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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27921 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN PP, nato a [...], il [...], NT LV, nato a [...], il [...], OL PP, nato in [...] il [...], SS ZO, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, emessa in data 17/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv.to PP Lo Presti, sostituto processuale dell'avv.to Giovanni Pace, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27921 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/04/2023 udito l'avv.to Silvia Astarita, in sostituzione del'avv.to GE Maria També, difensore di fiducia degli imputati LV NT, PP OL, ZO. SS, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; letta la memoria a firma del'avv.to Gaetano Giunta, difensore di PP AN, che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta confermava, per quanto di presente rilevanza, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna in data 11/06/2020, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, PP AN, LV NT, PP OL, ZO SS per i delitti di furto aggravato a loro rispettivamente ascritti. 2. In data 29/09/2022 PP AN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Gaetano Giunta, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Costituzione, 6 e 13 CEDU, 125, 546 cod. proc. pen., 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi F), G), H); in particolare, la sentenza impugnata non si è confrontata con quanto dedotto con i motivi di appello in riferimento al capo F), circa la mancanza di elementi certi di identificazione del AN in relazione alle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza del comune di Barrafranca, registrate tra il 11 ed il 12/02/2019, non essendo suffidente la presenza dell'imputato all'interno del veicolo Fiat 500 per ritenerlo autore del furto;
quanto al capo G), era stata evidenziata la distanza temporale tra il momento in cui era stato operato il controllo della Fiat 500, alle ore 22,50 del 11/02/2019, e l'orario del furto in danno del Faraci, commesso alle ore 03,30 del 12/02/2019, alla luce della quale poter escludere che il ricorrente fosse stato coinvolto nel furto di cui al capo G), mancando ogni riferimento agli elementi sulla scorta dei quali il primo giudice aveva ritenuto certa l'identificazione dell'imputato; né risultano ulteriori elementi a carico del ricorrente per ritenerlo autore dei furti dei veicoli con i quali erano stati commessi i furti di cui ai capi G) e H), avendo su tali circostanze la Corte di merito omesso ogni motivazione;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Costituzione, 6 e 13 CEDU, 125, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed 2 e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla mancata determinazione della pena nel minimo. 3. In data 14/10/2022 LV NT ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to GE Maria També, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi D) ed E), non avendo la sentenza impugnata fornito alcuna motivazione circa gli elementi che avevano consentito l'identificazione del ricorrente, riportandosi alla motivazione fornita per il AN, il quale non risponde dei predetti capi D) ed E). 4. In data 14/10/2022 PP OL ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to GE Maria També, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 4.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi A), B), G), non avendo la sentenza impugnata fornito alcuna motivazione logica circa le ragioni per le quali l'autore del furto di cui al capo C), avente ad oggetto la Fiat Panda nel comune di Riesi, sarebbe responsabile anche del furto della vettura di proprietà del RO e del tentato furto nella caffetteria di AZ, posto che i soggetti erano di Barrafranca;
per cui non si comprende per quale ragione avrebbero dovuto rientrare in Riesi;
inoltre, la strada che conduce da AZ a Barrafranca è del tutto opposta a quella che conduce da AZ a Riesi;
né la Corte di merito ha risposto alle doglianze proposte dal difensore con i motivi di appello circa l'individuazione delle fonti di prova specifiche a carico del ricorrente, non potendosi escludere l'ipotesi alternativa secondo cui il ricorrentesi sia recato nel comune di Riesi con un veicolo diverso dalla Fiat Uno per rubare la Panda, oppure che si trovasse lì già in precedenza;
quanto al capo G), dall'annotazione di servizio dei CC di Barrafranca non emerge che fosse stato individuato il OL;
