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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10094/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10094/2024
Oggi 29 maggio 2025 alle ore 10:20 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, compare per il l'avv. FOSSATI per l'avv. SANSALONE Parte_1
DOMENICO EUGENIO.
Nessuno compare per i convenuti, già dichiarati contumaci.
La parte attrice-ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, richiamate altresì nella memoria del 4.12.2024 e discute brevemente la causa, richiamandosi agli atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore della parte attrice alla lettura della Sentenza anche in sua eventuale assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della parte attrice si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 10094/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO;
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
(C.F. ); CP_3 C.F._2
PARTI CONVENUTE contumaci
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE-RICORRENTE
All'udienza del 29.5.2025, come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie di rito e ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare la qualità di eredi puri e semplici dell'eredità, morendo dismessa da (C.F. ), in capo a Persona_1 C.F._3
(C.F. e (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 entrambi residenti a [...]”- Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 4.6.2024, il ha domandato l'accoglimento Parte_2 delle richiamate conclusioni, domandando di accertare che e Controparte_2 CP_3
(rispettivamente, moglie e figlio di , deceduto il 10.12.2012), hanno accettato (quali eredi Persona_1 legittimi) l'eredità da quest'ultimo dismessa.
A fondamento della propria domanda, il ha allegato: Parte_1
§ che entrambi i convenuti risiedono in , via Palestrina n.44; Pt_1
§ di essere creditore degli stessi della somma di € 10.865,24 in forza di atto di precetto (doc.2) notificato unitamente al decreto ingiuntivo n.1602/23 del Tribunale di Torino (doc.1), oltre spese di notifica, tassa di registro decreto e spese successive occorrende;
pagina 2 di 5 § di avere altresì notificato ai convenuti, il 19/05/23, atto di pignoramento dell'alloggio catastalmente identificato al catasto Fabbricati Comune di , Sezione Urbana, via Palestrina Pier Luigi n. 44, F. Pt_1
1128, Part. 402, Sub. 30, Cat. A/3 – Abitazione di tipo economico, consistenza 5,5;
§ di avere quindi incardinato nei confronti degli stessi la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
416/23, in cui il GE, con ordinanza del 10/11/2023 (doc. 4), ha tra l'altro rilevato che non risultava trascritta in capo agli esecutati l'accettazione dell'eredità di;
Persona_1
§ che dalla visura storica per immobile risulta che il defunto e hanno Persona_1 Controparte_2 acquistato l'immobile con atto notaio di in data 11.12.1996 (Rep. n. 55306 voltura n. Per_2 Pt_1
4491.1/1997), oltre a risultare che la denuncia di successione per causa di morte di è stata Persona_1 oggetto di “Registrazione Volume 9990 n.1387 in data 04/12/2013, Voltura n.5821.1/2014 – Pratica n.TO0030703 in atti dal 05/02/2014”;
§ che dalla predetta visura risulta che a catasto il predetto bene immobile è di proprietà della per 750/1000 e del figlio per 250/1000; CP_2 CP_3
§ che dai certificati storici di residenza dei debitori (doc. 8 e doc.9 9) risulta che gli stessi risiedono nell'immobile da oltre venti anni, quindi anche dopo la morte del congiunto, avendo esercitato il possesso sul bene che, ai sensi dell'art. 485 c.c., li rende eredi puri e semplici, non avendo richiesto e curato l'effettuazione dell'inventario entro tre mesi, come risulta dal doc.12 secondo cui nei registri immobiliari risultano soltanto: l'atto di compravendita Notaio del 11/12/1996 dell'immobile Per_2 esecutato in favore di e in regime di comunione dei beni fino al Persona_1 Controparte_2
10/12/2012, data del decesso di e la denuncia della successione di , tr. Persona_1 Persona_1
11343 del 22/05/2015;
§ che la convenuta ha negli anni provveduto a pagare alcuni dei ratei dovuti al CP_2 Parte_1
(come attestato dalla ricevuta di pagamento della somma di Euro 300,00 in data 24/9/2019, dalla ricevuta di pagamento della somma di Euro 200,00 in data 14/03/2024, dall'estratto di conto corrente condominiale contenente i pagamenti rateali effettuati dalla signora a favore del CP_2
, dal 04/06/2019 al 14/03/2024). Controparte_1
Ciò premesso, è evidente l'interesse del Condominio ricorrente a promuovere la presente azione, al fine di poter proseguire l'esecuzione immobiliare intrapresa.
A mente dell'art. 476 cc “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ. sez.
6-2 del 1^.03.2021 n. 5569).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che e , coniugi in Persona_1 Controparte_2 regime di comunione legale, hanno acquistato l'immobile de quo in data 11.12.1996 con rogito notaio di . Per_2 Pt_1
Ciò premesso, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda appare la circostanza per cui i convenuti, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n.1602/23 del Tribunale di Torino loro notificato quali proprietari dell'immobile in oggetto, non hanno proposto opposizione.
Si richiama sul punto Cass. 18534/2007, secondo cui “Quando contro la parte viene proposta la pagina 3 di 5 domanda d'ingiunzione l'ingiunto, al fine di evitare gli effetti di un'automatica accettazione dell'eredità, deve sostenere di non essere erede dell'insolvente e precisamente di trovarsi ancora nella condizione di chiamato all'eredità, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in qualità di erede. Diversamente una volta sceso il giudicato è accertato il diritto di una parte nei confronti di un'altra e non possono più essere fatte valere tutte le questioni che si potevano proporre nel giudizio e che avrebbero potuto condurre a negare quel diritto”.
Invero, una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere svolte nel giudizio e che, lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più, neppure potendo costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, i convenuti contro cui è stata proposta la domanda d'ingiunzione, ben avrebbero potuto sostenere di non essere proprietari ( se non per la quota di ½) in quanto non eredi di CP_2
e, dunque, di non essere tenuti al pagamento di quanto domandato (in tutto, quanto a Persona_1
e almeno in parte quanto a , già proprietaria di una quota CP_3 Controparte_2 dell'immobile in virtù del richiamato rogito).
Significativa dell'accettazione dell'eredità, quanto alla convenuta , è altresì la circostanza CP_2 per cui la stessa ha provveduto a pagare in più occasioni, per l'intero, le spese condominiali, circostanza che pare idonea a comprovare l'accettazione di eredità.
Da ultimo, sin dal 2015 l'immobile de quo risulta catastalmente intestato alla per ¾ e a CP_2
per ¼, a seguito evidentemente di voltura catastale, atto che solo il proprietario può CP_3 compiere in quanto atto che ha al contempo effetti non solo fiscali ma anche civili:
“L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Altri elementi da valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea sono:
§ il contegno processuale delle parti convenute che hanno ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento e nonostante ciò non hanno inteso contestare la propria qualità di coeredi, per evitare di subire l'espropriazione;
§ il fatto che anche nel presente procedimento i convenuti non si siano costituiti;
invero, sebbene la contumacia non equivalga a mancata contestazione, essa si sostanzia comunque in una mancata opposizione all'accertamento richiesto.
Tali circostanze, unitamente all'intestazione catastale dei beni, assume una ratifica tacita anche per il convenuto che non abbia provveduto personalmente alla voltura catastale.
Per l'effetto, deve accertarsi che (nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
) e (nato in [...] il [...]) sono divenuti eredi di C.F._1 CP_3
(nato a [...] [...], deceduto a Rosta il 10.12.2012, CF ) Persona_1 Pt_1 C.F._4 per effetto di accettazione tacita dell'eredità dello stesso. pagina 4 di 5 Trascrizione come per legge.
I convenuti soccombenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite alle parti attrici, da liquidarsi ex DM 55/2014. Quanto ai compensi, gli stessi sono liquidati tenendo conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, valori minimi (alla luce della natura contumaciale della stessa e della sommarietà del rito), per le fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria). Spettano infine gli esposti documentati per CU, marca, spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che (nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
) e (nato in [...] il [...]) sono divenuti eredi C.F._1 CP_3 di (nato a [...] [...], deceduto a Rosta il 10.12.2012, CF Persona_1 Pt_1
) per effetto di accettazione tacita dell'eredità dello stesso. C.F._4
2) Condanna le parti convenute e in solido, a Controparte_2 CP_3 rimborsare alla parte attrice le spese di Parte_3 lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed € 569,14 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10094/2024
Oggi 29 maggio 2025 alle ore 10:20 innanzi alla dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza, compare per il l'avv. FOSSATI per l'avv. SANSALONE Parte_1
DOMENICO EUGENIO.
