Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2025, proposto da
Finpuglia Affissioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato CA CC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giovinazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IR TI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio osservato dal Comune di Giovinazzo sulle seguenti istanze:
1) del 16/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Giovinazzo sulla rotonda via Bitonto dir. Via Bitonto (Pratica n. 08708060721-16112024-1754);
2) del 16/11/2024 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Giovinazzo sulla rotonda via Bitonto dir. Via Piscitelli (Pratica 08708060721-16112024-1825).
nonché per la condanna del Comune di Giovinazzo a provvedere sulle predette istanze mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giovinazzo;
Vista la memoria del 2.12.2025, con la quale il Comune di Giovinazzo comunica di aver completato il procedimento relativo alle istanze in epigrafe;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CE ND e uditi per le parti i difensori PP ZI, su delega orale di CA CC per la parte ricorrente e IR TI per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame l’istante rappresenta di aver presentato due istanze: una prima in data 16/11/2024 per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Giovinazzo sulla rotonda via Bitonto dir. Via Bitonto (Pratica n. 08708060721-16112024-1754) e la seconda sempre in data 16/11/2024 per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di un cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Giovinazzo sulla rotonda via Bitonto dir. Via Piscitelli (Pratica 08708060721-16112024-1825).
Tali istanze, corredate di tutta la documentazione non sarebbero state evase dal Comune di Giovinazzo, ragion per cui il silenzio serbato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 2 Legge n. 241/90.
Il Comune di Giovinazzo in replica con memoria del 2.12.2025 espone che la prima istanza presentata dalla Finpuglia Affissioni per l'installazione di un impianto pubblicitario a carattere permanente nel Comune di Giovinazzo, ha acquisito il numero di pratica n. 1754 del 19.11.2024.
Successivamente la stessa Finpuglia, con altra istanza (che ha acquisito il numero di pratica 1825 del 19.11.2024) avrebbe comunicato che “La presente sostituisce il precedente invio id. 1754.” (doc. n. 3). In ragione di tale espressa rinuncia, la prat. 1754/24 è stata archiviata come richiesto dalla istante.
Per quanto riguarda, invece, la prat. 1825/2024, con nota del 28.11.2024 (doc. n. 4) il Comune avrebbe comunicato i motivi ostativi all'accoglimento.
Eccepisce, quindi, l’Amministrazione che il ricorso è divenuto improcedibile e sarebbe, comunque, infondato non sussistendo alcun silenzio del Comune di Giovinazzo, in quanto la prima istanza presentata prat. n. 1754/2024, sarebbe stata oggetto di espressa rinuncia con la successiva prat. n. 1825 del 19.11.2024.
Per quanto riguarda la prat. n. 1825/2024, con nota del 28.11.2024 sarebbero già stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, mentre con nota prot. n. 20987 del 7.7.2025 l'istanza è stata definitivamente respinta.
In relazione a quanto precede, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente. Ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presupposto della condanna della p.a. per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'amministrazione inadempiente e che, dunque, non sia venuto meno il relativo interesse a ricorrere; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, laddove il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato” (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I n. 943/2024; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9543/2024).
In altri termini, l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Sussistono giusti motivi, alla stregua della sequenza procedimentale descritta, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE ND, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CE ND |
IL SEGRETARIO