Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5371
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Massime2

In tema di giudizio arbitrale, il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 829, n. 5, in relazione all'art. 823, cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguiti dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.(Nella specie, la S.C. ha escluso la ravvisabilità di un vizio motivazionale dalle siffatte caratteristiche nel lodo che aveva escluso la valenza probatoria della documentazione prodotta, a sostegno della propria domanda di rimborso di spese effettuate da società appaltatrice di lavori, documentazione consistente nelle fatture dalla stessa emesse, ritenute dagli arbitri non idonee di per sè a dimostrare la effettuazione delle spese in contestazione, neanche alla luce delle certificazioni dell'ambasciata relative alla presenza in Mozambico, dove i lavori erano stati svolti, degli esperti la cui opera la società affermava di avere utilizzato, certificazioni non integranti fonti di piena prova secondo gli arbitri, intercorrendo, tra la circostanza della presenza di tecnici e quella della effettuazione di determinate attività tecniche, solo un nesso di correlazione indiziaria).

È da escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola, la quale, invece, si estende alle controversie insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contenuto negoziale originario. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità parziale del lodo impugnato, escludendo la riconducibilità alla "causa debendi" rappresentata dalla originaria stipulazione - consistente nell'affidamento ad una società, da parte del ministero degli affari esteri, dell'incarico della esecuzione di un programma di collaborazione ed assistenza ai lavori per la realizzazione di un progetto di sviluppo agroindustriale nel Mozambico - ,in relazione alla quale era stata convenuta la clausola compromissoria, del successivo affidamento alla stessa ditta dell'incarico di provvedere alle attività di supporto alle strutture di sicurezza, attuate con l'intervento di militari mozambicani, a tutela del cantiere contro la guerriglia in atto localmente, e, quindi, dell'affidamento, sempre alla medesima ditta, delle attività di committenza e gestione delle opere civili, la cui esecuzione era originariamente prevista a carico degli organi mozambicani).

Commentario1

  • 1Clausola compromissoria e locazione
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2022

    La clausola compromissoria è quella clausola attraverso la quale le parti stabiliscono che le controversie nascenti dal contratto al quale si riferiscono siano decise da arbitri. A tale proposito bisogna sottolineare che secondo l'art. 808 c.p.c., primo comma, le parti nel contratto che stipulano o in atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione di arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807 c.p.c. (si ritiene che sia ammissibile manifestare la volontà compromissoria tramite …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5371
Data del deposito : 11 aprile 2001

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