Nessuno compare per i convenuti, già dichiarati contumaci.
La parte attrice-ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo, richiamate altresì nella memoria del 4.12.2024 e discute brevemente la causa, richiamandosi agli atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, acconsentendo il procuratore della parte attrice alla lettura della Sentenza anche in sua eventuale assenza.
Riaperta l'udienza, verificato che il procuratore della parte attrice si è allontanato, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 10094/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO;
PARTE ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
(C.F. ); CP_3 C.F._2
PARTI CONVENUTE contumaci
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE-RICORRENTE
All'udienza del 29.5.2025, come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie di rito e ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare la qualità di eredi puri e semplici dell'eredità, morendo dismessa da (C.F. ), in capo a Persona_1 C.F._3
(C.F. e (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 entrambi residenti a [...]”- Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 4.6.2024, il ha domandato l'accoglimento Parte_2 delle richiamate conclusioni, domandando di accertare che e Controparte_2 CP_3
(rispettivamente, moglie e figlio di , deceduto il 10.12.2012), hanno accettato (quali eredi Persona_1 legittimi) l'eredità da quest'ultimo dismessa.
A fondamento della propria domanda, il ha allegato: Parte_1
§ che entrambi i convenuti risiedono in , via Palestrina n.44; Pt_1
§ di essere creditore degli stessi della somma di € 10.865,24 in forza di atto di precetto (doc.2) notificato unitamente al decreto ingiuntivo n.1602/23 del Tribunale di Torino (doc.1), oltre spese di notifica, tassa di registro decreto e spese successive occorrende;
pagina 2 di 5 § di avere altresì notificato ai convenuti, il 19/05/23, atto di pignoramento dell'alloggio catastalmente identificato al catasto Fabbricati Comune di , Sezione Urbana, via Palestrina Pier Luigi n. 44, F. Pt_1
1128, Part. 402, Sub. 30, Cat. A/3 – Abitazione di tipo economico, consistenza 5,5;
§ di avere quindi incardinato nei confronti degli stessi la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
416/23, in cui il GE, con ordinanza del 10/11/2023 (doc. 4), ha tra l'altro rilevato che non risultava trascritta in capo agli esecutati l'accettazione dell'eredità di;
Persona_1
§ che dalla visura storica per immobile risulta che il defunto e hanno Persona_1 Controparte_2 acquistato l'immobile con atto notaio di in data 11.12.1996 (Rep. n. 55306 voltura n. Per_2 Pt_1
4491.1/1997), oltre a risultare che la denuncia di successione per causa di morte di è stata Persona_1 oggetto di “Registrazione Volume 9990 n.1387 in data 04/12/2013, Voltura n.5821.1/2014 – Pratica n.TO0030703 in atti dal 05/02/2014”;
§ che dalla predetta visura risulta che a catasto il predetto bene immobile è di proprietà della per 750/1000 e del figlio per 250/1000; CP_2 CP_3
§ che dai certificati storici di residenza dei debitori (doc. 8 e doc.9 9) risulta che gli stessi risiedono nell'immobile da oltre venti anni, quindi anche dopo la morte del congiunto, avendo esercitato il possesso sul bene che, ai sensi dell'art. 485 c.c., li rende eredi puri e semplici, non avendo richiesto e curato l'effettuazione dell'inventario entro tre mesi, come risulta dal doc.12 secondo cui nei registri immobiliari risultano soltanto: l'atto di compravendita Notaio del 11/12/1996 dell'immobile Per_2 esecutato in favore di e in regime di comunione dei beni fino al Persona_1 Controparte_2
10/12/2012, data del decesso di e la denuncia della successione di , tr. Persona_1 Persona_1
11343 del 22/05/2015;
§ che la convenuta ha negli anni provveduto a pagare alcuni dei ratei dovuti al CP_2 Parte_1
(come attestato dalla ricevuta di pagamento della somma di Euro 300,00 in data 24/9/2019, dalla ricevuta di pagamento della somma di Euro 200,00 in data 14/03/2024, dall'estratto di conto corrente condominiale contenente i pagamenti rateali effettuati dalla signora a favore del CP_2
, dal 04/06/2019 al 14/03/2024). Controparte_1
Ciò premesso, è evidente l'interesse del Condominio ricorrente a promuovere la presente azione, al fine di poter proseguire l'esecuzione immobiliare intrapresa.
