CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1783/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, CE
SALARI NA, CE
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7583/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978025250000510000 IRPEF-ALTRO 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978025250000510000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978025250000510000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi all'adita Corte, il sig. Ricorrente_1, agente e rappresentante di commercio, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500000510000, notificato il
03/02/2025.
A sostegno del ricorso, il ricorrente eccepiva la strumentalità del veicolo oggetto dell'atto in parola,
l'illegittimità del preavviso avendo presentato in data 03/03/2025 richiesta di rateazione per le cartelle/ avvisi nn. 09720240050713423000 di €. 59.976,95, 09720240118143675000 di €. 37.024,41,
39720240007545945000 di €. 22.528,12, atti presupposti, con pagamento delle rate già scadute, la carenza di motivazione, la mancata indicazione, nel preavviso impugnato, delle modalità e dei termini per proporre impugnazione. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità e la non debenza della pretesa tributaria,
l'illegittimità delle pretese relative all'IRAP con riferimento alla cartella n. 09720230227519174000, nonché la mancata allegazione delle cartelle presupposte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma – che contestava il ricorso sotto tutti i profili ribadendo la correttezza del proprio operato, sostenendo, in particolare, che il ricorrente non ha fornito la prova della strumentalità del veicolo in parola.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare un parziale difetto di giurisdizione, in quanto le sole cartelle nn. 09720140049212665000 –
09720230227519174000 – 09720240050713423000 – 09720240118143675000, sottese all'atto impugnato, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria, mentre l'avviso di addebito n.
39720240007545945000, posto a base della cautela, attiene crediti previdenziali. Quanto all'eccezione di illegittimità del preavviso per l'accoglimento della domanda di rateizzazione, sosteneva che, richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. n. 959/2017; SS.UU. n.
15354/2015), il preavviso di fermo non è atto esecutivo, bensì misura cautelare volta ad indurre il debitore all'adempimento del credito, pertanto, non è stata promossa da ADER alcuna azione esecutiva. Inoltre, come evincibile dalla documentazione in atti, la domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, presentata dal ricorrente, riguarda solo due delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva impugnata ed è stata presentata dal ricorrente il 03/03/2025, ovvero successivamente alla notifica del preavviso in data 03/02/2025. Ebbene, l'art. 19 DPR 602/73 prevede che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dilazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Nella fattispecie, contestava le censure del ricorrente poiché non è stato iscritto alcun fermo e trattandosi di preavviso di fermo, misura cautelare notificata in data antecedente alla richiesta rateizzazione di parte del debito tributario. Contestava, inoltre, le doglianze attinenti alla strumentalità del veicolo, atteso che il ricorrente non ha provato che sia effettivamente strumentale all'attività svolta.
Con memorie depositate ritualmente, il ricorrente ribadiva quanto già esposto nel corpo del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente deve osservarsi che la giurisdizione di questa Corte è confinata alla materia tributaria e non all'atto integrale, vale a dire a tutte le cartelle ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39720240007545945000 relativo a crediti previdenziali, per il quale la giurisdizione spetta al Tribunale del
Lavoro.
Ancora in via preliminare deve essere precisato che la contestazione concernente l'illegittimità delle pretese per IRAP relative alla cartella n. 09720230227519174000, nonché al non debenza del pagamento richiesto avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa della cartella medesima e non già, una volta divenuta definitiva la stessa per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è il preavviso di fermo, potendo tale atto in forza dell'art. 19 comma 3 essere impugnato, solo per vizi propri.
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità che
è consolidata nel senso che il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale è, invero, correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Cass. nn. 27504/2024, Cass. 5808/2018; 22018/2017).
