024, alla presenza del sig. Nominativo_1 si è svolto il sopralluogo dell'immobile al fine di asseverare le caratteristiche intrinseche ed estrinsche del medesimo. All'esito del sopralluogo è risultato che l'immobile oggetto di variazione catastale ( da C/2 a C/1) ha mantenuto tutte le caratteristiche possedute allorché svolgeva attività di ristorazione;
sicché anche in ragione della circolare ministeriale n. 146 e n. 98/39, deve mantenere tale classificazione.
Ciò precisato ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Secondo la prospettazione difensiva, l'unità Immobiliare per cui è causa in origine era stata costruita per ricovero attrezzi agricoli;
successivamente, è stata ristrutturata e trasformata in ristorante con cambio di destinazione d'uso da magazzino ad attività commerciale (da cat. C2 a cat. C1). La società Ricorrente_1, dovendo utilizzare l'immobile per uso diverso da quello della ristorazione, ha chiesto ed ottenuto una nuova destinazione diversa . Il locale contraddistinto con mappale Indirizzo_2, pertanto avrebbe dovuto tornare alla sua originaria attività artigianale.
Ebbene, l'assunto difensivo è infondato.
Come puntualmente evidenziato da Agenzia delle Entrate, il classamento degli immobili deve basarsi sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche effettive dell'unità immobiliare, così come risultano al momento del classamento o come avrebbero dovuto essere considerate originariamente.
Queste caratteristiche determinano la categoria e la rendita catastale, indipendentemente dall'uso soggettivo fatto dal proprietario.
Ciò posto, dal sopralluogo effettuato in data 21 ottobre 2024, risulta in maniera inequivoca che l'immobile presenta le medesime caratteristiche che aveva allorché il Nominativo_1 vi svolgeva l'attività commerciale di ristorazione: pavimentazione in marmo;
lampadari di cristallo;
3 wc;
accesso diretto da pubblica strada;
e ubicazione a piano terra.
E' corretto, pertanto, l'inserimento nella categoria C/1 anche se attualmente non si effettua alcuna vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto viene esplicata. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso è infondato.
Si condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 923,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della resistente Agenzia delle Entrate, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 923,00 (novecentoventitre/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
CONTINO IDA, RE
FE SE NA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6452/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CS0078836 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. 2024/CS0078836, relativo a nuova classifica e rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel comune di San Lorenzo del Vallo Indirizzo_1.
Nello specifico, la ricorrente società ha lamentato l'erronea classificazione dell'unità immobiliare nella categoria C/1. Secondo l'assunto difensivo tale diversa classifica, oltre a non essere sufficientemente motivata, sarebbe smentita dalla perizia giurata in atti dalla quale risulta in maniera inequivoca che l'immobile non è destinato a uso commerciale ( C/1) ma a deposito (C/2). A sostegno di quanto deduce, ha allegato una relazione peritale corredata da rilievi fotografici.
In data 23 ottobre 2024, si è costituita Agenzia delle Entrate controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Parte resistente ha controdedotto che in data 21.10.2024, alla presenza del sig. Nominativo_1 si è svolto il sopralluogo dell'immobile al fine di asseverare le caratteristiche intrinseche ed estrinsche del medesimo. All'esito del sopralluogo è risultato che l'immobile oggetto di variazione catastale ( da C/2 a C/1) ha mantenuto tutte le caratteristiche possedute allorché svolgeva attività di ristorazione;
sicché anche in ragione della circolare ministeriale n. 146 e n. 98/39, deve mantenere tale classificazione.
Ciò precisato ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Secondo la prospettazione difensiva, l'unità Immobiliare per cui è causa in origine era stata costruita per ricovero attrezzi agricoli;
successivamente, è stata ristrutturata e trasformata in ristorante con cambio di destinazione d'uso da magazzino ad attività commerciale (da cat. C2 a cat. C1). La società Ricorrente_1, dovendo utilizzare l'immobile per uso diverso da quello della ristorazione, ha chiesto ed ottenuto una nuova destinazione diversa . Il locale contraddistinto con mappale Indirizzo_2, pertanto avrebbe dovuto tornare alla sua originaria attività artigianale.
Ebbene, l'assunto difensivo è infondato.
Come puntualmente evidenziato da Agenzia delle Entrate, il classamento degli immobili deve basarsi sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche effettive dell'unità immobiliare, così come risultano al momento del classamento o come avrebbero dovuto essere considerate originariamente.
Queste caratteristiche determinano la categoria e la rendita catastale, indipendentemente dall'uso soggettivo fatto dal proprietario.
Ciò posto, dal sopralluogo effettuato in data 21 ottobre 2024, risulta in maniera inequivoca che l'immobile presenta le medesime caratteristiche che aveva allorché il Nominativo_1 vi svolgeva l'attività commerciale di ristorazione: pavimentazione in marmo;
lampadari di cristallo;
3 wc;
accesso diretto da pubblica strada;
e ubicazione a piano terra.
E' corretto, pertanto, l'inserimento nella categoria C/1 anche se attualmente non si effettua alcuna vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l'attività che in atto viene esplicata. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso è infondato.
Si condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 923,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della resistente Agenzia delle Entrate, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 923,00 (novecentoventitre/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026