A mente dell'art. 476 cc “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito: “L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede.” (Cass. civ. sez.
6-2 del 1^.03.2021 n. 5569).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che e , coniugi in Persona_1 Controparte_2 regime di comunione legale, hanno acquistato l'immobile de quo in data 11.12.1996 con rogito notaio di . Per_2 Pt_1
Ciò premesso, rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda appare la circostanza per cui i convenuti, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n.1602/23 del Tribunale di Torino loro notificato quali proprietari dell'immobile in oggetto, non hanno proposto opposizione.
Si richiama sul punto Cass. 18534/2007, secondo cui “Quando contro la parte viene proposta la pagina 3 di 5 domanda d'ingiunzione l'ingiunto, al fine di evitare gli effetti di un'automatica accettazione dell'eredità, deve sostenere di non essere erede dell'insolvente e precisamente di trovarsi ancora nella condizione di chiamato all'eredità, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in qualità di erede. Diversamente una volta sceso il giudicato è accertato il diritto di una parte nei confronti di un'altra e non possono più essere fatte valere tutte le questioni che si potevano proporre nel giudizio e che avrebbero potuto condurre a negare quel diritto”.
Invero, una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un'altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere svolte nel giudizio e che, lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più, neppure potendo costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, i convenuti contro cui è stata proposta la domanda d'ingiunzione, ben avrebbero potuto sostenere di non essere proprietari ( se non per la quota di ½) in quanto non eredi di CP_2
e, dunque, di non essere tenuti al pagamento di quanto domandato (in tutto, quanto a Persona_1
e almeno in parte quanto a , già proprietaria di una quota CP_3 Controparte_2 dell'immobile in virtù del richiamato rogito).
Significativa dell'accettazione dell'eredità, quanto alla convenuta , è altresì la circostanza CP_2 per cui la stessa ha provveduto a pagare in più occasioni, per l'intero, le spese condominiali, circostanza che pare idonea a comprovare l'accettazione di eredità.
Da ultimo, sin dal 2015 l'immobile de quo risulta catastalmente intestato alla per ¾ e a CP_2
per ¼, a seguito evidentemente di voltura catastale, atto che solo il proprietario può CP_3 compiere in quanto atto che ha al contempo effetti non solo fiscali ma anche civili:
“L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Altri elementi da valorizzare ai fini dell'accoglimento della domanda attorea sono:
§ il contegno processuale delle parti convenute che hanno ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento e nonostante ciò non hanno inteso contestare la propria qualità di coeredi, per evitare di subire l'espropriazione;
§ il fatto che anche nel presente procedimento i convenuti non si siano costituiti;
invero, sebbene la contumacia non equivalga a mancata contestazione, essa si sostanzia comunque in una mancata opposizione all'accertamento richiesto.
Tali circostanze, unitamente all'intestazione catastale dei beni, assume una ratifica tacita anche per il convenuto che non abbia provveduto personalmente alla voltura catastale.
Per l'effetto, deve accertarsi che (nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
) e (nato in [...] il [...]) sono divenuti eredi di C.F._1 CP_3
(nato a [...] [...], deceduto a Rosta il 10.12.2012, CF ) Persona_1 Pt_1 C.F._4 per effetto di accettazione tacita dell'eredità dello stesso. pagina 4 di 5 Trascrizione come per legge.
I convenuti soccombenti devono essere condannati a rifondere le spese di lite alle parti attrici, da liquidarsi ex DM 55/2014. Quanto ai compensi, gli stessi sono liquidati tenendo conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità, valori minimi (alla luce della natura contumaciale della stessa e della sommarietà del rito), per le fasi di studio, introduttiva, decisionale (in assenza di istruttoria). Spettano infine gli esposti documentati per CU, marca, spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta che (nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
) e (nato in [...] il [...]) sono divenuti eredi C.F._1 CP_3 di (nato a [...] [...], deceduto a Rosta il 10.12.2012, CF Persona_1 Pt_1
) per effetto di accettazione tacita dell'eredità dello stesso. C.F._4
2) Condanna le parti convenute e in solido, a Controparte_2 CP_3 rimborsare alla parte attrice le spese di Parte_3 lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi ed € 569,14 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Torino, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 5 di 5