Legge 1 febbraio 1989, n. 30

Commentari3

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Omicidio a San Patrignano, impossibile rito abbreviato (Cass. 9267/95)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2021

    Non era ammesso il giudizio abbreviato per chi fosse accusato di omicidio aggravato (Alfio Russo, Giuseppe Lupo ed Ezio Persico per l'omicidio di Roberto Maranzano, ucciso a calci e pugni nella porcilaia di San Patrignano il 9 maggio del 1989): per l'effetto era corretto l'annullamento della sentenza emessa, con trasmissione degli atti allo stesso giudice per la pronuncia sulla richiesta di rinvio a giudizio già formulata dal P.M. Corte di Cassazione SEZIONE I PENALE (ud. 07/06/1995) 30-08-1995, n. 9267 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Marcello DE LILLO Presidente " Francesco BOFFA TORLATTO Consigliere " Natale CAPITANIO " " Anna MABELLINI Rel. " " Emilio GIRONI " ha pronunciato la …

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Giurisprudenza86

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  • 1Trib. Bologna, sentenza 07/06/2024, n. 1670
    Provvedimento: N. R.G. 12389/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12389/2020 promossa da: P. IVA: ) Parte_1 P.IVA_1 (C.F.: ) Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'Avv. MARCO PILIA e dell'Avv. FRANCESCA PILIA ATTORI OPPONENTI contro P. IVA: ; C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'Avv. LORENZO SCOFONE CONVENUTO OPPOSTO CONCLUSIONI I Procuratori di parte attrice opponente hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato …
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    • art. 1341 c.c.·
    • art. 166 D.Lgs. 209/2005·
    • art. 2719 c.c.·
    • competenza territoriale·
    • verificazione scrittura privata·
    • nullità contratto fideiussione·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • disconoscimento sottoscrizione·
    • art. 216 c.p.c.·
    • surroga e regresso

  • 2Corte Cost., sentenza 28/07/2025, n. 136
    Provvedimento: SENTENZA N. 136 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: GI AMOROSO; Giudici : NC VIGANÒ, Luca ANTONINI, TE PE, AN EM, EM RR, IA IA AN OR, MA D'LB, GI EL, EL AR RA, MA NI, IA RA ANDULLI, OB NI AS, NC ER MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b ), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella …
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    • ricorso della regione autonoma sardegna·
    • rapporti dello stato con l'unione europea·
    • insussistenza·
    • non fondatezza delle questioni. (classif. 216029).·
    • regioni (competenza esclusiva statale)·
    • regioni a statuto speciale·
    • giudizio costituzionale in via principale·
    • regioni·
    • limiti all’esercizio delle proprie potestà legislative·
    • loro identificazione·
    • motivazione·
    • necessità di rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale·
    • lamentata violazione delle proprie competenze amministrative e del principio di leale collaborazione·
    • divieto di motivazione meramente assertiva. (classif. 113003).

  • 3TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/03/2025, n. 204
    Provvedimento: Pubblicato il 03/03/2025 N. 00204/2025 REG.PROV.COLL. N. 00497/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 497 del 2021, proposto da ND LO AR e BR AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Lai, Luigi Marcialis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NN Parisi, Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per …
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    • trasferimento autorizzazione·
    • motivazione rafforzata·
    • procedimento amministrativo ultratrentennale·
    • art. 21 l.r. 30/1989·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 10 bis l. 241/1990·
    • autorizzazione attività estrattiva·
    • subentro per diritto successorio·
    • giusto procedimento·
    • violazione termini procedimento

  • 4Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2024, n. 1739
    Provvedimento: R. G. 470/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La corte di appello di Venezia Sezione Seconda Civile riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Enrico Schiavon - consigliere - dott. Dario Morsiani - consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 20/03/2024 promossa da C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PERUZZA DAMIANO e dell'avv. FERIN ANNA; - parte appellante / appellata incidentale - contro C.F. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. LUCACCIONI NADA; - parte appellata / appellante incidentale - Avente a oggetto: Indebito soggettivo …
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    • Direttiva 2008/118/CE·
    • art. 2033 c.c.·
    • compensazione spese processuali·
    • diritto UE·
    • rapporto para-verticale·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • ripetizione addizionale provinciale·
    • disapplicazione norma nazionale·
    • indebito oggettivo·
    • indebito soggettivo

  • 5Trib. Verona, sentenza 28/10/2024, n. 2441
    Provvedimento: N. 8031/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile Il Tribunale, nella persona del giudice Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8031/2020 RG, promossa da: in persona del legale rapp.te pro tempore, C.F. con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Maria Paola Petruccioli, elettivamente domiciliata ad Arezzo (AR) in via Fulvio Croce n. 14, presso il difensore, ATTRICE contro , C.F. , in persona del legale rapp.te pro tempore, C.F. Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Giorgio Giuntoni, elettivamente domiciliata a P.IVA_3 Milano (MI) in corso di Porta …
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    • Direttiva 2008/118/CE·
    • interpretazione conforme·
    • ripetizione di indebito·
    • giurisdizione giudice tributario·
    • interessi legali·
    • prescrizione azione·
    • addizionale provinciale accise·
    • para-verticalità rapporto·
    • compensazione spese di lite·
    • disapplicazione norma interna
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. L' articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituito dal seguente:
    "Art. 30 (Sede della pretura). - 1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".
    2. La tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operati il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all' art. 1:
    Il R.D. n.12/1941 concerne l'ordinamento giudiziario.
  • Art. 2. 1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell' articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario. ((1))


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    AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.L. 15 maggio 1989, n. 173 , convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1989, n. 251 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della presente legge, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali e' costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni.
  • Art. 3. 1. La tabella B annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.
    Nota agll'articolo 3:
    Per quanto concerne il R.D. n. 12/"1941 v. nota all'art. 1.