Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 maggio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 novembre 1990 |
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 86
- 1. Corte Cost., sentenza 28/07/2025, n. 136Provvedimento: SENTENZA N. 136 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: GI AMOROSO; Giudici : NC VIGANÒ, Luca ANTONINI, TE PE, AN EM, EM RR, IA IA AN OR, MA D'LB, GI EL, EL AR RA, MA NI, IA RA ANDULLI, OB NI AS, NC ER MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella …Leggi di più...
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- rapporti dello stato con l'unione europea·
- insussistenza·
- non fondatezza delle questioni. (classif. 216029).·
- regioni (competenza esclusiva statale)·
- regioni a statuto speciale·
- giudizio costituzionale in via principale·
- regioni·
- limiti all’esercizio delle proprie potestà legislative·
- loro identificazione·
- motivazione·
- necessità di rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale·
- lamentata violazione delle proprie competenze amministrative e del principio di leale collaborazione·
- divieto di motivazione meramente assertiva. (classif. 113003).
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".
2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario. - Art. 2. 1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell' articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. - Art. 3. 1. La tabella B annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
Nota agll'articolo 3:
Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art. 1.