né sono indicati gli atti in cui il predetto sarebbe stato riconosciuto in riferimento ai capi D) ed E); 4.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato nei confronti del ricorrente è posteriore alla commissione dei reati in esame, trattandosi di condanna irrevocabile nel 2020 per fatti del 208/2009, per cui la recidiva va qualificata come infraquinquennale semplice ed avrebbe potuto comportare l'aumento solo di un terzo della pena. 3 5. In data 14/10/2022 ZO SS ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to GE Maria També, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 5.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi D) ed E), non avendo la sentenza impugnata fornito alcuna motivazione circa gli elementi che avevano consentito l'identificazione del ricorrente, né indicato gli atti di indagine che ne avrebbero consentito l'identificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di PP AN è inammissibile. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi F) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto di una Fiat Uno in danno di Filippo Ligotti, al fine di commettere il delitto sub G), in Barrafranca il 11/02/2019 -; G) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto all'interno del bar tabacchi Caffetteria Paola, in AZ il 11/02/2019 -; H) - artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della Fiat Uno di proprietà di NI Can, in Valguarnera Caropepe il 11/02/2019, commesso per eseguire il furto sub G) La sentenza impugnata ha ricordato che il AN era stato controllato all'interno della Fiat 500 sottratta ad NI AL insieme al CU ed al SS, e che detta auto era stata utilizzata per il furto in danno della Caffetteria Paola;
gli investigatori avevano descritto dettagliatamente i tre soggetti controllati all'interno della Fiat 500, ed i filmati che descrivono il furto di cui al capo G) avevano consentito di accertare che a bordo della Fiat 500 vi fossero tre persone, con le stesse caratteristiche antropometriche e lo stesso abbigliamento descritti in relazione agli occupanti dell'auto al momento del precedente controllo. Si aggiunge, nella sentenza impugnata, che l'unitarietà dell'azione scandita in riferimento ai tre reati contestati sub F), G), H), rende palese la partecipazione del AN anche al furto della Fiat Uno, con cui il OL era giunto sul luogo del furto della Fiat 500, posto che le immagini delle telecamere avevano consentito di verificare che i responsabili del furto di tale ultima autovettura erano giunti sul posto a bordo della Fiat Uno sottratta al Ligotti;
dalla vettura era sceso il soggetto identificato nel OL, che aveva rubato la Fiat 500 e si era con questa allontanato, seguito dalla Fiat Uno con a bordo gli altri complici. La Fiat 500 era stata utilizzata come ariete nel furto di cui al capo G). Alla luce di tale motivazione, che dà compiutamente conto delle risultanze processuali, con argomentazioni logiche ed immuni da eccezioni rilevabili in sede 4 di legittimità, il primo motivo di ricorso appare del tutto versato in fatto e tendente ad ipotizzare una diversa ricostruzione, più favorevole all'imputato, basata, tuttavia, esclusivamente su di una diversa ricostruzione del materiale probatorio, coinvolgendo la Corte di legittimità in una indebita ingerenza di aspetti valutativi delle prove. Il secondo motivo è parimenti generico, atteso che il ricorso non indica neanche quali sarebbero gli elementi a favore dell'imputato per la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche;
la sentenza impugnata, inoltre, sulla determinazione della pena ha sottolineato la gravità della condotta e le modalità della stessa, qualificando il motivo di appello ai limiti dell'inammissibilità. Peraltro, la pena è stata determinata fissando in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena per la più grave fattispecie di cui al capo G), ossia con pena detentiva pari al minimo edittale, con aumento pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 per ciascun degli episodi in continuazione, pervenendosi ad una pena finale, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., pari ad anni due mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. La concreta determinazione della pena, individuata nel minimo edittale della pena base ed in aumento contenuti per la continuazione, rende del tutto ineccepibile il giudizio di sostanziale inammissibilità del motivo di appello sul tale punto, formulato dalla Corte di merito. 2. Il ricorso di LV NT è inammissibile Il ricorrente risponde dei capi A) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Saverio RO, in Barrafranca il 18/01/2019 -; B) - artt. 110, 56, 624, 625 n. 5 cod. pen., furto tentato della Caffetteria Paola, in AZ il 18/01/2019 -; C) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di GE NO -; D) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Rosetta Costa, in Barrafranca il 07/02/2019, per commettere il furto sub E) -; E) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto nel bar tabacchi Galati, in AZ il 07/02/2019 -. La Corte di merito ha sottolineato come il riconoscimento dei volti degli occupanti della Fiat Uno, che si era lanciata contro il bar Galati, aveva consentito l'individuazione dell'imputato. Il richiamo al coimputato AN, inoltre, non è stato operato in riferimento agli episodi di cui risulta imputato il ricorrente, bensì unicamente in relazione al criterio di valutazione della prova, nel senso che, in relazione ad entrambi i coimputati, ancorché in riferimento ai diversi episodi che li coinvolgevano, ci si è fondati sulla deduzione logica secondo cui se il soggetto aveva partecipato ad un determinato episodio di furto, doveva ritenersi autore anche del precedente furto 5 della vettura utilizzata come strumento, secondo la motivazione fornita a pag. 3 della sentenza impugnata, con cui, in sostanza, il ricorso non si confronta. 3. Il ricorso di PP OL è inammissibile. Il ricorrente risponde dei capi A) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Saverio'RO, in Barrafranca il 18/01/2019 -; B) - artt. 110, 56, 624, 625 n. 5 cod. pen., furto tentato della Caffetteria Paola, in AZ il 18/01/2019 -; C) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di GE NO -; D) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Rosetta Costa, in Barrafranca il 07/02/2019, per commettere il furto sub E) -; E) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto nel bar tabacchi Galati, in AZ il 07/02/2019 -; F) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto di una Fiat Uno in danno di Filippo Ligotti, al fine di commettere il delitto sub G), in Barrafranca il 11/02/2019 -; G) - artt. 110: 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto all'interno del bar tabacchi Caffetteria Paola, in AZ il 11/02/2019 -; H) - artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della Fiat Uno di proprietà di NI AL, in Valguarnera Caropepe il 11/02/2019, commesso per eseguire il furto sub G) ;, K - artt. 81, comma secondo, cod. pen. 75, comma 1, d. Igs. 159/2011, in Barrafranca dal 18/01/2019 al 01/02/2019. Il primo motivo di ricorso è assolutamente versato in fatto, proponendo ricostruzioni alternative delle vicende processuali accertate e valutate con motivazione assolutamente immune da censure logiche. Quanto alla ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, la stessa risulta del tutto correttamente contestata, alla luce del certificato penale in atti, da cui emergono, prima dell'anno 2019, in cui si collocano i fatti in esame, ben quattro sentenze irrevocabili, tra il 18/11/2008 ed il 28/09/2016, di cui solo le prime due emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per reati di furto, violazione alla disciplina sugli stupefacenti, evasione. 4. Il ricorso di ZO SS è inammissibile Il ricorrente risponde dei capi D) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Rosetta Costa, in Barrafranca il 07/02/2019, per commettere il furto sub E) -; E) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto nel bar tabacchi Galati, in AZ il 07/02/2019 -; F) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto di una Fiat Uno in danno di Filippo Ligotti, al fine di commettere il delitto sub G), in Barrafranca il 11/02/2019 -; G) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto all'interno del bar tabacchi Caffetteria Paola, in AZ il 11/02/2019 -; H) - artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della Fiat Uno di proprietà di NI AL, in Valguarnera Caropepe il 6 Il Consigliere estensore 11/02/2019, commesso per eseguire il furto sub G) -; I) - artt. 61n. 5, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., relativamente al bar Marconi, in Piazza Armerina il 12/04/2019 -; i) - artt. 61, n. 2, 110, 648 cod. pen., in riferimento alla ricezione dell'auto utilizzata per commettere il furto sub 3), in Piazza Armerina il 12/04/2019 -. La sentenza di primo grado, la cui motivazione integra quella impugnata,trattandosi di "doppia conforme", in riferimento alle vicende di cui ai capi D) ed E), ha ricordato come risultava che la vettura il cui furto era stato denunciato da DE RO era stata utilizzata per un furto in danno di un esercizio commerciale in AZ e la stessa vettura, come rilevato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, risultava essere stata vista approssimarsi al bar Galati;
