Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato da persona delegata dal difensore di fiducia del condannato, non munito di procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2016, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
05980 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 2109 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 2817/2016- - Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEIDott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. N. 25076/2015 Dott. - Rel. Consigliere - PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU ES OL N. IL 20/01/1950 avverso la sentenza n. 13197/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 15/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
Bizzitter chetee/sentite le conclusioni del PG Doll. reste del ricorso he chiesto l'inemuis. streerduario;
Uditifdifensor Avv. A iello Schettino. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto pervenuto in data 3 giugno 2015, MA ES LF ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte di cassazione del 15.12.2014 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dal predetto avverso la pronuncia della Corte di appello di Cagliari in data 5.11.2013, confermativa di quella del Tribunale in sede del 20.5.2011, che lo aveva ritenuto responsabile di concorso, quale extraneus, nella commissione di fatti di bancarotta, ai sensi dell'art. 223, in relazione all'art. 216 del R.G. n. 267 del 1942, e, conseguentemente, condannato alla pena di anni cinque di reclusione;
con il medesimo atto MA ES ha chiesto anche, ricorrendo il caso di eccezionale gravità, la sospensione degli effetti della citata sentenza. Secondo il ricorrente, la citata sentenza della Corte di Cassazione contiene un errore materiale e tre errori di fatto, illustrati nei motivi.
2. Il ricorso è stato originariamente assegnato alla settima sezione penale di questa Corte.
3. In data 28 dicembre 2015, il difensore di fiducia del ricorrente, avvocato Aniello Schettino, ha depositato memoria di replica, con la quale "presa visione del contenuto delle osservazioni rese dal Procuratore generale a margine del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen." ha evidenziato quanto segue: - il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato ai sensi dell'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen.; -esso contiene dichiarazioni con le quali MA ES ha confermato l'incarico al suo difensore di fiducia che, peraltro, ha autenticato la sottoscrizione del condannato in calce all'atto stesso e ha delegato detto difensore per il deposito del - ricorso, avvenuto presso la Cancelleria penale del Tribunale di Parma;
il difensore, formalmente nominato, si è avvalso per la presentazione del ricorso di una propria collaboratrice, l'impiegata di studio, Valentina Cavalli, ben nota al Pubblico Ufficiale addetto alla ricezione;
-il principio affermato colla sentenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 28713 dell'11/05/2012), indicata dal Procuratore generale - secondo cui "in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale" non si attaglia al 2 के caso di specie, rispetto al quale è rilevante altra quaesti iuris, cioè se il difensore, debitamente incaricato, possa o meno delegare "altri" per il deposito del ricorso;
- la soluzione da adottare è sicuramente positiva alla stregua del disposto dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., che consente che l'atto di impugnazione sia presentato, oltre che personalmente, anche per il tramite di un incaricato, la cui qualità risulti, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, o da esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il Pubblico Ufficiale cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare.
4. In data 25 febbraio 2016, il ricorso è stato rimesso a questa sezione della Corte, competente secondo i criteri tabellari, sul rilievo che non appariva sussistere la causa di inammissibilità rilevata in sede di esame preliminare, atteso che si trattava di una "situazione sostanzialmente differente da quella presa in esame da Sez. U. Rv 264050".
5. In data 20 settembre 2016, è pervenuto in Cancelleria atto a firma del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, con il quale il suddetto giudice ha chiesto il rinvio della trattazione del procedimento;
e ciò al fine di potere raccogliere le dichiarazioni del condannato che, solo quel giorno, aveva inoltrato richiesta di essere sentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, preliminarmente, osservato - al di là del rilievo che non spetta al Magistrato di sorveglianza instare per il rinvio della trattazione del procedimento che il diritto di - difesa nei procedimenti camerali dinnanzi a questa Corte si esercita esclusivamente mediante la presentazione di atti difensivi (quali motivi nuovi;
memorie difensive;
memorie di replica) secondo le modalità e i termini fissati dalla legge. Peraltro, in data odierna, è pervenuta dichiarazione a firma del MA ES con la quale il predetto ha dichiarato di rinunciare a essere sentito dal Magistrato di sorveglianza.
2. Ciò posto, e passando alla scrutinio del ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso debba essere dichiarato inammissibile per ragioni formali. E in vero, risulta agli atti (e la circostanza è pacifica tra le parti) che il ricorso proposto dal condannato è stato presentato nella Cancelleria del Tribunale di Parma dall'impiegata dello studio dell'avvocato Aniello Schettino, difensore di fiducia del MA ES, su incarico di detto legale, il quale era stato, a sua volta, delegato in tal senso dal MA ES. 3 Orbene, ai sensi dell'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., spetta al condannato provvedere personalmente, ovvero col ministero di un procuratore speciale, sia alla proposizione del ricorso straordinario sia alla presentazione dell'atto nella Cancelleria della Corte di cassazione ovvero ad altro Ufficio che, a sua volta, dovrà inoltrare il ricorso al giudice ad quem. Nella fattispecie, al difensore era stato conferito un mero mandato alle liti ai fini della rappresentanza e della difesa nel relativo procedimento e non la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (procura speciale per atto determinato espressamente riservato dalla legge a una parte processuale privata); lo stesso era stato come cennato delegato dal condannato alla presentazione del ricorso straordinario;
la impugnazione, però, veniva presentata da un incaricato del delegato che non era titolare del diritto a proporre il ricorso, non essendo munito di procura speciale. In conclusione il presentatore non era munito della delega del ricorrente. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. (Fattispecie in cui il difensore, non munito di procura speciale, aveva delegato ad altri il deposito del ricorso)" [Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, RV. 253246; cfr. anche Sez. Un. n. 32744 del 27/11/2014, RV. 264050; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, RV. 263207).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa, consistita in superficialità e avventatezza, nella proposizione dell'impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro millecinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Vecchio ecclesPelme TeleREPOSITATA Palma Talerico IN CANCELLER. -8 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA