Ordinanza collegiale 7 aprile 2023
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2015, proposto da Civita NA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosmo Luigi Di Nitto e Simona Zangrillo, con domicilio eletto presso lo studio Service Coop. Casa in Latina, via Oberdan n. 31, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NAmaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
Coop. Parco di Monte Moneta Arl, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Raviele, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;
Società Cooperativa Parco di Monte Moneta, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della concessione n. 16 dell’11 giugno 2015, rilasciata alla cooperativa controinteressata per una spiaggia libera attrezzata in località S. Agostino;
2) della deliberazione della Giunta municipale n. 87 del 26 marzo 2015 e della deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 25 marzo 2011 ivi richiamata;
3) ove occorra della determinazione dirigenziale n. 180/CTA del 14 maggio 2015;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta, della Coop. Parco di Monte Moneta Arl e della Società Cooperativa Parco di Monte Moneta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LE Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della concessione per spiaggia libera attrezzata, rilasciata dal Comune di Gaeta alla Copp. Parco Monte Moneta a r.l. in data 11.06.2015 n. 16 in loc. S. Agostino; della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 26.03.2015 e della deliberazione di Giunta comunale n. 67/2011 ivi richiamata; della determinazione dirigenziale n. 180/CTA del 14.05.2015.
2. Ha lamentato l’illegittimità della delibera 87/2015 nella parte in cui ha disposto la proroga del termine di durata delle concessioni demaniali marittime inerenti attività turistico-ricreative per palese violazione del diritto unionale.
3. Si è costituito il Comune di Gaeta, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del riorso per omessa impugnazione della delibera n. 67 del 2011; laddove, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, siccome infondato, in fatto e in diritto.
4. Si è costituita la controinteressata, che ha eccepito l’improcedibilità della domanda, essendo tutte le concessioni demaniali marittime (compresa quella per cui è giudizio) scadute al 31/12/2023 e, comunque, l’infondatezza, nel merito, della stessa.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27.02.206, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Innanzitutto, in sede di esame delle questioni preliminari, si rileva che non suscettibile di condivisione è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera n. 67 del 2011, articolata dalla difesa del Comune di Gaeta.
Infatti, sebbene si tratti di un atto presupposto puntualmente richiamato tra le premesse della delibera di Giunta municipale gravata, la sua validità temporale è limitata “anche alle successive stagioni balneari e fino al 2015”, sì che la successiva decisione dell’Amministrazione civica di confermare gli indirizzi ivi contenuti, con limitate variazioni, sino all’approvazione del PUA, o comunque sino al 31 dicembre 2020, rappresenta una nuova determinazione che, come tale, è autonomamente impugnabile, a nulla rilevando che per il periodo precedente i ricorrenti avessero fatto acquiescenza ad analoghi indirizzi.
Peraltro, con riferimento alla possibilità per i mini concessionari di esercitare “attività di somministrazione di bevande in contenitori preconfezionati, con esclusione della somministrazione di alimenti”, si osserva che tale facoltà è stata espressamente introdotta solo con l’atto impugnato, sì che, rispetto ad essa, l’omessa impugnazione della delibera n. 67 del 2011 appare ulteriormente priva di rilevanza (in tal senso: sentenza Tar Latina n. 433 del 18.06.19).
7. Inoltre, come condivisibilmente rimarcato dalla parte ricorrente, l’impugnato atto è a tutti gli effetti una nuova concessione, peraltro, mascherata da "rinnovo", ed avente ad oggetto anche un’area demaniale diversa dalla precedente, individuata, come supra detto, al km. 21.450 della via Flacca, (antistante la proprietà EL/Buonomo) rispetto a quella già rilasciata per la stagione 2014 al km 21.500, e della durata di sei anni, (a fronte di una richiesta stagionale di rinnovo solo per l’anno 2015 – cfr. istanza Parco di Monte Moneta prot. 17109 del 20.3.2015, all.n. 10 degli atti depositati in uno al ricorso introduttivo).
8. Neanche si rivela meritevole di condivisione la doglianza con la quale la controinteressata ha eccepito l’improcedibilità della domanda.
9. Invero, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato secondo il quale, “ Devono essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 4480, del 20/05/2024).
E tanto seguendo il solco tracciato nel 2021 dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nelle sentenze nn. 17 e 18 aveva affermato che, oltre il 31 dicembre 2023, le concessioni demaniali “ anche in assenza di una disciplina legislativa… cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento U.E. e, pertanto, disapplicabile dal giudice amministrativo e da qualsiasi organo amministrativo” .
A tale principio non si sottrae, quindi, la proroga prevista dall’art. 3 della L. n. 118/2022, né con riguardo al termine del 31.12.2024 richiamato nel provvedimento impugnato, né con riguardo al termine del 31.12.2027 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 che, nelle more dell’odierno giudizio, ha modificato sul punto il predetto art. 3 (nello stesso senso si vedano, ex plurimis: Cons. St., VII, n. 6883/2024; id., VII, n. 6193/2024; T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 555/2024; T.A.R. Lazio, Latina, II nn. 728/2024, 713/2024, 763/2024, 764/2024, 775/2024, 741/2024 e n. 743/2024; parere motivato della Commissione europea del 16 novembre 2023).
10. Per inciso, la sopravvenuta normativa di cui al d. l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, prevede un’ulteriore proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime, sicché anch’essa va disapplicata, per contrasto con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 del TFUE (cfr. in tal senso: T.A.R. Lazio, Latina II, n. 742/2024; T.A.R. Liguria, Genova I, n. 869/2024; id., n. 183/2025; T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 365/2025).
11. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni essa non può essere accolta.
12. In argomento, basta evidenziare che il risarcimento del danno non è infatti una conseguenza automatica dell’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, presupponendo che risulti con certezza la spettanza del cd. bene della vita, cioè che – ove l’illegittimità rilevata dal giudice amministrativo non vi fosse stata – sarebbe stato emanato un provvedimento (legittimo) che avrebbe soddisfatto la pretesa del ricorrente; così non è nel caso in esame.
Invero, allo stato non è stata provata la spettanza del bene della vita finale cui la parte ricorrente aspira, ciò potendosi appurare solo all’esito del procedimento competitivo che il Comune bandirà in favore di tutti gli imprenditori interessati, e dunque sia i precedenti concessionari sia quelli che aspirano per la prima volta ad entrare nel mercato.
13. La società ricorrente non può vantare nemmeno il diritto pretensivo a ottenere le concessioni provvisorie, tantomeno quale forma di risarcimento del danno in forma specifica, valendo anche per essa, in ragione della motivazione posta alla base dell’accoglimento del ricorso da esse stesse proposto, la regola della procedura competitiva (Consiglio di Stato, sentenza del 10/04/2025, n. 03093).
14. Peraltro, la società ricorrente non ha però in alcun modo specificato le caratteristiche del pregiudizio, né ha provveduto a quantificarlo.
Tale difetto di allegazione comporta ex se il rigetto dell’azione risarcitoria.
15. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della parziale fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di TI, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO