Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2025, proposto da
D'SA ST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Prt.G. 0025570/2025 - U del 14.3.2025 con cui il Comune di Matera ha negato la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico richiesta dalla D’SA ST S.r.l. relativamente al “contratto d’appalto per affidamento dei lavori ad oggetto il recupero del Teatro "E. Duni". CIG A0292F7C54 - CUP I19F23000000009”;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, della nota Prt.G. 0035648/2025 - U dell’8.4.2025 con cui il Comune di Matera ha comunicato all’odierna ricorrente che “al fine di dirimere ogni dubbio del sottoscritto circa la natura obbligatoria o meno della costituzione del Collegio consultivo tecnico per i lavori in oggetto, è stato formulato apposito quesito al Presidente dell’Osservatorio dei Collegi Consultivi Tecnici presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Allo stato, quindi, resta sospesa ogni valutazione in ordine alla costituzione del CCT”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. OL MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con la nota richiamata in premessa;
Ritenuto che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità del caso, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
OL MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL MA | FA ER |
IL SEGRETARIO