Quanto alla domanda proposta dal ricorrente che mira a privare di efficacia l'atto impugnato, per essere il veicolo oggetto del preavviso di fermo bene strumentale all'attività di impresa, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. Occorre precisare che in tema di iscrizione del fermo amministrativo, la "strumentalità essenziale" del bene non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dal momento che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del D.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del
30/11/2018). E' ben evidente, poi, che il concetto di strumentalità, richiesto dall'art. 86, comma 2, D.P.R.
n. 602 del 1973, è diverso da quello di utilità e implica la rigorosa dimostrazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa nel contesto dell'attività professionale svolta dall'obbligato. Il fermo è quindi inibito solo se il bene è necessario alla formazione dei ricavi in maniera imprescindibile e non quando il mezzo sia meramente funzionale a raggiungere i luoghi di lavoro, come nel caso de quo;
diversamente, tutti i veicoli utilizzati per questo scopo nelle attività professionali dovrebbero essere considerati strumentali ed essere sottratti alle azioni dei creditori, in contrasto con l'art. 2740 c.c.. Per gli autoveicoli -
e in particolare per le vetture come nel caso in parola, la valutazione del perimetro 'bene strumentale' è quindi piuttosto sfumata. Un autocarro difficilmente viene utilizzato per altri scopi, ad esempio personali, ma l'uso esclusivo aziendale o professionale di un'auto va determinato con accortezza. Orbene la discriminante, anche per quanto segnalato a alcune pronunce della Cassazione (v. Cass. n.31031 del 30 novembre 2018) è l'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa (o della professione) ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa/professionista, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali, strictu sensu). E' proprio tale caratteristica che distingue i veicoli strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio. Ne consegue che l'uso promiscuo dell'auto ne sottrare la natura di bene strumentale strictu sensu e quindi legittimamente assoggettabile a fermo amministrativo.
In ultimo, non merita pregio l'eccezione di illegittimità del preavviso avendo il ricorrente presentato in data 03/03/2025 richiesta di rateazione per le cartelle/avvisi nn. 09720240050713423000, n.
09720240118143675000, n. 39720240007545945000 in quanto tale richiesta è successiva alla notifica del preavviso in data 03/02/2025. Può richiamarsi sul punto l'art. 19 DPR 602/73 che stabilisce che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dilazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
In tale situazione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato sotto tutti i profili dedotti e, quanto alle spese del giudizio, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali altalenanti in merito al tema della strumentalità, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento all'avviso di addebito n. 39720240007545945000 relativo a crediti previdenziali, in favore del Tribunale del Lavoro.
Rigetta il ricorso nel resto e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, CE
SALARI NA, CE
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7583/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978025250000510000 IRPEF-ALTRO 2010
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978025250000510000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0978025250000510000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto dinanzi all'adita Corte, il sig. Ricorrente_1, agente e rappresentante di commercio, impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202500000510000, notificato il
03/02/2025.
A sostegno del ricorso, il ricorrente eccepiva la strumentalità del veicolo oggetto dell'atto in parola,
l'illegittimità del preavviso avendo presentato in data 03/03/2025 richiesta di rateazione per le cartelle/ avvisi nn. 09720240050713423000 di €. 59.976,95, 09720240118143675000 di €. 37.024,41,
39720240007545945000 di €. 22.528,12, atti presupposti, con pagamento delle rate già scadute, la carenza di motivazione, la mancata indicazione, nel preavviso impugnato, delle modalità e dei termini per proporre impugnazione. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità e la non debenza della pretesa tributaria,
l'illegittimità delle pretese relative all'IRAP con riferimento alla cartella n. 09720230227519174000, nonché la mancata allegazione delle cartelle presupposte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma – che contestava il ricorso sotto tutti i profili ribadendo la correttezza del proprio operato, sostenendo, in particolare, che il ricorrente non ha fornito la prova della strumentalità del veicolo in parola.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare un parziale difetto di giurisdizione, in quanto le sole cartelle nn. 09720140049212665000 –
09720230227519174000 – 09720240050713423000 – 09720240118143675000, sottese all'atto impugnato, hanno ad oggetto crediti di natura tributaria, mentre l'avviso di addebito n.
39720240007545945000, posto a base della cautela, attiene crediti previdenziali. Quanto all'eccezione di illegittimità del preavviso per l'accoglimento della domanda di rateizzazione, sosteneva che, richiamando la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. n. 959/2017; SS.UU. n.
