Articolo 1 della Legge 2 marzo 1963, n. 627
Articolo 2
Versione
24 maggio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.
Entrata in vigore il 24 maggio 1963