in tale circostanza i passeggeri erano stati identificati negli imputati salvatore NT, PP OL, ZO SS. La motivazione del primo giudice, inoltre, fa chiaramente riferimento alle attività di indagine volte dai carabinieri di Barrafranca, con conseguente genericità del ricorso. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Gli stessi, inoltre, vanno condannati, in solido tra loro, alle rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CH GE, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CH GE, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv.to PP Lo Presti, sostituto processuale dell'avv.to Giovanni Pace, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27921 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/04/2023 udito l'avv.to Silvia Astarita, in sostituzione del'avv.to GE Maria També, difensore di fiducia degli imputati LV NT, PP OL, ZO. SS, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; letta la memoria a firma del'avv.to Gaetano Giunta, difensore di PP AN, che insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta confermava, per quanto di presente rilevanza, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna in data 11/06/2020, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, PP AN, LV NT, PP OL, ZO SS per i delitti di furto aggravato a loro rispettivamente ascritti. 2. In data 29/09/2022 PP AN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Gaetano Giunta, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Costituzione, 6 e 13 CEDU, 125, 546 cod. proc. pen., 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi F), G), H); in particolare, la sentenza impugnata non si è confrontata con quanto dedotto con i motivi di appello in riferimento al capo F), circa la mancanza di elementi certi di identificazione del AN in relazione alle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza del comune di Barrafranca, registrate tra il 11 ed il 12/02/2019, non essendo suffidente la presenza dell'imputato all'interno del veicolo Fiat 500 per ritenerlo autore del furto;
quanto al capo G), era stata evidenziata la distanza temporale tra il momento in cui era stato operato il controllo della Fiat 500, alle ore 22,50 del 11/02/2019, e l'orario del furto in danno del Faraci, commesso alle ore 03,30 del 12/02/2019, alla luce della quale poter escludere che il ricorrente fosse stato coinvolto nel furto di cui al capo G), mancando ogni riferimento agli elementi sulla scorta dei quali il primo giudice aveva ritenuto certa l'identificazione dell'imputato; né risultano ulteriori elementi a carico del ricorrente per ritenerlo autore dei furti dei veicoli con i quali erano stati commessi i furti di cui ai capi G) e H), avendo su tali circostanze la Corte di merito omesso ogni motivazione;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Costituzione, 6 e 13 CEDU, 125, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed 2 e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed alla mancata determinazione della pena nel minimo. 3. In data 14/10/2022 LV NT ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to GE Maria També, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi D) ed E), non avendo la sentenza impugnata fornito alcuna motivazione circa gli elementi che avevano consentito l'identificazione del ricorrente, riportandosi alla motivazione fornita per il AN, il quale non risponde dei predetti capi D) ed E). 4. In data 14/10/2022 PP OL ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to GE Maria També, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 4.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi A), B), G), non avendo la sentenza impugnata fornito alcuna motivazione logica circa le ragioni per le quali l'autore del furto di cui al capo C), avente ad oggetto la Fiat Panda nel comune di Riesi, sarebbe responsabile anche del furto della vettura di proprietà del RO e del tentato furto nella caffetteria di AZ, posto che i soggetti erano di Barrafranca;
per cui non si comprende per quale ragione avrebbero dovuto rientrare in Riesi;
inoltre, la strada che conduce da AZ a Barrafranca è del tutto opposta a quella che conduce da AZ a Riesi;
né la Corte di merito ha risposto alle doglianze proposte dal difensore con i motivi di appello circa l'individuazione delle fonti di prova specifiche a carico del ricorrente, non potendosi escludere l'ipotesi alternativa secondo cui il ricorrentesi sia recato nel comune di Riesi con un veicolo diverso dalla Fiat Uno per rubare la Panda, oppure che si trovasse lì già in precedenza;
quanto al capo G), dall'annotazione di servizio dei CC di Barrafranca non emerge che fosse stato individuato il OL;
