Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.