15354/2015), il preavviso di fermo non è atto esecutivo, bensì misura cautelare volta ad indurre il debitore all'adempimento del credito, pertanto, non è stata promossa da ADER alcuna azione esecutiva. Inoltre, come evincibile dalla documentazione in atti, la domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, presentata dal ricorrente, riguarda solo due delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva impugnata ed è stata presentata dal ricorrente il 03/03/2025, ovvero successivamente alla notifica del preavviso in data 03/02/2025. Ebbene, l'art. 19 DPR 602/73 prevede che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dilazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Nella fattispecie, contestava le censure del ricorrente poiché non è stato iscritto alcun fermo e trattandosi di preavviso di fermo, misura cautelare notificata in data antecedente alla richiesta rateizzazione di parte del debito tributario. Contestava, inoltre, le doglianze attinenti alla strumentalità del veicolo, atteso che il ricorrente non ha provato che sia effettivamente strumentale all'attività svolta.
Con memorie depositate ritualmente, il ricorrente ribadiva quanto già esposto nel corpo del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Preliminarmente deve osservarsi che la giurisdizione di questa Corte è confinata alla materia tributaria e non all'atto integrale, vale a dire a tutte le cartelle ad eccezione dell'avviso di addebito n. 39720240007545945000 relativo a crediti previdenziali, per il quale la giurisdizione spetta al Tribunale del
Lavoro.
Ancora in via preliminare deve essere precisato che la contestazione concernente l'illegittimità delle pretese per IRAP relative alla cartella n. 09720230227519174000, nonché al non debenza del pagamento richiesto avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa della cartella medesima e non già, una volta divenuta definitiva la stessa per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è il preavviso di fermo, potendo tale atto in forza dell'art. 19 comma 3 essere impugnato, solo per vizi propri.
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità che
è consolidata nel senso che il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale è, invero, correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato (cfr. Cass. nn. 27504/2024, Cass. 5808/2018; 22018/2017).
Quanto alla domanda proposta dal ricorrente che mira a privare di efficacia l'atto impugnato, per essere il veicolo oggetto del preavviso di fermo bene strumentale all'attività di impresa, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. Occorre precisare che in tema di iscrizione del fermo amministrativo, la "strumentalità essenziale" del bene non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dal momento che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del D.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del
30/11/2018). E' ben evidente, poi, che il concetto di strumentalità, richiesto dall'art. 86, comma 2, D.P.R.
n. 602 del 1973, è diverso da quello di utilità e implica la rigorosa dimostrazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa nel contesto dell'attività professionale svolta dall'obbligato. Il fermo è quindi inibito solo se il bene è necessario alla formazione dei ricavi in maniera imprescindibile e non quando il mezzo sia meramente funzionale a raggiungere i luoghi di lavoro, come nel caso de quo;
diversamente, tutti i veicoli utilizzati per questo scopo nelle attività professionali dovrebbero essere considerati strumentali ed essere sottratti alle azioni dei creditori, in contrasto con l'art. 2740 c.c.. Per gli autoveicoli -
e in particolare per le vetture come nel caso in parola, la valutazione del perimetro 'bene strumentale' è quindi piuttosto sfumata. Un autocarro difficilmente viene utilizzato per altri scopi, ad esempio personali, ma l'uso esclusivo aziendale o professionale di un'auto va determinato con accortezza. Orbene la discriminante, anche per quanto segnalato a alcune pronunce della Cassazione (v. Cass. n.31031 del 30 novembre 2018) è l'indispensabilità dei veicoli per l'esercizio stesso dell'impresa (o della professione) ovvero la circostanza che l'attività dell'impresa/professionista, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali, strictu sensu). E' proprio tale caratteristica che distingue i veicoli strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio. Ne consegue che l'uso promiscuo dell'auto ne sottrare la natura di bene strumentale strictu sensu e quindi legittimamente assoggettabile a fermo amministrativo.
In ultimo, non merita pregio l'eccezione di illegittimità del preavviso avendo il ricorrente presentato in data 03/03/2025 richiesta di rateazione per le cartelle/avvisi nn. 09720240050713423000, n.
09720240118143675000, n. 39720240007545945000 in quanto tale richiesta è successiva alla notifica del preavviso in data 03/02/2025. Può richiamarsi sul punto l'art. 19 DPR 602/73 che stabilisce che non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dilazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
In tale situazione, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato sotto tutti i profili dedotti e, quanto alle spese del giudizio, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali altalenanti in merito al tema della strumentalità, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento all'avviso di addebito n. 39720240007545945000 relativo a crediti previdenziali, in favore del Tribunale del Lavoro.
Rigetta il ricorso nel resto e compensa tra le parti le spese del giudizio.