né sono indicati gli atti in cui il predetto sarebbe stato riconosciuto in riferimento ai capi D) ed E); 4.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato nei confronti del ricorrente è posteriore alla commissione dei reati in esame, trattandosi di condanna irrevocabile nel 2020 per fatti del 208/2009, per cui la recidiva va qualificata come infraquinquennale semplice ed avrebbe potuto comportare l'aumento solo di un terzo della pena. 3 5. In data 14/10/2022 ZO SS ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to GE Maria També, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 5.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla condanna per i capi D) ed E), non avendo la sentenza impugnata fornito alcuna motivazione circa gli elementi che avevano consentito l'identificazione del ricorrente, né indicato gli atti di indagine che ne avrebbero consentito l'identificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso di PP AN è inammissibile. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi F) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto di una Fiat Uno in danno di Filippo Ligotti, al fine di commettere il delitto sub G), in Barrafranca il 11/02/2019 -; G) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto all'interno del bar tabacchi Caffetteria Paola, in AZ il 11/02/2019 -; H) - artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della Fiat Uno di proprietà di NI Can, in Valguarnera Caropepe il 11/02/2019, commesso per eseguire il furto sub G) La sentenza impugnata ha ricordato che il AN era stato controllato all'interno della Fiat 500 sottratta ad NI AL insieme al CU ed al SS, e che detta auto era stata utilizzata per il furto in danno della Caffetteria Paola;
gli investigatori avevano descritto dettagliatamente i tre soggetti controllati all'interno della Fiat 500, ed i filmati che descrivono il furto di cui al capo G) avevano consentito di accertare che a bordo della Fiat 500 vi fossero tre persone, con le stesse caratteristiche antropometriche e lo stesso abbigliamento descritti in relazione agli occupanti dell'auto al momento del precedente controllo. Si aggiunge, nella sentenza impugnata, che l'unitarietà dell'azione scandita in riferimento ai tre reati contestati sub F), G), H), rende palese la partecipazione del AN anche al furto della Fiat Uno, con cui il OL era giunto sul luogo del furto della Fiat 500, posto che le immagini delle telecamere avevano consentito di verificare che i responsabili del furto di tale ultima autovettura erano giunti sul posto a bordo della Fiat Uno sottratta al Ligotti;
dalla vettura era sceso il soggetto identificato nel OL, che aveva rubato la Fiat 500 e si era con questa allontanato, seguito dalla Fiat Uno con a bordo gli altri complici. La Fiat 500 era stata utilizzata come ariete nel furto di cui al capo G). Alla luce di tale motivazione, che dà compiutamente conto delle risultanze processuali, con argomentazioni logiche ed immuni da eccezioni rilevabili in sede 4 di legittimità, il primo motivo di ricorso appare del tutto versato in fatto e tendente ad ipotizzare una diversa ricostruzione, più favorevole all'imputato, basata, tuttavia, esclusivamente su di una diversa ricostruzione del materiale probatorio, coinvolgendo la Corte di legittimità in una indebita ingerenza di aspetti valutativi delle prove. Il secondo motivo è parimenti generico, atteso che il ricorso non indica neanche quali sarebbero gli elementi a favore dell'imputato per la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche;
la sentenza impugnata, inoltre, sulla determinazione della pena ha sottolineato la gravità della condotta e le modalità della stessa, qualificando il motivo di appello ai limiti dell'inammissibilità. Peraltro, la pena è stata determinata fissando in anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena per la più grave fattispecie di cui al capo G), ossia con pena detentiva pari al minimo edittale, con aumento pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 per ciascun degli episodi in continuazione, pervenendosi ad una pena finale, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., pari ad anni due mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. La concreta determinazione della pena, individuata nel minimo edittale della pena base ed in aumento contenuti per la continuazione, rende del tutto ineccepibile il giudizio di sostanziale inammissibilità del motivo di appello sul tale punto, formulato dalla Corte di merito. 2. Il ricorso di LV NT è inammissibile Il ricorrente risponde dei capi A) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Saverio RO, in Barrafranca il 18/01/2019 -; B) - artt. 110, 56, 624, 625 n. 5 cod. pen., furto tentato della Caffetteria Paola, in AZ il 18/01/2019 -; C) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di GE NO -; D) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Rosetta Costa, in Barrafranca il 07/02/2019, per commettere il furto sub E) -; E) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto nel bar tabacchi Galati, in AZ il 07/02/2019 -. La Corte di merito ha sottolineato come il riconoscimento dei volti degli occupanti della Fiat Uno, che si era lanciata contro il bar Galati, aveva consentito l'individuazione dell'imputato. Il richiamo al coimputato AN, inoltre, non è stato operato in riferimento agli episodi di cui risulta imputato il ricorrente, bensì unicamente in relazione al criterio di valutazione della prova, nel senso che, in relazione ad entrambi i coimputati, ancorché in riferimento ai diversi episodi che li coinvolgevano, ci si è fondati sulla deduzione logica secondo cui se il soggetto aveva partecipato ad un determinato episodio di furto, doveva ritenersi autore anche del precedente furto 5 della vettura utilizzata come strumento, secondo la motivazione fornita a pag. 3 della sentenza impugnata, con cui, in sostanza, il ricorso non si confronta. 3. Il ricorso di PP OL è inammissibile. Il ricorrente risponde dei capi A) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Saverio'RO, in Barrafranca il 18/01/2019 -; B) - artt. 110, 56, 624, 625 n. 5 cod. pen., furto tentato della Caffetteria Paola, in AZ il 18/01/2019 -; C) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di GE NO -; D) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Rosetta Costa, in Barrafranca il 07/02/2019, per commettere il furto sub E) -; E) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto nel bar tabacchi Galati, in AZ il 07/02/2019 -; F) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto di una Fiat Uno in danno di Filippo Ligotti, al fine di commettere il delitto sub G), in Barrafranca il 11/02/2019 -; G) - artt. 110: 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto all'interno del bar tabacchi Caffetteria Paola, in AZ il 11/02/2019 -; H) - artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della Fiat Uno di proprietà di NI AL, in Valguarnera Caropepe il 11/02/2019, commesso per eseguire il furto sub G) ;, K - artt. 81, comma secondo, cod. pen. 75, comma 1, d. Igs. 159/2011, in Barrafranca dal 18/01/2019 al 01/02/2019. Il primo motivo di ricorso è assolutamente versato in fatto, proponendo ricostruzioni alternative delle vicende processuali accertate e valutate con motivazione assolutamente immune da censure logiche. Quanto alla ritenuta recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, la stessa risulta del tutto correttamente contestata, alla luce del certificato penale in atti, da cui emergono, prima dell'anno 2019, in cui si collocano i fatti in esame, ben quattro sentenze irrevocabili, tra il 18/11/2008 ed il 28/09/2016, di cui solo le prime due emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per reati di furto, violazione alla disciplina sugli stupefacenti, evasione. 4. Il ricorso di ZO SS è inammissibile Il ricorrente risponde dei capi D) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della vettura di Rosetta Costa, in Barrafranca il 07/02/2019, per commettere il furto sub E) -; E) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto nel bar tabacchi Galati, in AZ il 07/02/2019 -; F) - artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto di una Fiat Uno in danno di Filippo Ligotti, al fine di commettere il delitto sub G), in Barrafranca il 11/02/2019 -; G) - artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., furto all'interno del bar tabacchi Caffetteria Paola, in AZ il 11/02/2019 -; H) - artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 cod. pen., furto della Fiat Uno di proprietà di NI AL, in Valguarnera Caropepe il 6 Il Consigliere estensore 11/02/2019, commesso per eseguire il furto sub G) -; I) - artt. 61n. 5, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., relativamente al bar Marconi, in Piazza Armerina il 12/04/2019 -; i) - artt. 61, n. 2, 110, 648 cod. pen., in riferimento alla ricezione dell'auto utilizzata per commettere il furto sub 3), in Piazza Armerina il 12/04/2019 -. La sentenza di primo grado, la cui motivazione integra quella impugnata,trattandosi di "doppia conforme", in riferimento alle vicende di cui ai capi D) ed E), ha ricordato come risultava che la vettura il cui furto era stato denunciato da DE RO era stata utilizzata per un furto in danno di un esercizio commerciale in AZ e la stessa vettura, come rilevato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, risultava essere stata vista approssimarsi al bar Galati;
in tale circostanza i passeggeri erano stati identificati negli imputati salvatore NT, PP OL, ZO SS. La motivazione del primo giudice, inoltre, fa chiaramente riferimento alle attività di indagine volte dai carabinieri di Barrafranca, con conseguente genericità del ricorso. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Gli stessi, inoltre, vanno condannati, in solido tra loro, alle rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CH GE, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CH GE, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/04/2023